Adottate disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione: vediamo quali sono

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E’ stato pubblicato sulla g.u. il 26 ottobre scorso il decreto legislativo con cui è stata armonizzata la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell’articolo 1, comma 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ossia il decreto legislativo, 2 ottobre 2018, n. 120.
Orbene, vediamo come ciò è avvenuto.

L’intervento normativo

L’art. 1 ha operato in tal guisa prevedendo l’inserimento, dopo l’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1), della seguente disposizione legislativa: «Art. 168-bis (L) (Decreto di pagamento delle spese di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime). – 1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime e’ effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l’autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione. 2. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento e’ titolo provvisoriamente esecutivo ed e’ comunicato alle parti e al beneficiario in conformita’ a quanto previsto dalla disposizione di cui all’articolo 168, comma 3. 3. Avverso il decreto di pagamento e’ ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 170.».
Tal che, per effetto di questa statuizione legislativa, è ora previsto che, la liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, vale a dire le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie, e di quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime, e’ effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l’autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.
E’ altresì sancito che, quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento e’ titolo provvisoriamente esecutivo ed e’ comunicato alle parti e al beneficiario in conformita’ a quanto previsto dalla disposizione di cui all’articolo 168, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 che, come è noto, prevede che nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell’opposizione.

Il decreto di pagamento

E’ infine disposto che avverso il decreto di pagamento è ammessa opposizione a norma dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 che, come è risaputo, dispone che, per un verso, “il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e’ affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione” (comma primo, primo capoverso), per altro verso, che l’“opposizione e’ disciplinata dall’articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150” (comma primo, secondo capoverso) e dunque si applica anche nel caso di specie questa disposizione legislativa che statuisce quanto segue: “1. Le controversie previste dall’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. Il ricorso e’ proposto al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale e’ competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello e’ competente il presidente della corte di appello. 3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. 4. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5 (2). 5. Il presidente puo’ chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione. 6. L’ordinanza che definisce il giudizio non e’ appellabile”.
Queste dunque sono le novità introdotte da questo decreto legislativo.

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Note

(1)Ai sensi del quale: “1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede. 2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo. 3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell’opposizione”.
(2)Per cui: “1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. 2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione puo’ essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non e’ confermata, entro la prima udienza successiva, con l’ordinanza di cui al comma 1”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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