Sono accessibili gli atti della Polizia municipale di vigilanza, controllo e accertamento di illeciti?

Costa Cosimo 20/11/17
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 Nell’intraprendere questo argomento, si deve precisare che ancora oggi l’accessibilità di alcuni atti della Polizia municipale- in particolare quelli  riguardanti informative-denunce sporte agli organi giudiziari penali, là dove il personale della Polizia municipale agisce nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria –  è  messa in forte dubbio dalla municipalità,  ritenendo tali atti coperti dal segreto istruttorio.

Eppure la giurisprudenza, anche quella risalente, si è espressa nel senso della loro accessibilità, ritenendo che “La circostanza dell’avvenuta trasmissione degli atti, oggetto della domanda di accesso, al vaglio della magistratura penale, peraltro senza un provvedimento di sequestro, non giustifica il rifiuto o il differimento dell’accesso, né comporta uno specifico obbligo di segretezza che escluda o limiti la facoltà per i soggetti interessati di prendere conoscenza degli atti, anche alla luce della previsione dell’art 258 c.p.p.” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 23 febbraio 1995, n. 38; in senso conforme Cons. Stato, Sez. IV, 28 ottobre 1996, n. 1170; T.A.R. Bari, sentenza n. 287/2011).

Anche la Corte di Cassazione, V Sezione Penale, sentenza 9 marzo 2011, n. 13494, nell’individuare gli atti e i documenti coperti dal segreto ai sensi dell’art.329 c.p.p., per i quali vige il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 c.p.p., ha puntualizzato che non rientrano nel divieto in oggetto i documenti di origine extraprocessuale acquisiti al procedimento e non compiuti dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria: “Se per gli atti di indagine in senso stretto formati dal P.M. o dalla p.g. (esami di persone informate, interrogatori di indagati, confronti, ricognizioni, ecc.) nessun problema – a questi fini – si pone, atteso che si tratta di necessità, sempre e comunque, di atti ricadenti nel primo comma dell’art.329 c.p.p., diverso – e differenziato – non può non essere il discorso per la categoria dei documenti che pur siano entrati nel contenitore processuale. Essi, invero, ai fini del segreto, rientrano nella previsione di legge ove abbiano origine nell’azione diretta o nell’iniziativa del P.M. o della p.g., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d’essere, sia in tali organi. Ma tale conclusione di certo non può valere ove si tratti di documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sè stanti. Non possono, dunque, rientrare nella categoria del segreto, ai fini in esame, i documenti che non siano stati compiuti dal P.M. o dalla p.g., come recita l’art. 329 c.p.p., comma 1, ma siano entrati nel procedimento per disposta acquisizione”.

A distanza di anni, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia- Sezione Staccata di Catania, terza sezione, con la sentenza 1 febbraio 2017, n. 229, è ritornato sull’argomento, chiarendo che l’esistenza di un’indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine. Sicché solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono essere  sottratti al diritto di accesso.

Nel caso, la ricorrente- evidenziando di avere interesse alla conoscenza di tutti gli atti riguardanti i procedimenti ispettivi e di vigilanza avviati nei suoi confronti in vista della tutela, anche in giudizio, dei propri interessi- in relazione a due procedure, ha chiesto l’annullamento di una nota del Comando di Polizia municipale con la quale le era stato parzialmente denegato l’accesso: alla documentazione relativa ai “lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico” e, in particolare, al verbale di sopralluogo  e agli atti relativi, accessi e contestazioni; agli atti relativi alle segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica per emissioni sonore connesse all’utilizzo di impianti sportivi all’aperto e, in particolare, all’ordinanza sindacale  e a tutti gli atti amministrativi relativi all’atto di diffida dal produrre tali emissioni.

La Polizia municipale, infatti, aveva negato l’accesso limitatamente agli atti che erano stati inseriti in informative dirette all’Autorità Giudiziaria: verbale di sopralluogo della Polizia municipale, con riguardo al procedimento relativo ai “lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico”, ed esposti e segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica  per emissioni sonore connesse all’utilizzo di impianti sportivi.

Il Comune, a sua volta, pur ammettendo la sussistenza di un interesse qualificato della ricorrente all’accesso, ha ritenuto che gli atti sopra citati, riguardando informative- denunce sporte agli organi giudiziari penali, sarebbero sottratti all’accesso, dato che il personale della Polizia municipale avrebbe agito nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e, dunque, gli atti richiesti sarebbero coperti dal segreto istruttorio.

Tale prospettazione non è stata condivisa dal Tribunale Amministrativo il quale- richiamando la giurisprudenza del T.A.R. Puglia, Lecce, n. 2331/2014, che ha chiarito come l’esistenza di un’indagine penale non implichi, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine- ha in coerenza affermato che solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso.

Pertanto, considerato che ai sensi dell’art.329 c.p.p. solo gli atti di indagine compiuti dal Pubblico Ministero e dalla Polizia giudiziaria sono coperti dall’obbligo di segreto nei procedimenti penali, “gli  atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell’ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria; tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell’amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell’A.G., cosicché non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l’accesso garantito all’interessato dall’art. 22, l. 7 agosto 1990 n. 241, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 24, l. n. 241 del 1990”.

Infatti, il comma 6, lettera d) dell’art.24 della legge 241 del 1990 nell’elencare i casi di possibile esclusione del diritto di accesso fa riferimento ai documenti che riguardano “l’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini“, ipotesi estranea all’attività amministrativa posta in essere dalla Polizia municipale prima delle denunce e degli esposti presentati dalla stessa all’autorità giudiziaria e per la quale non risultavano essere stati adottati specifici provvedimenti da parte della magistratura penale.

Si ritiene che la sentenza del Tribunale siciliano- con la rivisitazione dell’art.22 della legge 241 del 1990- abbia trovato in tema una più agevole e pacifica applicazione del diritto di accesso.

Peraltro, non può non rilevarsi come le considerazioni effettuate in tale sentenza abbiano portato un ulteriore elemento di riflessione:  “se il segreto istruttorio fosse riferibile anche agli atti amministrativi semplicemente connessi a denunce effettuate all’A.G., sarebbe sufficiente per l’amministrazione presentare una denuncia agli organi giudiziari per sottrarre in modo del tutto arbitrario intere categorie di documenti dal diritto di accesso agli atti; ma un’interpretazione del genere sarebbe in completa distonia con le norme di rango primario dettate in materia”.

E quindi, siccome nel caso descritto l’accesso è stato richiesto in relazione ad atti di origine extraprocessuale che non risultano coperti da segreto o dal vincolo del sequestro, il  ricorso è stato accolto con conseguente accertamento del diritto all’ostensione.

 

Dott. Cosimo Costa

Comandante della Polizia municipale del comune di Vittoria (RG)

 

 

Costa Cosimo

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