Accettate varianti migliorative progetto se compatibilità funzionale linee salienti progetto originario

Lazzini Sonia 31/03/14
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La variante migliorativa proposta da Ricorrente doveva considerarsi  ammissibile: la stesura di una nuova pavimentazione ( ancorchè assai incidente quantitativamente sul prezzo complessivo) non connota qualitativamente l’oggetto verace dell’appalto

Sotto un diverso profilo il Tribunale ha ritenuto che la variante proposta da Ricorrente fosse intrinsecamente inammissibile, in quanto alterava i caratteri essenziali delle prestazioni definite dal progetto posto a base di gara, con conseguente violazione della par condicio dei concorrenti alla procedura di gara e lesione dell’interesse della stazione appaltante al conseguimento delle funzionalità perseguite con la scelta effettuata in sede di progetto base. Anche tale argomento non sembra condivisibile. Come riferito in premesse, il disciplinare di gara ha previsto come obbligatoria, a pena di esclusione, la presentazione da parte delle imprese concorrenti di un progetto migliorativo, stabilendo espressamente che “Il progetto migliorativo conforme alle impostazioni e alle linee essenziali del progetto a base di gara potrà contenere varianti migliorative con valenza estetica, funzionale, tecnico-costruttive e impiantistiche…”.  Come è noto, per quanto concerne l’ammissibilità di offerte in variante progettuale, la giurisprudenza ha individuato due limiti di fondo intrinseci il cui superamento vanifica le esigenze di interesse pubblico che la Pubblica amministrazione intende perseguire in concreto con la specifica opera da realizzare. Tali limiti interessano da un lato l’impossibilità di configurare una differente ideazione dell’oggetto del contratto, dall’altro la compatibilità della variante volta a volta proposta con le linee progettuali fondanti, generali o specifiche. In altri termini, come icasticamente precisato, le varianti migliorative diventano inammissibili quando si traducono in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dall’Amministrazione appaltante. ( cfr. V Sez. n. 4772 del 2012). Nel caso all’esame la Commissione aggiudicatrice, facendo uso di quegli ampi poteri valutativi che ontologicamente si correlano al metodo di aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, ha ritenuto ammissibili le varianti migliorative contenute nella proposta progettuale di Ricorrente. Trattasi, secondo il Collegio, di valutazione tecnica che non esibisce alcun profilo di illogicità o abnormità effettivamente riscontrabile in questa sede, ove si ponga mente al fatto che la stesura di una nuova pavimentazione ( ancorchè assai incidente quantitativamente sul prezzo complessivo) non connota qualitativamente l’oggetto verace dell’appalto, il quale comporta l’esecuzione di una serie complessa di interventi di impiantistica e di ristrutturazione degli spazi interni sistematicamente finalizzati al ripristino di condizioni di salubrità nella vetusta struttura ospedaliera. In particolare – deve ribadirsi – la maggiore o minore incidenza della variante presentata sul prezzo complessivo dell’appalto non rileva ai fini del giudizio di ammissibilità della stessa, giudizio che verte soltanto – come si è visto – sulla compatibilità funzionale della proposta con le linee salienti del progetto originario. In conclusione, in accoglimento del mezzo in rassegna deve affermarsi che la variante migliorativa proposta da Ricorrente era ammissibile, come affermato dall’Amministrazione e diversamente da quanto ritenuto dal TAR. (decisione numero  119 dell’ 11 marzo  2014 pronunciata dal Consiglio Di Giustizia Amministrativa Per La Regione Siciliana)

Sentenza collegata

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