Agenti e rappresentanti di commercio: in Gazzetta le regole per l’accesso alle attività

Redazione 18/01/12
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Lilla Laperuta

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 dello scorso 13 gennaio il decreto del Ministero dello Sviluppo del 26 ottobre 2011 recante le nuove procedure di iscrizione nel repertorio economico amministrativo (REA) degli agenti e rappresentanti di commercio. Il provvedimento che dà attuazione alla delega contenuta nell’articolo 80 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 sarà operativo dal 12 maggio 2012.

È utile ricordare che con gli articoli 73, 74, 75 e 76 del D.Lgs. 59/2010 è stata rivista la disciplina procedimentale per le attività di agente d’affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, prevedendo la soppressione dei relativi ruoli o elenchi camerali e indicando nella dichiarazione di inizio attività (DIA), di cui all’articolo 19 della L. 241/1990, la nuova modalità di accesso.

Successivamente, la L. 122/2010 (di conversione del D.L. 78/2010) ha introdotto, a partire dal 31 luglio 2010, la segnalazione certificata inizio attività (SCIA), in sostituzione della DIA, per tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti. Chi è in possesso dei requisiti di iscrizione nei Ruoli ed Elenchi di cui alle attività in questione e vuole contestualmente iniziare l’attività, dovrà dunque utilizzare tale strumento.

Al decreto ministeriale sono allegati due modelli:

a) il MODELLO – ARC, per la segnalazione dell’inizio dell’attività, per la dichiarazione di possesso dei requisiti, per la richiesta di iscrizione nell’apposita sezione del REA, per la comunicazione di eventuali modifiche, per l’aggiornamento della posizione Registro imprese/REA;

b) il MODELLO Intercalare REQUISITI, per l’indicazione dei requisiti posseduti dal titolare/legale rappresentante, dall’eventuale preposto, nonché da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività di agente per conto dell’impresa previsti dalle normative.

Secondo quanto recita l’articolo 1 del provvedimento ai sensi dell’articolo 25, comma 3, D.Lgs. 59/2010, le imprese che esercitano attività di agente o rappresentante di commercio devono presentare all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della Provincia dove esercitano l’attività apposita segnalazione SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge,
Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività è attestato mediante compilazione della sezione «REQUISITI» del modello «ARC». Sono tenuti alla compilazione di tale sezione:

a) il titolare di impresa individuale;

b) tutti i legali rappresentanti di impresa societaria;

c) gli eventuali preposti;

d) tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa.

L’ufficio Registro delle Imprese, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della SCIA, dovrà verificare la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l’attività per suo conto.

Il Conservatore del Registro delle imprese, verificata la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, dovrà avviare il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività e adottare il conseguente provvedimento, salvo l’avvio di procedimenti disciplinari o l’accertamento di violazioni amministrative.

Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell’attività viene iscritto d’ufficio nel REA e determina l’annotazione nello stesso REA della cessazione dell’attività medesima.

Nella stessa Gazzetta sono stati pubblicati i decreti attuativi del D.Lgs. 59/2010 riguardanti i mediatori (ivi inclusi i mediatori immobiliari), i mediatori marittimi e gli spedizionieri.

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