Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al d.d.l. costituzionale che prevede il trasferimento delle competenze alle regioni. Pareggio di bilancio in Costituzione, regole valide anche per gli enti locali
Articolo di Fortunato Laurendi tratto da www.lagazzettadeglientilocali.it
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ieri al d.d.l. costituzionale che prevede il trasferimento delle competenze delle province alle regioni. Di fatto, si tratta dell’abolizione degli enti intermedi. Varato anche un d.d.l. costituzionale che inserisce il pareggio di bilancio in Costituzione. Il quale coinvolge anche gli enti locali: viene introdotta, infatti, all’art. 119 della Carta, una modifica in base alla quale dovrà essere “nel rispetto dell’equilibrio dei bilanci” che i comuni, le province (ovviamente fino alla loro soppressione), le Città metropolitane e le regioni avranno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Inoltre, gli stessi enti, nel caso in cui ricorrano all’indebitamento per finanziare spese di investimento, dovranno contestualmente definire piani di ammortamento e rispettare le nuove modifiche sul pareggio di bilancio apportate all’art. 53 con il primo articolo della legge costituzionale approvata. Tornando al ddl sugli enti intermedi, l’art. 1 sopprime in Costituzione ogni riferimento alla provincia, quale ente costituente la Repubblica. Si rimette alla legge regionale, invece, l’istituzione sull’intero territorio regionale di forme associative fra i comuni per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta. Sempre alla legge regionale spetta stabilire gli organi di governo, le funzioni e la legislazione elettorale. A tal proposito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, lo Stato provvederà all’adeguamento della disciplina concernente l’autonomia finanziaria e tributaria di regioni e comuni, che sarà evidentemente ritarata sulla base della nuova situazione istituzionale. Si prevede che le regioni dispongano di un anno per l’attuazione delle forme associative, che entreranno a regime a decorrere dalla cessazione del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di scadenza del termine annuale, determinando l’estinzione della provincia stessa. In caso di inerzia regionale, la provincia, sempre a decorrere dalla cessazione del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di scadenza del termine annuale, è soppressa ed i comuni che ne fanno parte sono costituiti per leggein unione di comuni per lo svolgimento di funzioni di area vasta. Non sono ammesse elusioni della norma: le regioni dovranno sopprimere gli enti, le agenzie e gli organismi, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta, funzioni che spettano alle forme associative istituite con legge regionale ovvero alle unioni di comuni. Le regioni, come spiega la relazione illustrativa, in ogni caso, non possono istituire enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, al fine di svolgere funzioni di governo di area vasta: tali funzioni debbono essere esercitate mediante le forme associative istituite con legge regionale. Le disposizioni della legge costituzionale si applicheranno alle province delle regioni a statuto speciale, fatta eccezione per quelle autonome di Trento e di Bolzano, mentre lo Stato provvederà alla razionalizzazione della presenza dei propri organi periferici, adeguandola alle determinazioni delle leggi regionali (sarà a tal proposito interessante capire quale sarà l’area di intervento delle attuali prefetture). Dalla attuazione di quanto previsto dalla legge costituzionale dovrà comunque derivare, in ogni regione, una riduzione dei costi complessivi degli organi politici e amministrativi.
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