Affido condiviso e frequentazione dei genitori

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In questo articolo scriveremo in che modo funziona l’affido condiviso e la frequentazione dei genitori.

Significa che anche se i coniugi si dovessero mettere d’accordo per l’affido congiunto, non è necessario che il calendario degli incontri sia uguale, con i giorni del mese divisi in modo equo al 50% tra il padre e la madre.

Perché questo sia consentito, in che modo funziona l’affido condiviso e la frequentazione dei genitori in caso di separazione, sono gli argomenti dei quali si scriverà.

 Indice:

  1. In che cosa consiste l’affido condiviso?
  2. Le previsioni della legge sull’affido condiviso
  3. La collocazione prevalente dell’affido condiviso
  4. L’affido condiviso paritario

1. In che cosa consiste l’affido condiviso?

L’affido condiviso dei figli prevede che, nel caso nel quale i coniugi si dovessero separare, i figli minori continuino a frequentare entrambi i genitori in md tendenzialmente paritaria.

Agendo in questo modo, viene attuato il cosiddetto diritto alla bigenitorialità, secondo il quale i figli prole hanno il diritto di mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche quando il vincolo matrimoniale è finito.

2. Le previsioni della legge sull’affido condiviso

Il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ognuno dei genitori.

 L’affido condiviso ad entrambi i genitori è proprio lo strumento per dare attuazione a quello che prevede il codice civile.

Nella causa di separazione, il giudice deve sempre valutare, in primo luogo, la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, in alternativa deve stabilire a quale dei due gli stessi sono affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ogni genitore.

In relazione a un’espressa previsione di legge, l’affido condiviso deve sempre essere la prima scelta.

Quando non è possibile procedere in quella direzione, ad esempio perché uno dei genitori abita lontano oppure perché è completamente inadatto a potersi occupare della prole, il giudice potrà scegliere di stabilire l’affido esclusivo a un unico genitore, con possibilità per l’altro di vedere di potere trascorrere del tempo esclusivamente nei periodi prestabiliti, ad esempio, durante le vacanze estive.

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3. La collocazione prevalente dell’affido condiviso

Come ricordato all’inizio, l’affido condiviso non presuppone necessariamente una ripartizione assolutamente equa al 50% del tempo che i figli devono passare con i genitori.

In particolare in presenza di figli molto piccoli, l’affido condiviso di tipo paritario potrebbe essere destabilizzante e avere ripercussioni sul corretto sviluppo psicofisico dei bambini.

Per questo, il più delle volte, i coniugi che si separano scelgono l’affido condiviso con la collocazione prevalente presso uno dei genitori, per essere precisi presso il genitore al quale è stata assegnata la casa familiare.

Con la finalità di non minare la serenità dei figli minori, il giudice, come le parti, nel caso di separazione consensuale, può stabilire che gli stessi abbiano la residenza prevalente presso un unico genitore, mentre l’altro continuerà a conservare il diritto di fare visita e di prendere con sé i figli secondo il calendario stabilito.

La differenza tra affido condiviso con collocazione privilegiata e affido esclusivo risulta evidente. Nell’affido condiviso, il genitore non collocatario ha un diritto di visita e di frequentazione dei figli   maggiore rispetto al coniuge che ha perso l’affido dei figli perché lo stesso è esclusiva dell’altro genitore.

In altri termini, la differenza tra affido condiviso con collocazione e affido esclusivo presentano delle differenze evidenti.

In proposito, la giurisprudenza non ha dubbi, affermando che l’affido condiviso non presuppone la frequentazione paritaria, se la stessa non garantisce la serenità e il benessere psicofisico dei figli

(Cass. sent. 16/06/2021 n. 17222 e Cass. ord. 13/02/2020 n. 3652).

4. L’affido condiviso paritario

Da quello che si è appena scritto si deduce che l’affido condiviso paritario, vale a dire, che prevede una frequentazione dei figli con i genitori perfettamente identica, divisa in modo equo al 50%, è davvero possibile esclusivamente in pochi casi, che per lo più sono riconducibili a due circostanze, che sono:

  • L’età avanzata della prole.

Ad esempio, figli diciassettenni che non hanno inconvenienti a lasciare la casa familiare quasi ogni notte per andare a dormire a casa dell’altro genitore.

  • La vicinanza dei genitori.

Se gli ex coniugi non abitano l’uno lontano dall’altro, risulterà più facile garantire una frequentazione di carattere paritario.

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