Acquisto di abitazione di lusso richiedendo i benefici prima casa: il punto delle Sezioni Unite

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In tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, la modifica dei parametri ai quali ancorare i presupposti per il riconoscimento del beneficio, disposta, quanto all’iva, dall’art. 33 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, non ha inciso retroattivamente e l’infrazione, costituita dalla dichiarazione mendace, della quale è soltanto cambiato l’oggetto, è rimasta immutata; ne consegue che non si è verificata alcuna abolitio criminis. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sez. U. Civ., Sent. n. 13145 del 27 aprile 2022).

     Indice

  1. La vicenda
  2. Il favor rei
  3. La persistenza della mendacità
  4. Dall’elenco dei pregi alla categoria catastale
  5. Il quesito
  6. La mancata abolizione delle sanzioni
  7. Il principio di diritto

1. La vicenda

Una donna aveva acquistato un immobile fruendo dell’aliquota agevolata iva del 4%, prevista per l’acquisto della prima casa, ma l’Agenzia delle Entrate, assumendo che l’abitazione fosse da definire di lusso, in virtù dei parametri contemplati all’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, all’epoca applicabile, e che per l’effetto non potesse essere riconosciuto il beneficio per l’acquisto della prima casa, recuperava con avviso di liquidazione la maggiore iva, data dalla differenza tra l’applicazione dell’aliquota del 20% e quella del 4%, quindi irrogava le conseguenti sanzioni. In seguito, rettificava in autotutela l’avviso, ritenendo applicabile l’aliquota del 10%, in quanto l’immobile era stato oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia su fabbricato abitativo ceduto dall’impresa al termine dei lavori. La contribuente impugnava l’avviso, senza successo in primo grado, né in secondo. In sede di ricorso per cassazione sono state interpellate le Sezioni Unite. 

2. Il favor rei

Secondo il massimo consesso colui che ha acquistato un’abitazione “di lusso” prima del 2014, anno in cui veniva abolita tale qualificazione, richiedendo l’applicazione, in modo indebito, dei benefici “prima casa”, non può invocare il favor rei per evitare l’irrogazione della sanzione prevista per la mendacità, quindi per la circostanza di aver domandato i benefici fiscali nonostante l’assenza dei presupposti. 


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3. La persistenza della mendacità

La disciplina sopravvenuta, infatti, ha unicamente variato i presupposti in presenza dei quali i benefici “prima casa” ricorrono, tuttavia senza sopprimere la comminazione della sanzione per le ipotesi di mendacità. 

4. Dall’elenco dei pregi alla categoria catastale

Dal 2014, sia per le compravendite soggette a imposta di registro che per gli atti imponibili a Iva, l’agevolazione “prima casa” viene concessa a condizione che l’abitazione acquistata risulti classificata in una delle categorie catastali differenti da quelle A/1, A/8 e A/9 e, per l’effetto, a prescindere dalla circostanza che si tratti o meno di una casa “di lusso”. Prima del 2014, i benefici fiscali non erano concessi agli immobili “di lusso”, cioè quelli che presentassero i pregi elencati in un D.M. del 1969. 

5. Il quesito

Il mutamento dei presupposti per beneficiare dell’agevolazione ha posto nel dubbio l’applicazione del favor rei, e la conseguente inoperatività della sanzione, in favore di coloro che avevano acquistato una casa di lusso applicando l’agevolazione, tuttavia sottostando all’accertamento dopo il 2014. 

6. La mancata abolizione delle sanzioni

Secondo le Sezioni Unite l’abitazione qualificata di lusso in virtù del disposto del D.M. del 1969 non può beneficiare dell’agevolazione prima casa, in quanto la disciplina sopravvenuta lo vieta per le abitazioni acquistate in epoca precedente all’entrata in vigore della medesima. L’imposta risulta dovuta per il periodo anteriore alla novella che l’ha in seguito esclusa, pertanto, per il medesimo periodo risultano dovute pure le sanzioni. 

7. Il principio di diritto

Il ricorso è stato respinto, con formulazione di un principio di diritto: “In tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, la modifica dei parametri ai quali ancorare i presupposti per il riconoscimento del beneficio, disposta, quanto all’iva, dall’art. 33 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, non ha inciso retroattivamente e l’infrazione, costituita dalla dichiarazione mendace, della quale è soltanto cambiato l’oggetto, è rimasta immutata; ne consegue che non si è verificata alcuna abolitio criminis”. 

Sentenza collegata

118513-1.pdf 676kB

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Avv. Biarella Laura

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