Addebito in bolletta delle spese di fatturazione : Giudice di Pace di Nola, sentenza del 21 Settembre 2005 (a cura di Milizia Giulia)

sentenza 02/03/06
Scarica PDF Stampa

La presente sentenza s’inserisce in un nuovo filone giurisprudenziale di condanna dei gestori telefonici per l’addebito in bolletta delle spese di fatturazione, in realtà, per il principio della contabilizzazione separata, spettanti ai gestori stessi.

 

Come già evidenziato, infatti, dal gdp di Catanzaro, Dott.Avv.Luciano Pallini, con sentenza del 20/5-25/8/03, il primo a condannare un noto gestore telefonico alla restituzione di somme indebitamente riscosse quali “ spese di spedizione fattura”.

 

Si faccia presente, infatti, che in aperta violazione del combinato disposto dell’art.21, comma 8, DPR n.663/72 e dell’art.18 del DM197/97 “ le spese di emissione della fattura e conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo”, perciò sono a totale carico del soggetto emittente la stessa (i gestori telefonici, e non solo: es. banche, acqua, gas etc.).

 

                Si evidenzi, a conferma di quanto sopra, che gli stessi gestori, in epigrafe, indicano che la bolletta non è altro che una fattura, di conseguenza, per quanto stabilito dalle norme sopra indicate, tali somme non solo “..non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo..”, ma anche si ricordi, che l’art.18 DM 197/97, inserito nel Capo II dedicato agli “obblighi del gestore” stabilisce che “la bolletta telefonica costituisce fattura..”.

 

                Inoltre tutto ciò costituisce anche una chiara violazione degli artt.3 della Carta dei servizi, 28 del Regolamento del servizio e 14 delle Condizioni generali di abbonamento, nonché il combinato disposto degli art.1175 cc. ed 1 L.281/98. Senza contare che la clausola contenuta nel sopra citato combinato disposto degli artt. 28 Reg.serv. e 14 Cond.gen.abb. è nulla nel punto in cui prevede che l’utente debba accollarsi ogni spesa, imposta e tassa, comprese le spese per la spedizione delle bollette telefoniche ex art.1469 quinquies n.3  perché contrarie alle norme sopra riportate.

 

Si evidenzi che per tali motivi i gestori sono stati condannati numerose volte, ma, nonostante le lamentele televisive, via forum su internet (v. Avv. Rienzi amplius infra) e che mi sono giunte quale consulente, allo stato, non hanno posto termine a tale comportamento illecito (v. ex multis sentenze dei gdp di Trento 20-29/9/2004, Vicenza n. 21/4/04,  etc.).

 

In questi casi è buona norma inviare una segnalazione-denuncia anche al Garante per le telecomunicazioni, sì che posa intervenire a sanzionare questo stato di fatto.

 

Inoltre, per completezza d’informazione, si ricordi che, per giurisprudenza costante a difesa qualora il privato cittadino intenti una causa contro il gestore telefonico non è obbligato ad adire il CO.RE.COM, salvo che agisca contro lo stesso tramite l’assistenza di un’associazione di tutela dei consumatori (v.amplius, mi si consenta la citazione Milizia “Bollette, conciliazione appesa ad un filo.Il tentativo al Corecom, non è obbligatorio.Sì al ricorso dell’utente che si era rivolto direttamente al giudice” in D&G n.30/05, ed.Giuffrè, cui si rinvia integralmente).

 

Dott.ssa Milizia Giulia, foro di Grosseto

 

 La sentenza per esteso può essere letta nel sito Ius Sit all’indirizzo http://www.iussit.it/aGcOq/gc2005/GdpTelef5.htm

sentenza

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento