Affinché si verifichi la carenza sopravvenuta di interesse è necessario il sopraggiungere di una situazione tale da rendere assolutamente certa e definitiva l’inutilità dell’eventuale sentenza, come l’eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento imp

Lazzini Sonia 18/05/06
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Il Consiglio di Stato con la decisione numero 1604  del 29 marzo 2006 ci insegna che:
 
< In particolare, non ogni sopravvenienza priva l’interesse originario della sua realizzabilità – rende, cioè, irrealizzabile l’interesse e lo fa venir meno – bensì produce tale effetto solo quella sopravvenienza che, esaurendo il provvedimento originario di ogni capacità lesiva dell’interesse sostanziale e assoggettando quest’ultimo interamente a una nuova disciplina, renderebbe, sul piano processuale, inutile la stessa pronuncia del giudice>
 
ma non solo.
 
< In applicazione delle considerazioni generali avanti richiamate, si può osservare che nel caso in esame è indubbiamente intervenuta una carenza sopravvenuta di interesse per effetto dell’intervenuto annullamento in sede di appello dell’atto impugnato in primo grado con il menzionato dispositivo n. 31/2005 di questa Sezione, poi seguito dalla decisione n. 1636 del 12.4.2005. Tanto più che successivamente, per effetto di tale decisione (passata in giudicato), il Comune ha riesaminato la situazione ed ha aggiudicato in via definitiva la gara all’ATI con provvedimento dirigenziale n. 148 del 15.7.2005, con la collocazione al secondo posto dell’ATI appellante. Per cui, eventualmente, l’attuale appellante avrebbe dovuto impugnare davanti al TAR, nei termini prescritti, detta nuova aggiudicazione, se ritenuta lesiva>
 
a cura di *************
 
 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quintaha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sul ricorso in appello n. 3017/2005, proposto da *** S.P.A. IN P. E C. G. ATI ATI A.S. ***
 
ATI A.S. *** ART *** rappresentato e difeso dall’avv. ******************** con domicilio eletto in Roma Via XX Settembre, 1 presso l’avv. **************;
 
contro
 
il COMUNE di MODUGNO rappresentato e difeso dall’avv. ************ con domicilio eletto in Roma Via San Damaso 15 presso l’avv. ************;
 
e nei confronti di
 
l’IMPRESA INDIVIDUALE DELL’*** non costituitasi;
 
S.R.L. *** SERVIZI, SOC. COOP. A R.L. non costituitasi;
 
la DITTA INDIVIDUALE *** DI ****** *** non costituitasi;
 
la COOPERATIVA SOCIALE *** A R.L. rappresentata e difesa dall’avv. *************** con domicilio eletto in Roma Via Cicerone n. 28 presso l’avv. *************,
 
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA SPORT VACANZE
 
non costituitasi;
 
COOP. SPORT. DESIGN S.R.L. non costituitasi;
 
per la riforma della sentenza del TAR PUGLIA – BARI: Sezione I n. 552/2005, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZI PER GESTIONE COMPLESSO NATATORIO;
 
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
 
Visti gli atti di costituzione in giudizio del COMUNE di MODUGNO e COOPERATIVA SOCIALE *** A R.L.
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
 
Alla pubblica udienza dell’8 Novembre 2005, relatore il Consigliere *************** ed uditi, altresì, gli avvocati ********, presente alle preliminari per delega dell’avv.to **************, ed A. Bagnoli;
 
Visto il dispositivo di decisione n. 539 /2005
 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;
 
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza TAR Puglia, Bari, sez. I, n, 552/2005 è stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalla ******à *** quale capogruppo e mandataria della relativa ATI avverso la determinazione dirigenziale del comune di Modugno in data 21.8.2003, con la quale era stata aggiudicata all’ATI Dell’*** la gara per l’affidamento dei servizi per la gestione del complesso natatorio.
 
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello la ******à ***, quale capogruppo e mandataria della relativa ATI, che si era classificata al terzo posto della graduatoria, dopo il secondo posto dell’ATI Coop. Sociale ***, sostenendo che il TAR, invece di accogliere il ricorso di primo grado, con conferma dell’annullamento della determinazione in data 21.8.2003 anche nei loro confronti, aveva dichiarato improcedibile il ricorso, ritenendo che il dispositivo di decisione n. 31/2005 della sez. V del Consiglio di Stato (con il quale, in riforma della sentenza TAR Puglia Bari, sez. I, n. 2/2004, su ricorso Dell’Ati Coop. ***, era stata annullata l’aggiudicazione della gara all’Ati ***), di contenuto demolitorio del procedimento concorsuale, aveva effetti refluenti anche sul presente giudizio e comportava la caducazione dell’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione della presente azione giurisdizionale.
 
Ha rilevato che il proprio obiettivo nel ricorso davanti al TAR era quello di ripristinare la legittimità dell’operato del Comune, escludendo le prime due classificate in graduatoria o comunque attribuendo loro un punteggio diverso da quello riconosciuto. Ha quindi chiesto l’accoglimento del ricorso di 1° grado, in conformità di quanto già ritenuto con il menzionato dispositivo di decisione n. 31/2005. Ha quindi ribadito, in via gradata, le censure poste in primo grado.
 
Costituitasi in giudizio La Coop. Sociale *** ha eccepito l’inammissibilità dell’appello in quanto, a seguito del dispositivo n. 31/2005, si era formato il giudicato di cui alla decisione Cons. di Stato, sez. V, n. 1636/2005 avente ad oggetto la stessa materia del contendere, come del resto rilevato dallo stesso appellante. Ha quindi in via gradata riproposto con appello incidentale le doglianze relative al ricorso incidentate avanzato in primo grado.
 
Con memoria conclusiva, l’appellante ha eccepito la nullità dell’appello incidentale in quanto non le erano state consegnate due copie per la notifica, insistendo per l’accoglimento delle proprie doglianze.
 
La parte appellata ha fatto presente con memoria conclusiva che tali appelli erano inammissibili in quanto non era stata impugnata la nuova determinazione dell’Amministrazione comunale n. 148 del 15.7.2005, notificata il 25.8.2005, con la quale l’appalto era stato aggiudicato alla ATI resistente. Ha quindi ribadito le proprie doglianze.
 
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell’8.11.2005.
 
4. L’appello è infondato.
 
4.1. Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso di 1° grado in quanto nel frattempo il provvedimento di aggiudicazione a favore dell’ATI *** era stato annullato in sede di appello per effetto del dispositivo di decisione di questa Sezione n. 31/2005.
 
L’assunto del TAR deve essere confermato nella specifica fattispecie.
 
4.2. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, affinché si verifichi la carenza sopravvenuta di interesse è necessario il sopraggiungere di una situazione tale da rendere assolutamente certa e definitiva l’inutilità dell’eventuale sentenza (C.d.S., sez. V, 23 aprile 1998 n. 474), come l’eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento impugnato per effetto di un atto amministrativo successivo o di una sentenza definitiva (C.d.S., sez. IV, 19.3.1996 n. 341, 20 dicembre 1996 n. 1034, 30.1.2001 n. 334; sez. V, 24 ottobre 1996 n. 1261; sez. VI 31.7.2003 n. 4440).
 
In particolare, non ogni sopravvenienza priva l’interesse originario della sua realizzabilità – rende, cioè, irrealizzabile l’interesse e lo fa venir meno – bensì produce tale effetto solo quella sopravvenienza che, esaurendo il provvedimento originario di ogni capacità lesiva dell’interesse sostanziale e assoggettando quest’ultimo interamente a una nuova disciplina, renderebbe, sul piano processuale, inutile la stessa pronuncia del giudice.
 
E’ stato, peraltro, sottolineato che la questione di ordine processuale che si pone in diritto non può andare disgiunta dal riferimento alla concreta fattispecie che si verifica nel corso del processo (C.d.S., sez. IV, 28.7.2005 n. 4018).
 
4.3. In applicazione delle considerazioni generali avanti richiamate, si può osservare che nel caso in esame è indubbiamente intervenuta una carenza sopravvenuta di interesse per effetto dell’intervenuto annullamento in sede di appello dell’atto impugnato in primo grado con il menzionato dispositivo n. 31/2005 di questa Sezione, poi seguito dalla decisione n. 1636 del 12.4.2005. Tanto più che successivamente, per effetto di tale decisione (passata in giudicato), il Comune ha riesaminato la situazione ed ha aggiudicato in via definitiva la gara all’ATI Coop. Sociale *** con provvedimento dirigenziale n. 148 del 15.7.2005, con la collocazione al secondo posto dell’ATI appellante. Per cui, eventualmente, l’attuale appellante avrebbe dovuto impugnare davanti al TAR, nei termini prescritti, detta nuova aggiudicazione, se ritenuta lesiva.
 
4.4. Una volta respinto l’appello dell’ATI ***, va dichiarato improcedibile l’appello incidentale subordinato proposto dall’ATI Coop. Sociale ***.
 
5. Per quanto considerato, l’appello va respinto.
 
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.
 
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe.
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell’8 Novembre 2005
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA – Il 29 marzo 2006

Lazzini Sonia

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