Accessibilità dei risultati della ricerca scientifica finanziata con soldi pubblici. Una proposta di soluzione

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Il tema è quello concernente l’ottenere un facile accesso del pubblico ai risultati della ricerca scientifica finanziata dalla comunità europea, perché l’ampia diffusione i risultati scientifici aumenterà l’innovazione e promuovere la crescita economica.

La Raccomandazione della Commissione CE del 17 luglio 2012 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:194:0039:0043:IT:PDF) all’informazione scientifica e sulla sua conservazione abbia la sua valenza, debba essere letta in combinato disposto con il parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Verso un accesso migliore alle informazioni scientifiche: aumentare i benefici dell’investimento pubblico nella ricerca» (http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0048:0053: IT:PDF).

Questa è la base di partenza.

Il grimaldello che ci serve, si trova nel regime della fruibilità dei dati della pubblica amministrazione e – se non basta – il fatto che le ricerche scientifiche finanziate dalla Comunità o comunque con i soldi pubbici, sono atti amministrativi, in quanto finiscono nei cv et studiorum di chi ne è l’autore, anche e sopratutto ai fini concursuali.

Seguitemi nel ragionamento.

Il D.p.r. 455/2000 pone l’accesso ai documenti/informa-zioni del sistema relative a informazioni relative alla gestione dei documenti, mediante espressioni a mezzo di operatori logici (art. 58 ) può essere sia esterno (art.59) che interno, ed effettuato dalle p.a. (art.60).

Questo è stata dapprima definito dall’Aipa [Aipa, Glossario, in I Quaderni,8/2002, suppl. al 2/2002 di Informazioni, dedicato a I dati pubblici; linee guida per l’accesso, la comunicazione e la diffusione, 27] e in seguito dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

Che definisce la fruibilità di un dato come la possibilità di utilizzarlo anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un’altra amministrazione [Art.1 co.1 lett. t) D.Lgs. 82/2005 ed art.43 D.p.r. 445/2000 (T.U.d.a.), ovvero l’accesso interamministrativo telematico. Il riferimento alla sola fruibilità dei dati, anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un’altra amministrazione, è dato dall’art.1 co.2 lett. t) Cad.], inquadrandolo nell’interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione, lo scambio dei dati e per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime [Art.14 co.1 D.Lgs. 82/2005], anche mediante accordi tra i vari enti pubblici (accesso intreramministrativo), con autorizzazione all’accesso presupponente atti idonei a concretizzare il principio di comunicazione interna al sistema amministrativo [D.Lgs. 165/2001. Quanto all’interscambiabilità dei documenti: art.3 Delibera Aipa, 23.11.2000 n°51].

Sorge quindi un obbligo di raccordo con le misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alla disponibilità dei dati. Misure che sono da identificare con gli strumenti amministrativi posti in essere dalle amministrazioni per consentire l’effettivo esercizio del diritto da parte dei soggetti legittimati, a partire dagli Urp.

Il principio di disponibilità dei dati pubblici [Art.2 co.1 D.Lgs. 82/2005, declinato dall’art.50 co.1] volge alla possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili ad esplicite norme di legge [Art. 1 lett. o) D.Lgs. 82/2005] relativi ai dati di cui è titolare in modalità digitale [Art. 2 co.1 D.Lgs. 82/2005] a privati e ad altre amministarazioni, con il limite generale del bilanciamento dell’accessibilità con quello della riservatezza [Regolamenti di attuazione dell’art.24 co.4 l.241/1990. Tale norma impone alle singole amministrazioni l’obbligo di individuare con regolamento le categorie di documenti da esse formati o rientranti nelle loro disponibilità, sottratti all’accesso per le esigenze di cui alla norma in commento. In caso di mancato esercizio del potere regolamentare, tutti i documenti sono accessibili, salvo i casi previsti da leggi diverse dalla legge predetta.

L’ art. 10 co.3 del regolamento emanato con D.p.r. 27.6.1992 n. 352 ha istituito la commissione per l’accesso e con essa i regolamenti concernenti la disciplina del diritto di accesso, prevedendo che quelli adottati dagli enti locali debbano essere trasmessi a tale commissione tramite i Prefetti. Se l’ente locale non vi provvede, è prevista la nomina di un Commissario per la loro adozione. La commissione ha elaborato le linee guida in materia: n. Di.C.A 5840- II/4.5.2.1. del 3.6.1999] .

La fruibilità di un dato documento concerne l’accesso non solo a tale documento ma pure il fascicolo, che nella p.a. digitale equivale a quello informatico.

Il fascicolo informatico è dunque posto come mera esigenza strumentale, al pari del fascicolo cartaceo [Art.41 co.2 Cad] , mirando solo all’efficienza di sistema di consultazione (attraverso il sistema pubblico di connettività, art. 73 Cad) tra varie amministrazioni, sia che siano coinvolte o meno nel procedimento amministrativo [Art. 2-bis e art 58 co.2 Cad, per cui al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio e il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 D.p.r. 28.12.2000 n°444, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, sulla base delle linee guida, predispongono convenzioni aperte all’adesione di altre p.a. interessate, volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati, senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti, valevole anche come autorizzazione ex art. 43 co.2 D.p.r. 28.12.2000 n°444] , potendo operare controlli simultanei sullo stesso data base [Art.4 D.p.c.m. 20.2.2007].

L’acquisizione dei dati da parte di altre amministrazioni che partecipano al procedimento amministrativo elettronico, può avvenire anche mediante conferenze di servizi, dove i pareri e le valutazioni acquisite per via telematica, sono inseriti nel fascicolo informatico.

Quadrelli Marco

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