Affidamento del servizio di mensa di un numero determinabile del personale della Polizia di Stato: le partecipanti dovevano tenere conto dei costi previsti per le ‘aziende per la ristorazione collettiva’, di cui al capo XIV del titolo XII del medesimo con

Lazzini Sonia 20/07/06
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Il Consiglio di Stato con la decisione numero 3679  del 20 giugno 2006 afferma che:
 
< Infatti, tenuto conto dell’oggetto della gara d’appalto, consistente nell’affidamento del servizio di mensa di un numero determinabile del personale della Polizia di Stato, le partecipanti dovevano tenere conto dei costi previsti per le ‘aziende per la ristorazione collettiva’, di cui al capo XIV del titolo XII del medesimo contratto collettivo nazionale, e non di quelli previsti per i pubblici esercizi (diversamente considerati dal contratto collettivo, perché caratterizzati da una utenza di per sé imprevedibile) di terza e di quarta categoria.
 
      Del resto, il rilievo attribuito dal bando alle disposizioni del contratto nazionale sulla ‘ristorazione collettiva’ trova testuale conferma nella nota con cui l’Ufficio territoriale del Governo, in data 2 settembre 2002, ha rilevato la congruità dell’importo posto a base della gara, indicato al punto II.2.1) del bando di data 16 settembre 2002, proprio in considerazione dei costi riferibili alla ‘ristorazione collettiva’>
 
 
A cura di *************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sul ricorso in appello n. 6329 del 2004, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e dall’Ufficio territoriale del Governo di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
 
contro
 
la s.a.s. ***., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato ******************, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, al viale G. ******* n. 121;
 
per la riforma
 
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, 22 marzo 2004, n. 93, e per la reiezione del ricorso di primo grado n. 139 del 2003;
 
     Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
 
     Vista la memoria di costituzione dell’appellata, depositata in data 15 novembre 2005 e integrata con una memoria depositata in data 23 marzo 2006;
 
     Vista l’ordinanza n. 4404 del 24 settembre 2004, con cui la Sezione Quarta ha accolto la domanda incidentale delle Amministrazioni appellanti ed ha sospeso l’esecutività della gravata sentenza;
 
     Visti gli atti tutti del giudizio;
 
      Data per letta la relazione del Consigliere di Stato ************** alla pubblica udienza del 4 aprile 2006;
 
      Uditi l’avvocato dello Stato ******* per le Amministrazioni appellanti e l’avvocato ****************** per la società appellata;
 
      Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
Premesso in fatto
     1. Con un bando del 16 settembre 2002, il Prefetto della Provincia di Trieste ha indetto una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di mensa per il personale della Polizia di Stato.
 
     La commissione di gara, con i verbali di data 26 novembre e 9 dicembre 2002, ha escluso la società appellata, perché la sua offerta si è riferita al costo orario indicato nelle tabelle del contratto collettivo del settore turismo, comparto pubblici esercizi, terza e quarta categoria di cui al decreto ministeriale 21 marzo 2001.
 
     Col ricorso n. 139 del 2003 (proposto al TAR per il Friuli Venezia Giulia), la società ha impugnato i verbali della commissione di gara, che hanno comportato la sua esclusione dalla gara.
 
     Il TAR, con la sentenza n. 93 del 2004, ha accolto il ricorso ed ha annullato gli atti impugnati.
 
     2. Col gravame in esame, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio territoriale del Governo di Trieste hanno impugnato la sentenza del TAR ed hanno chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia dichiarato inammissibile, ovvero sia respinto perché infondato.
 
     La società appellata si è costituita in giudizio ed ha depositato una memoria, con cui ha illustrato le questioni controverse ed ha insistito nelle già formulate conclusioni.
 
     La Sezione Quarta, con l’ordinanza n. 4404 del 24 settembre 2004, ha accolto la domanda incidentale delle appellanti ed ha sospeso l’esecutività della sentenza gravata.
 
     3. All’udienza del 4 aprile 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.
 
Considerato in diritto
     1. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità dei verbali con cui la commissione giudicatrice ha escluso la società appellata dalla gara indetta in data 16 settembre 2002, per l’affidamento del servizio di mensa per il personale della Polizia di Stato della provincia di Trieste, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2004.
 
      La commissione ha rilevato che la sua offerta si è riferita al costo orario indicato nelle tabelle dei pubblici esercizi di terza e quarta categoria di cui al decreto ministeriale 21 marzo 2001, in violazione del bando di gara.
 
      Con la sentenza impugnata, il TAR per il Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso della società, rilevando che la sua offerta – nel fare riferimento al costo orario delle tabelle degli esercizi di terza e di quarta categoria – si è correttamente riferita alle ‘aziende per la ristorazione collettiva in appalto (mense aziendali e simili) e servizi sostitutivi di mensa’.
      2. Col gravame in esame, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio territoriale del Governo di Trieste hanno dedotto che la commissione ha doverosamente escluso la società, poiché questa si è riferita alla paga base del personale dei pubblici esercizi di terza e quarta categoria (bar, ristoranti, pizzerie e affini), di cui al contratto collettivo del settore turismo considerato nel decreto ministeriale del 21 marzo 2001.
 
      3. Ritiene la Sezione che la censura così riassunta sia fondata e vada accolta.
 
      3.1. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità, formulata dalla società, secondo cui la medesima censura si fonderebbe su ‘motivi nuovi’, perché in primo grado le Amministrazioni statali si sono limitate a eccepire l’inammissibilità del ricorso introduttivo.
 
      Infatti, l’Amministrazione soccombente, il cui atto sia stato annullato in primo grado, può appellare la sentenza per far respingere in grado d’appello il ricorso introduttivo, anche se non si è costituita in giudizio o si è costituita senza articolare specifiche difese.
 
      Nella specie, con l’atto d’appello è stata dedotta l’effettiva sussistenza della ragione che ha comportato l’esclusione della società dalla gara: in questa sede, come chiesto dalle appellanti, va verificata la correttezza della statuizione con cui il TAR ha escluso tale effettiva sussistenza.
 
      3.2. Ciò posto, osserva la Sezione che la società appellata, nel richiamare i costi orari del personale del settore turismo, di cui al decreto ministeriale del 21 marzo 2001, ha fatto riferimento ai pubblici esercizi di terza e di quarta categoria e alle relative tabelle (v. la sua lettera di risposta alla nota di data 26 novembre 2002 dell’Ufficio territoriale del Governo).
 
      Tale riferimento – a parte ogni questione se vi sia stata la riduzione prevista dall’art. 296 del contratto collettivo – non poteva però essere in concreto operato.
 
     Infatti, tenuto conto dell’oggetto della gara d’appalto, consistente nell’affidamento del servizio di mensa di un numero determinabile del personale della Polizia di Stato, le partecipanti dovevano tenere conto dei costi previsti per le ‘aziende per la ristorazione collettiva’, di cui al capo XIV del titolo XII del medesimo contratto collettivo nazionale, e non di quelli previsti per i pubblici esercizi (diversamente considerati dal contratto collettivo, perché caratterizzati da una utenza di per sé imprevedibile) di terza e di quarta categoria.
 
      Del resto, il rilievo attribuito dal bando alle disposizioni del contratto nazionale sulla ‘ristorazione collettiva’ trova testuale conferma nella nota con cui l’Ufficio territoriale del Governo, in data 2 settembre 2002, ha rilevato la congruità dell’importo posto a base della gara, indicato al punto II.2.1) del bando di data 16 settembre 2002, proprio in considerazione dei costi riferibili alla ‘ristorazione collettiva’.
 
      4. Per le ragioni che precedono, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto.
 
      Ciò comporta l’irrilevanza delle questioni di carattere processuale, derivanti dalla impugnazione di un verbale della commissione di gara e non dell’atto finale del procedimento.
 
      Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.
 
P.Q.M.
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello n. 6329 del 2004 e, in riforma della sentenza n. 93 del 2004 del TAR per il Friuli Venezia Giulia, respinge il ricorso di primo grado n. 139 del 2003.
 
     Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.
 
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
 
     Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 4 aprile 2006, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada
DEPOSITATA IN SEGRETERIA – il………………20/06/2006……………….

Lazzini Sonia

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