AGCM contro le clausole anti-patrocinatore nelle polizze RC auto

Redazione 09/01/17
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Due milioni e mezzo di sinistri denunciati alle compagnie. Ogni anno. Questi sono i numeri che riguardano il solo settore RC auto, ed è facile comprendere che se il sistema risarcitorio si inceppa, o rallenta, o non opera in maniera efficiente i ritardi diventano non l’eccezione, ma la regola.
Per qualche compagnia il modo migliore per evitare tali ritardi non è pagare il giusto subito senza far perdere tempo prezioso ai danneggiati, ma escludere del tutto il contraddittorio, proponendo ai propri clienti sconti sui premi se accettano di non farsi tutelare da un professionista in caso di sinistro. E il cliente, felice di risparmiare pochi, ma evidentemente preziosissimi, euro sul premio annuale, accetta con gratitudine il regalo della compagnia.
Al di là del sarcasmo, la clausola di cui parliamo (e che, in teoria, non dovremmo trovare, come vedremo tra poco) è del tutto paradossale, in quanto stabiliva, di fatto, l’impossibilità per il danneggiato di esercitare il fondamentale diritto alla difesa. La compagnia di assicurazioni, infatti, prevedeva che, in caso di sinistro con danno complessivo non superiore a 15 mila euro di risarcimento, il danneggiato potesse avvalersi esclusivamente della procedura di conciliazione paritetica e non della consulenza di un patrocinatore stragiudiziale o di un avvocato. Tutto questo riconoscendo uno “sconto” del 3,5% sul premio annuale.
Se il danneggiato, nonostante l’accettazione di tale clausola, avesse preferito rivolgersi ad un consulente in infortunistica o un legale, sarebbe scattata una penale fissa di 500 euro oppure, a seconda della data di sottoscrizione del contratto, del 20% sul valore del risarcimento (con soglia massima a 500 euro).
E tale clausola trovava puntualissima applicazione: non appena il patrocinatore incaricato dal danneggiato prendeva contatto con la compagnia, la stessa inviava una lapidaria comunicazione al cliente rammentandogli che “si è impegnato, attraverso l’accettazione dell’accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica, a fronte di uno sconto sul premio di polizza, a non incaricare alcun patrocinatore” e che “l’inosservanza di tale impegno comporta l’addebito della penale che sarà detratta, in caso di mancata revoca dell’incarico al patrocinatore, direttamente dalla somma dovuta a titolo di liquidazione danni”.
La conciliazione paritetica: storia di un insuccesso annunciato
Ma perché le compagnie ci tengono tanto a questa conciliazione paritetica? E perché nessuno la vuole fare? La conciliazione paritetica è un metodo di risoluzione stragiudiziale delle controversie basato su protocolli concordati tra le associazioni dei consumatori e le compagnie di assicurazioni. Un sistema che da diversi anni le compagnie cercano di introdurre ed incentivare ma che, di fatto, non è mai riuscito a decollare veramente in quanto il danneggiato preferisce, evidentemente, farsi tutelare da un professionista specificamente preparato nella materia del risarcimento del danno, utilizzando ogni sede possibile per l’affermazione dei propri diritti. Molti dubbi sono inoltre stati avanzati sull’effettiva “terzietà” dei conciliatori, che vengono formati direttamente dall’ANIA, l’associazione nazionale tra le imprese di assicurazioni.
E non è proprio un segnale positivo… I motivi del fallimento di tale procedura appaiono ancora più chiari se poi consideriamo che un tentativo di conciliazione esterno alle aule di tribunale è già previsto dal codice delle assicurazioni, ed è la procedura che è posta come condizione di proponibilità dell’azione civile. La conciliazione paritetica appare quindi essenzialmente come un doppione del quale si può benissimo fare a meno in quanto, fallito il primo tentativo “bonario” di risoluzione, non si riesce a capire per quale motivo non si possa cercare di ottenere giustizia direttamente di fronte ad un giudice.
L’intervento dell’AGCM
Fortunatamente è intervenuta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che, insieme all’Organismo Unitario dell’Avvocatura, ha censurato con decisione tali clausole “anti-patrocinatore” definendole vessatorie e contro la libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
Possiamo pertanto aspettarci che le compagnie non abbiano più l’ardire di introdurre clausole simili nelle proprie polizze, ma l’attenzione deve restare comunque alta. Soprattutto quando il nostro assicuratore ci informa che sul premio è prevista una qualche forma di “sconto” sarà bene approfondire per quale motivo la compagnia ha deciso di essere così magnanima nei nostri confronti: se per ottenere tale sconto siamo chiamati ad impegnarci a riparare l’autovettura esclusivamente presso carrozzerie convenzionate, o a montare la famosa scatola nera (con buona pace della nostra privacy e delle nostre chances di essere risarciti quando il dispositivo non funzionasse proprio sul più bello) o a non poter cedere al carrozziere il nostro credito, sarà meglio preferire il prezzo pieno.
Al momento del bisogno potremmo rimpiangere amaramente quei pochi, pochissimi euro risparmiati sul premio annuale, in quanto potremmo perdere la possibilità di ottenere il giusto risarcimento del danno subìto.

Redazione

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