Acquisizione sanante nella disciplina espropriativa

Redazione 11/10/22
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A cura di Valeria Tarroni

TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. I, sentenza 26/9/2022 n. 2465

La c.d. acquisizione sanante disciplinata dall’art. 42-bis del dpr 327/2001 è una procedura espropriativa “eccezionale” che rappresenta, a determinate condizioni, la soluzione legale per l’amministrazione che abbia realizzato un’opera pubblica su un terreno di proprietà privata in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o di dichiarazione della pubblica utilità, per acquisire il bene immobile al proprio patrimonio indisponibile, corrispondendo al proprietario un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, nella misura stabilita dalla legge.

Il Tar Salerno, Sez. I, sentenza n. 2465/2002, afferma che la giurisdizione sugli indennizzi previsti dall’art. 42-bis del dpr 327/2001, spetta al giudice ordinario in quanto l’acquisizione sanante è ormai da considerare, in modo costituzionalmente e convenzionalmente orientato, quale “procedimento espropriativo semplificato”. Sicché oggetto della controversia non è l’operato illegittimo della p.a., bensì il legittimo provvedimento di acquisizione sanante, da cui il carattere indennitario del relativo ristoro.

Con riguardo al procedimento che l’Amministrazione deve porre in essere e alle garanzie di partecipazione che devono essere assicurate al privato, il Tar afferma che:

“Per costante giurisprudenza, nel provvedere in ordine alla c.d. acquisizione (ora art. 42 bis, t.u. sugli espropri), la pubblica amministrazione è tenuta ad indicare le attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati, con un percorso motivazionale rafforzato ed assistito da garanzie partecipative rigorose, che dimostrino in modo chiaro che l’apprensione coattiva si pone come una scelta estrema laddove non sono ragionevolmente praticabili soluzioni alternative (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1340 del 2020).

Sotto tale profilo, rilevano i principi più volte enunciati dalla giurisprudenza amministrativa e rimarcati con la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2020, secondo cui del tutto ragionevolmente l’Autorità che utilizza il bene – nel ravvisare la sussistenza di un interesse pubblico – rimarca l’attualità della valutazione a suo tempo effettuata in sede di pianificazione urbanistica: la corrispondenza di quanto realizzato, rispetto a quanto era previsto in sede di imposizione del vincolo preordinato all’esproprio, evidenzia di per sé la sussistenza concreta delle ragioni volte a non rimuovere l’opera eseguita ed a disporne l’acquisizione (risultando contrario agli interessi della collettività l’affrontare la spesa della rimozione, dopo la sopportazione della spesa per la realizzazione delle opere)”.

La sentenza integrale è reperibile al link

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