Accertamento dell’handicap per l’assegnazione, indetta da un Comune, in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica: rappresenta principio generale in tema di procedimenti concorsuali che i requisiti di partecipazione siano possedut

Lazzini Sonia 29/06/06
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Segnaliamo la decisone numero 2803 del 16 maggio  2006 del Consiglio di stato in tema di assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ,per il seguente principio in essa contenuto:
 
<Nel commettere l’accertamento dell’handicap alle autorità competenti, la legge regionale non può infatti derogare alla legge statale n. 104/1992 attributiva agli appositi organi istituiti presso le unità sanitarie locali l’onere ai attestare la sussistenza di cause invalidanti da far valere nei confronti dei terzi o ai fini dell’attribuzione di particolari benefici come quello di specie. Rappresenta principio generale in tema di procedimenti concorsuali che i requisiti di partecipazione siano posseduti al momento di pubblicazione del bando di gara o in quello di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Rispetto alla data del 10 settembre 2003, di presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione degli alloggi di cui al bando n. 2/2003, l’accertamento della malattia, in data del 3 ottobre 2003, è senz’altro posteriore, come ha correttamente affermato il primo giudice, nel confermare che il ricorrente non poteva essere incluso nella graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi.>
 
 
a cura di *************
 
 
 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,   Quinta Sezione           ANNO 2005
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 8766/2005, proposto in appello dal sig. ********* *** rappresentato e difeso dall’avv. *********** e domiciliato presso il cav. ************ in Roma, via L. Mantegazza, n. 24;
 
contro
 
– il comune di Sannicandro di Bari, in persona del sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall’************************* e domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Ennio **************** n. 58;
 
– la 1^ Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità ERP Bari e Provincia;
 
e nei confronti
 
dei **********************, ************** e ****************;
 
per la riforma
 
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione di Bari Sez. 2^ n. 2409 in data 20 maggio 2005;
 
Visto l’appello con i relativi allegati
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio;
 
Visti gli atti tutti della causa e la produzione documentale delle parti;
 
Relatore, alla pubblica udienza del 27 gennaio 2006 il cons. *************** e uditi altresì gli avv.ti E.Toma e M.S. ********;
 
Considerato di poter decidere il ricorso in forma semplificata;
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
 
FATTO E DIRITTO
 
Con la sentenza in epigrafe, resa in forma semplificata, il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Bari, ha respinto il ricorso del sig. *** avverso la graduatoria generale definitiva relativa al bando di concorso integrativo n. 2/2003 indetto dal Comune di Sannicandro di Bari, ai sensi della L.R. n. 54/1984, per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e avverso la graduatoria speciale relativa al medesimo bando di concorso integrativo n. 2/2003. Ad avviso dei primi giudici:
 
a) non spetta il punteggio previsto per la presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap, in quanto l’accertamento dello stato di handicap è successivo allo scadere del termine di presentazione della domanda;
 
b) non spetta il punteggio previsto per sovraffollamento in quanto il numero di quattro occupanti è conforme allo standard abitativo previsto dall’art. 2, l.r. 20 dicembre 1984 n. 54;
 
c) non spetta il punteggio previsto per il rilascio dell’immobile per esigenze di risanamento edilizio, in quanto non è dimostrata l’esistenza di uno sfratto esecutivo o di un’ordinanza che determini l’allontanamento dall’alloggio per esigenze connesse al risanamento.
 
La sentenza è stata appellata dal ricorrente, per i primi due capi, con un’articolata serie di motivi, che sono, ad avviso del Collegio, del tutto privi di fondamento.
 
a) l’art. 6 co. 1 punto a5) della l.r. Puglia n. 54/1984 prevede che il punteggio per la presenza di handicappati nel nucleo familiare sia subordinato al riconoscimento dell’handicap certificato da parte delle autorità competenti. Correttamente pertanto la sentenza ha escluso il ricorrente dal punteggio, sul rilievo che l’accertamento risale al 3 ottobre 2003, è posteriore al termine di presentazione della domanda, quando si è riunita l’apposita commissione presso l’AUSL Ba/3 di Altamura. L’art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, demanda alle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le unità sanitarie locali, gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua. Alla data del 3 ottobre 2003, posteriore a quella di pubblicazione del bando deve essere fatto risalire l’accertamento dello stato di componenti il nucleo familiare. È irrilevante ai fini dell’assegnazione dell’alloggio che l’handicap che affligge il figlio del ricorrente sia stato accertato sin dal 2000 dall’Ospedale pediatrico ************** di Bari al momento della nascita e che sia stato confermato nel maggio 2003 con certificazione prodotta in sede di presentazione della domanda. Nel commettere l’accertamento dell’handicap alle autorità competenti, la legge regionale non può infatti derogare alla legge statale n. 104/1992 attributiva agli appositi organi istituiti presso le unità sanitarie locali l’onere ai attestare la sussistenza di cause invalidanti da far valere nei confronti dei terzi o ai fini dell’attribuzione di particolari benefici come quello di specie. Rappresenta principio generale in tema di procedimenti concorsuali che i requisiti di partecipazione siano posseduti al momento di pubblicazione del bando di gara o in quello di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Rispetto alla data del 10 settembre 2003, di presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione degli alloggi di cui al bando n. 2/2003, l’accertamento della malattia, in data del 3 ottobre 2003, è senz’altro posteriore, come ha correttamente affermato il primo giudice, nel confermare che il ricorrente non poteva essere incluso nella graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi.
 
a1) correttamente, perciò, il ricorrente non è stato inserito nella graduatoria degli appartenenti delle categorie speciali prevista dall’art. 6 del bando: la disposizione non deroga infatti al criterio secondo cui il riconoscimento della condizione per essere inserito nella graduatoria deve essere posseduto alla data del bando e non possa essere maturato o comprovato successivamente. Della certificazione rilasciata dalle autorità competenti ai sensi dell’art 6 co. 1 punto a5) della l.r. Puglia n. 54/1984, il ricorrente non era in possesso al momento di partecipare al concorso.
 
b) Secondo l’art. 2, co. 1, lett. c) della l.r. Puglia n. 54/1984 consegue un alloggio di edilizia residenziale pubblica chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso; è adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi del terzo comma dell’ art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia non inferiore ai 40 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore ai 60 mq per 3- 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. L’alloggio attualmente occupato dal ricorrente è di 50 mq. e vi soggiornano quattro persone, pertanto due persone in più rispetto al limite dei 60 mq.. Il punteggio per il sovraffollamento, previsto dall’art. 6, co. 1, lett. b/4) della l.r. Puglia n. 54/1984, è attribuito ai richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in un alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo pari a punti 1 per oltre 2 persone in più e pari a punti 2 per oltre 3 persone in più. Correttamente pertanto la prima decisione ha ritenuto che al ricorrente non spettasse alcun punteggio in quanto nell’appartamento vi sono soltanto due persone in più e non oltre due persone in più.
 
In conclusione l’appello deve essere respinto, con compensazione delle spese del grado.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe, e conferma la sentenza di primo grado.
 
Spese del grado compensate
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2006
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 16 maggio 2006
 

Lazzini Sonia

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