Accesso del terzo al fascicolo processuale e documenti amministrativi

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L’accesso del terzo a un fascicolo processuale, relativo a una causa giudiziaria amministrativa, non è equiparabile all’accesso a documenti amministrativi, non essendo il processo, per definizione, un procedimento amministrativo, bensì “res inter alios”, rispetto al quale l’accesso a terzi è consentito solamente in presenza di presupposti rigorosi. ​Lo ha chiarito il Consiglio di Giustizia Amministrativa (25 marzo 2022, n. 24).

L’asserito intervento ad adiuvandum

Un uomo, per il tramite del proprio difensore, presentava istanza di accesso al fascicolo telematico di un ricorso amministrativo, giustificata dall’intenzione di proporre intervento ad adiuvandum. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nel respingere il ricorso, ha ribadito che:

  • l’accesso del terzo a un fascicolo processuale non è equiparabile all’accesso a documenti amministrativi, non essendo il processo, per definizione, un procedimento amministrativo, ma res inter alios, in cui l’accesso a terzi è consentito solo in presenza di presupposti rigorosi;
  • il terzo che chieda l’accesso al fascicolo telematico inter alios giustificando la richiesta con l’intento di proporre un intervento ad adiuvandum ha l’onere di chiarire quali siano la propria legittimazione e interesse a espletare siffatto intervento e a differenziare la propria posizione da quella del quisque de populo rispetto al quale un dato processo è res inter alios, sicché è stata respinta la richiesta di accesso motivata genericamente dall’intento di proporre intervento ad adiuvandum senza alcuna specificazione sulla posizione legittimante e l’interesse (CGARS, 7.4.2021 nn. 60 e 61).

L’interesse alla soluzione di una questione di diritto

Nel caso specifico, è apparso che il terzo aspirante ad intervenire non aveva alcun collegamento immediato e diretto con la causa e con il provvedimento amministrativo nella medesima impugnato, tuttavia al più vantava un possibile interesse sulla soluzione della questione di diritto (nella specie, dubbi di costituzionalità sull’obbligo vaccinale per Covid-19), soluzione da invocarsi, evidentemente, in altro contenzioso attuale o potenziale. Tale interesse, secondo i giudici, risulta comune a una molteplicità indifferenziata di consociati, ragion per cui non giustifica l’intervento del terzo, come plurime volte statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

L’onere del terzo

Per l’effetto, il terzo che richieda l’accesso al fascicolo telematico inter alios giustificando la richiesta con l’intento di proporre un intervento ad adiuvandum ha l’onere di:

  • chiarire quali siano la propria legittimazione e interesse a espletare siffatto intervento,
  • differenziare la propria posizione da quella del quisque de populorispetto al quale un dato processo è res inter alios.

Pertanto, la richiesta di accesso motivata, in modo generico, dall’intento di proporre intervento ad adiuvandum, e senza alcuna specificazione sulla posizione legittimante né l’interesse, deve essere respinta.

 

Sentenza collegata

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Avv. Biarella Laura

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