Accertamento fiscale nullo se tramite PEC

Redazione 23/09/16
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L’Agenzia delle Entrate non può notificare gli avvisi di accertamento ai contribuenti tramite posta elettronica certificata (PEC). Nulli, quindi, e impugnabili in qualsiasi momento, tutti gli accertamenti fiscali ricevuti con tale mezzo. Lo ricorda la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la recente sentenza num. 3700 del 22 giugno 2016.

 

La notifica dell’Agenzia delle Entrate è “inesistente”

L’accertamento fiscale inviato e ricevuto tramite posta elettronica certificata non è solo nullo, ma addirittura inesistente. La P.E.C., infatti, non è contemplata dalla legge come modalità di notifica idonea per le notificazioni fiscali e altri tipi di provvedimento impositivo. In mancanza di una normativa apposita, la Commissione Tributaria si trova sempre costretto ad annullare l’atto –o meglio, come accennato, a riconoscere la sua effettiva inesistenza. A nulla vale, dunque, neanche l’implicito riconoscimento della ricezione dell’avviso che si configura nel momento in cui il contribuente impugna l’atto in tribunale.

La P.E.C. è, insomma, priva dei requisiti minimi necessari a configurare la sussistenza stessa dell’avviso di accertamento del Fisco.

 

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale

Giudicando su un caso simile, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha ribadito che la notifica di accertamento fiscale tramite PEC è “indubbiamente fuori da ogni ipotesi di schema legale“, tanto che, appunto, “non può parlarsi di notificazione meramente nulla quanto piuttosto di notificazione del tutto inesistente” e “vizio radicale del procedimento notificatorio insuscettibile di sanatoria”.

La sentenza si trova in accordo con altre simili decisioni della magistratura, tra le quali la sentenza num. 6087/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

 

Sono nulle anche le cartelle di pagamento?

Un po’ diverso il discorso per quanto riguarda le cartelle di pagamento. La cartella esattoriale di Equitalia, infatti, può (e anzi deve) essere spedita tramite posta elettronica certificata quando il contribuente in questione è un professionista, una ditta, una società o un imprenditore. In tutti gli altri casi, ovvero quando il contribuente è una persona fisica senza partita Iva, a decidere della validità della cartella è (almeno per ora) il giudice.

 

La validità delle notifiche tramite posta elettronica

Più in generale, la validità della notifica degli atti della pubblica amministrazione via P.E.C. è stata messa in dubbio più volte e da diverse fonti negli ultimi anni. La notifica telematica, infatti, presuppone l’invio tramite mail di un file (solitamente in PDF) che per forza di cose è solo una copia dell’originale. In questo modo verrebbe dunque violato il principio fondamentale secondo cui la pubblica amministrazione deve necessariamente consegnare al cittadino l’originale dell’atto.

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