Adottato il Regolamento sulla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob

Redazione 25/07/12
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Biancamaria Consales

Con delibera n. 18275 si è proceduto all’adozione del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 179/2007, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure. Il Regolamento definisce la Camera di conciliazione quale organo tecnico e strumentale della Consob, che svolge i compiti ad essa assegnati dalle disposizioni di legge e di regolamento con autonomia funzionale. Essa si compone di un Presidente e di due membri, nominati dalla Commissione, scelti tra dipendenti in servizio della Consob appartenenti alla carriera direttiva superiore che non siano preposti o assegnati ad unità organizzative con funzioni di vigilanza ovvero sanzionatorie nelle materie di competenza della Camera. L’incarico dei componenti effettivi e supplenti della Camera ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta per altri tre anni.

Nello svolgimento dell’attività della Camera i componenti operano con imparzialità e indipendenza di giudizio e osservano le norme concernenti gli obblighi, i divieti e le incompatibilità contenute nel Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico del personale della Consob nonché le disposizioni del Codice etico per i dipendenti della Consob.

I componenti effettivi e supplenti della Camera, cui non è riconosciuta alcuna indennità per l’attività prestata nello svolgimento dell’incarico, non possono in ogni caso ricoprire incarichi presso altri organismi di conciliazione e di arbitrato, istituiti da enti pubblici e privati e operanti in qualsiasi settore, né esercitare attività di conciliazione o di arbitrato ovvero ogni altra attività che ne possa compromettere l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio.

In merito, poi alle funzioni, la Camera amministra i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Essa non interviene in alcun modo, nel corso della procedura di conciliazione e del giudizio arbitrale, nel merito delle controversie.

Le deliberazioni della Camera sono adottate collegialmente con la presenza di tutti i componenti, eventualmente sostituiti dai rispettivi supplenti, e a maggioranza dei votanti. In caso di parità determinata dall’astensione di uno dei componenti prevale il voto del Presidente. In caso di parità determinata dall’astensione del Presidente prevale il voto del componente con maggiore anzianità nella Camera o, in caso di pari anzianità, del componente più anziano di età.

Il Regolamento, inoltre, disciplina la conciliazione stragiudiziale (le condizioni di ammissibilità, l’avvio della procedura, la nomina del conciliatore ed i suoi obblighi del conciliatore, principi generali della procedura, adempimenti iniziali e svolgimento della procedura, termine per la conclusione della procedura, esiti della conciliazione e valore della controversia), l’arbitrato amministrato, sia quello ordinario che quello semplificato.

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