Adempimento e inadempimento del contratto

Redazione 28/09/18
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Appare utile effettuare alcune considerazioni di ordine generale sul tema dell’adempimento/inadempimento del contratto. L’adempimento è, come noto, l’esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma oggetto dell’obbligazione. Da ciò ne consegue l’estinzione dell’obbligazione e con questa, la liberazione del debitore e la soddisfazione dell’interesse del creditore. L’esattezza della prestazione deve essere valutata rispetto a diversi criteri di seguito indicati nella tabella sotto riportata. Nei contratti sinallagmatici, caratterizzati cioè dal nesso di interdipendenza tra le opposte prestazioni, a fronte dell’inadempimento di controparte, ciascun contraente può difendersi in via di eccezione, ai sensi dell’art. 1460 c.c., rifiutando di adempiere la sua obbligazione se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria (salvo che tale rifiuto sia contrario a buona fede o le prestazioni non siano dovute simultaneamente), ovvero in via di azione ai sensi dell’art. 1453 c.c., richiedendo l’adempimento contrattuale oppure la risoluzione oltre al risarcimento del danno. Ai sensi dell’art. 1218 c.c.: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Dalla lettura della disposizione emerge che l’inadempimento può essere totale o parziale (adempimento non corrispondente a quanto pattuito) e che il debitore è responsabile anche in caso di ritardo. La scelta tra adempimento del contratto o sua risoluzione spetta liberamente al contraente non inadempiente. Secondo quanto precisato dall’art. 1453 comma 2 c.c., tuttavia, mentre dopo aver chiesto l’adempimento la parte che invoca la condanna può sostituire a tale pretesa quella risolutoria, una volta domandata la risoluzione non può più chiedersi l’adempimento. Come noto, l’obbligo risarcitorio non è l’unico rimedio esperibile in caso d’inadempimento del debitore; sono presenti nel nostro ordinamento anche altre due azioni che il creditore può esercitare ovvero:

Le garanzie in un contratto

Occorre ricordare, infine, come al fine di garantirne l’adempimento, o permettere un più facile risarcimento in caso di danno, la legge predispone vari strumenti. In base all’art. 1325 c.c., un contratto è concluso purché siano definiti i requisiti fondamentali (accordo
delle parti; causa; oggetto) e purché sia rispettata la forma, se prescritta dalla legge a pena di nullità. Il Codice civile prescrive l’obbligo della forma scritta solo per pochissimi tipi di contratti (in particolare, per quanto di più diretto interesse dell’attività industriale, i contratti riguardanti gli immobili; i contratti di subfornitura; alcune informazioni scritte per i contratti coi consumatori conclusi fuori dei locali commerciali) (1). Da ciò ne consegue che costituisce un contratto qualsiasi accordo concluso anche informalmente tramite semplici scambi di corrispondenza commerciale, purché sia chiaro l’accordo delle parti su una certa prestazione e relativa controprestazione. Un contratto regolato dalla legge italiana è concluso e valido anche se contiene pochissime clausole. Per tutti gli aspetti non definiti, si applicano di diritto le clausole previste dalle norme vigenti. Se un contratto contiene una clausola in contrasto con una norma non derogabile, tale clausola è nulla e va automaticamente sostituita dalla relativa disposizione di legge, in base all’art. 1339 c.c. In caso di compravendita, il codice civile contiene varie norme sulla garanzia da vizi del prodotto. Le norme in materia sono in gran parte derogabili e quindi i contraenti possono liberamente disciplinare la materia. Ove nulla dispongano le parti, si applica il codice civile.

L’azione di esatto adempimento, che gli consente di far entrare nel suo patrimonio il bene che avrebbe dovuto ottenere dall’esatta e tempestiva attività del debitore, soddisfacendo pienamente il suo diritto (la prestazione risarcitoria infatti è non satisfattoria poiché rappresenta solo l’equivalente in denaro di quanto pattuito originariamente); l’azione di risoluzione del contratto, con cui invece il creditore manifesta formalmente il suo disinteresse finale e assoluto a ottenere la prestazione da parte del debitore. Questa domanda, a differenza della precedente, presenta il carattere della definitività, poiché impedisce al creditore qualsiasi ripensamento in merito all’adempimento.

L’inadempimento contrattuale

In caso di inadempimento, la parte adempiente può: insistere per l’adempimento, oppure chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento. Come già visto in precedenza, nel caso in cui si chieda la risoluzione del contratto, non si può pretendere successivamente l’adempimento. In entrambe le ipotesi, la parte adempiente ha diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia, mentre il corretto e completo adempimento può essere chiesto per qualsiasi violazione contrattuale, in base all’art. 1455 C.C. il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, tenuto conto dell’interesse dell’altra parte. Una delle più note garanzie in tema di contratti è senza dubbio la fideiussione, ovvero l’obbligo di garantire l’adempimento di un debito altrui che può nascere o da un negozio (contratto o negozio unilaterale) ovvero da una disposizione normativa. Allo stesso tempo, la fideiussione indica, altresì, il diritto personale di garanzia costituito dal fideiussore in favore del creditore, giacché espressamente l’art. 1936 c.c. prevede che oggetto della fideiussione è, appunto, la garanzia di un debito altrui. Come noto poi, la fideiussione non richiede la
forma scritta per produrre effetti giuridici ma, al contrario e, in ossequio al disposto ex art. 1937 c.c., è soggetta al particolare onere della dichiarazione espressa, esternata in maniera oggettiva e inequivoca (2). È possibile, anzitutto, prevedere una caparra con funzione penitenziale o confirmatoria, oppure una clausola penale (con funzione di determinazione anticipata del valore del danno in caso di inadempimento). È poi possibile prevedere delle specifiche garanzie, tanto di natura reale (cioè riferite a beni mobili o immobili) oppure di natura personale (che fanno invece riferimento al patrimonio personale di un soggetto terzo). Come garanzie reali la legge prevede il pegno (che si costituisce su beni mobili che passano in possesso del creditore) e l’ipoteca (che si costituisce invece su beni immobili o su altri diritti immobiliari, senza spostamento del possesso). Pegno e ipoteca possono anche essere concessi da un terzo. A titolo di garanzia personale possono invece prevedersi, tra le altre, la fidejussione, o la fidejussione omnibus, oppure la garanzia a prima richiesta.

Il presente contributo è tratto da:

Clausola penale e caparra

Questo nuovissimo fascicolo esamina gli istituti della penale e della caparra quali rimedi forniti dall’ordinamento per far fronte a situazioni patologiche del rapporto contrattuale, in via alternativa o cumulativa rispetto alle domande risarcitorie o di risoluzione dei rapporti obbligatori.Di taglio estremamente pratico, la trattazione illustra le nozioni di ordine generale nel quadro normativo di riferimento, per poi analizzare nel dettaglio la funzione e gli effetti della clausola penale e della caparra, grazie al supporto di formule, giurisprudenza più recente e rilevante e consigli operativi che garantiscono l’immediata fruibilità del testo.Manuela RinaldiAvvocato in Avezzano; Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia e dell’Impresa, Diritto Internazionale e Diritto Processuale Civile, Diritto del Lavoro. Incaricata (a.a. 2016/2017) dell’insegnamento Diritto del Lavoro (IUS 07) presso l’Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza. Dal 2011 Docente Tutor Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno; relatore in vari convegni, master e corsi di formazione. Autore di numerose pubblicazioni, monografiche e collettanee.Soluzioni di Diritto è una collana che offre soluzioni operative per la pratica professionale o letture chiare di problematiche di attualità. Uno strumento di lavoro e di approfondimento spendibile quotidianamente.L’esposizione è lontana dalla banale ricostruzione manualistica degli istituti ovvero dalla sterile enunciazione di massime giurisprudenziali.Si giunge a dare esaustive soluzioni ai quesiti che gli operatori del diritto incontrano nella pratica attraverso l’analisi delle norme, itinerari dottrinali e giurisprudenziali e consigli operativi sul piano processuale. 

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Note 

(1) Beretta M.G., Le dieci regole d’oro per tutelarsi nei contratti commerciali, in Dispense Assolombarda, aprile 2009.
(2) Campagnoli M.C., Fideiussione a garanzia di un contratto di locazione, in Le Questioni – Avvocato 24 ore – ottobre 2010

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