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Indice
- 1. La questione: trasmissione atti alla Corte di Cassazione
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: va proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza, modifica, nel corso dell’affidamento, le prescrizioni imposte
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- Note
1. La questione: trasmissione atti alla Corte di Cassazione
Il Tribunale di sorveglianza di Messina dichiarava inammissibile un reclamo avverso un provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede che, dal canto suo, aveva modificato talune prescrizioni della misura dell’affidamento terapeutico di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione ad una pena di cui a un provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Roma.
In particolare, siffatta ordinanza rilevava che la previsione di cui all’art. 70 Ord. pen. non contempla, tra le competenze del Tribunale di sorveglianza, l’impugnazione avverso i provvedimenti del magistrato reiettivi o, comunque, inerenti alle modifiche delle prescrizioni, con conseguente inammissibilità del mezzo di impugnazione adottato, sicché aveva disposto la trasmissione degli atti alla Corte di legittimità. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva legittima la trasmissione suesposta alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il mezzo di impugnazione esperibile avverso il decreto motivato con cui il Magistrato di sorveglianza, in applicazione degli artt. 47, ottavo comma[1], e 69, comma 7[2], Ord. pen., modifica, nel corso dell’affidamento, le prescrizioni imposte, è il ricorso per Cassazione per violazione di legge qualora il provvedimento censurato incida sulla libertà personale (Sez. 1, n. 52134 del 7/11/2019; Sez. 1, n. 25639 del 21/5/2013; Sez. 1, n. 11578 del 5/2/2013; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012) non deponendo, in senso contrario, nemmeno il principio di tassatività delle impugnazioni (Sez. 1, n. 16238 del 30/01/2008).
3. Conclusioni: va proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza, modifica, nel corso dell’affidamento, le prescrizioni imposte
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come vada impugnato il decreto motivato con cui il Magistrato di sorveglianza, modifica, nel corso di un affidamento terapeutico, le prescrizioni imposte.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che il decreto motivato con cui il Magistrato di sorveglianza, ai sensi degli artt. 47, comma 8, e 69, comma 7, ord. pen., modifica in corso di esecuzione le prescrizioni dell’affidamento in prova, è impugnabile esclusivamente con ricorso per Cassazione per violazione di legge, nei soli casi in cui il provvedimento incida sulla libertà personale del soggetto interessato.
È dunque consigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, avvalersi di siffatto mezzo di impugnazione, allorché si voglia contestare un decreto di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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Note
[1] Ai sensi del quale: “Nel corso dell’affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10”.
[2] Secondo cui: “Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all’affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare”.
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