Accertamento del diritto del proprietario al risarcimento del danno derivante dall’occupazione acquisitiva del terreno stesso, da parte di detta P.A., per la realizzazione di un’opera pubblica: competente il giudice civile

Lazzini Sonia 22/01/09
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Dalla ricostruzione della questione, già alla luce della nota comunale depositata in esito dell’ordinanza n. 2851/2008, evincesi l’occupazione ac-quisitiva di quella porzione della part. n. 178 (ora, n. 772) da parte della P.A. intimata, stante sia la realizzazione, sia l’uso dell’opera realizzata. Per vero, per quest’ultima, il Comune intimato confessa di non aver mai ema-nato gli atti essenziali della procedura ablatoria e, in sostanza, d’aver pro-tratto l’occupazione della particella de qua ben oltre la conclusione dei la-vori nel 1995.
 
Pertanto, spetta al ricorrente, negli ovvi limiti dell’estensione della part. n. 772 come rimasta in capo a costui (ossia, per mq 165 ca.), il risar-cimento del danno da occupazione acquisitiva, da liquidare pari al valore venale dell’area così residua, pari a € 4125,00. A tale risultato reputa il Collegio di pervenire in base, nei predetti limiti, alle medesime risultanze valutative all’uopo rese dal Comune intimato nella residua particella, sul-la scorta d’una stima che, ad una serena lettura, s’appalesa in sé congrua e sufficientemente valutata. Tale somma va inoltre aumentata di € 2788,00 per la diminuzione di valore dell’area stessa in relazione al lacerto di su-perficie rimasta della part. n. 772 in capo al ricorrente, nonché degli inte-ressi legali dal 16 novembre 1995 fino al soddisfo.
 
In tema di giurisdizione del giudice amministrativo, merita di essere segnalata la sentenza numero 10598 del 24 novembre 2008, ed in particolare il seguente passaggio: va preliminarmente respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice, sollevata dal Comune intimato con riferimento all’art. 33, c. 1 del Dlg 31 marzo 1998 n. 80.
 
Al riguardo, tale disposizione, come novellata dall’art. 7, lett. b) della l. 21 luglio 2000 n. 205, nonché l’art. 53 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 sono stati sì dichiarati costituzionalmente illegittimi, ma solo nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie re-lative ai «…comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati non esclude i comportamenti non riconducibili, nem-meno mediamente, all’esercizio di un pubblico potere…» (così C. cost., 11 maggio 2006 n. 191, cit. con riguardo alla giurisdizione esclusiva in tema d’espropriazione per pubblica utilità; e, in precedenza, id., 6 luglio 2004 n. 204).
 
Ferma comunque l’applicabilità dell’art. 43 del DPR 327/2001 (uti-lizzabile anche per le procedure espropriative preesistenti e con esclusio-ne per le sole aree pubbliche già così accertate con forza di giudicato: cfr. Cons. St., IV, 4 febbraio 2008 n. 303), nella specie si prospetta, almeno per la più parte dell’area occupata, un caso d’occupazione acquisitiva. Ebbe-ne, per quest’ultimo sussiste la giurisdizione esclusiva di questo Giudice, anche ai soli fini della tutela risarcitoria, appunto trattandosi d’una vicen-da in cui vi fu sì esercizio della potestà autoritativa ablatoria, non sfociata, però, in un tempestivo atto traslativo o estintivo della proprietà privata (cfr. Cons. St., IV, 30 novembre 2007 n. 6124; ma anche id., ad. plen., 22 ot-tobre 2007 n. 12).
 
 
A cura di *************
 
 
 
REPBBLICA  ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
 
PER IL LAZIO
SEZIONE SECONDA
 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
  
sul ricorso n. 18269/99, proposto dal sig. ***************, rappresentato e difeso dall’avv. ******************* ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Cerbara n. 64;
 
CONTRO
il COMUNE DI BORBONA (RI), in persona del Sindaco tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ************* e domiciliato per legge in Roma, presso la Segreteria di questo Tribunale amministrativo regionale;
 
PER   L’ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni provocati dal comportamento illecito del Comune intimato, per i lavori di costruzione d’una rete idrica e fognante in loc. Colle *********** e Fonteviva in Borbona, giusta il decreto d’occupazione d’urgenza prot. n. 1987 del 6 luglio 1990.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 5 novembre 2008 il Cons. dott. ********************* e uditi altresì, per le parti, gli avvocati ********** e *********** (per delega dell’avv. ****);
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 
FATTO
Il sig. *************** dichiara d’essere proprietario di un’area edificabile sita nel territorio comunale di Borbona (RI) e censita al NCT fg. 10, partita n. 949, part. n. 178.
Il sig. ALFA rende pure nota, a seguito dell’approvazione del progetto per la costruzione di un’opera pubblica, l’autorizzazione all’occupazione d’urgenza di detto fondo per cinque anni, giusta il decreto prot. n. 1987 del 6 luglio 1990, emanato a’sensi della l. 3 gennaio 1978 n. 1. Il sig. ALFA fa presente che detto decreto fu notificato, in data 12 luglio 1990, in mani di suo padre, sig. *************, con la relativa indicazione delle aree da occupare, pari a mq 300, ancorché poi l’area effettivamente occupata fu di mq 360. Assume infine il sig. ALFA che la conclusione dei lavori avvenne nel 1995, ma l’occupazione de qua si protrasse oltre il termine quinquennale posto dal decreto, dal che, a suo dire, l’abusività di questa.
Sicché il sig. ALFA adisce questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, chiedendo il risarcimento del danno patito a causa di siffatta occupazione illegittima del proprio fondo. Il ricorrente deduce in punto di diritto, oltre alla giurisdizione amministrativa sulla controversia in esame, il comportamento illecito del Comune intimato, sulla scorta di vari motivi di censura. Resiste in giudizio l’intimato Comune di Borbona, che eccepisce anzitutto il difetto di giurisdizione di questo Giudice sulla questione controversa ed il difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente e, nel merito, l’infondatezza della pretesa attorea.
Alla pubblica udienza del 5 novembre 2008, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.
 
DIRITTO
1. – Viene all’odierno esame del Collegio l’azione qui spiegata dal sig. ***************, il quale dichiara d’esser proprietario di un’area edificabile sita in Borbona (RI) e censita al NCT fg. 10, partita n. 949, part. n. 178, per l’accertamento del suo diritto al risarcimento del danno derivante dall’occupazione acquisitiva del terreno stesso, da parte di detta P.A., per la realizzazione di un’opera pubblica.
2. – Per la miglior comprensione della res controversa, reputa opportuno il Collegio rammentarne alcuni peculiari aspetti di fatto.
In primo luogo, assume il ricorrente che, a seguito dell’approvazione del progetto per la costruzione d’una rete idrica e fognante in loc. Colle *********** e Fonteviva in Borbona, fu autorizzata l’occupazione d’urgenza del suo terreno, per cinque anni, in forza del decreto prot. n. 1987 del 6 luglio 1990, emanato a’sensi della l. 3 gennaio 1978 n. 1. Tal decreto fu notificato, in data 12 luglio 1990, in mani del padre del ricorrente, sig. *************, con la relativa indicazione delle aree da occupare. Al riguardo, a detta del sig. ALFA, il relativo piano particellare indicò in mq 300 il terreno da utilizzare per la realizzazione dell’opera, ancorché, poi, l’ area effettivamente occupata fu di mq 360. Assume infine il sig. ALFA che la conclusione dei lavori avvenne nel 1995, ma l’occupazione de qua si protrasse oltre il termine quinquennale indicato nel citato decreto, dal che, a suo dire, l’abusività di questa.
In relazione a ciò, la Sezione, con l’ordinanza n. 2851 del 3 aprile 2008, ha ordinato alcuni incombenti istruttori al Comune intimato, chiedendo in particolare: A) – motivati e documentati chiarimenti, corredati da tutti i provvedimenti correlati, in ordine al procedimento espropriativo per cui è causa, con esatta indicazione di tutte le date d’ogni singola scansione procedimentale (dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera; decreti d’occupazione; decreto definitivo d’esproprio, completamento e collaudo dell’opera, ecc.); B) – motivati e documentati chiarimenti sull’effettiva estensione dell’area occupata in forza del decreto prot. n. 1987/90, rispetto a quanto indicato nel piano particellare; C) – motivati e documentati chiarimenti sull’effettivo uso pubblico di tale area occupata e dell’eventuale sua irreversibile trasformazione a seguito della costruzione dell’opera.
Il Comune di Borbona, con nota depositata agli atti di causa il 19 maggio 2008, ha chiarito anzitutto l’insussistenza d’una formale dichiarazione di p.u.i.u., avendo disposto l’occupazione d’urgenza in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 21 marzo 1990. Del pari, non sussiste né il decreto definitivo d’espropriazione, né il collaudo dell’opera, pur se esiste un certificato d’ultimazione di quest’ultima, da cui se ne evince la data, ossia il 16 novembre 1995. Il Comune fa altresì presente d’aver effettuato, nel 1994, un tipo di frazionamento della part. n. 178, di cui la n. 178a, diventata in seguito la part. n. 772 e pari a mq 360, era quella confinante con la strada realizzata. Inoltre, consta in atti che detta particella, per una porzione di ca. mq 180, fu alienata, con scrittura privata registrata il 3 ottobre 1942, dal padre del ricorrente al sig. **************************** il quale, a sua volta, il 26 giugno 1967 (data non certa) lo cedette gratuitamente al Comune intimato per la realizzazione d’una strada carrozzabile. Sicché, in concreto, l’area occupata della part. n. 178 (ora, n. 772), rimasta in proprietà del ricorrente dopo l’alienazione parziale a suo tempo effettuata dal padre, è ormai pari a mq 105 ca., cui si deve aggiungere l’ulteriore porzione di mq. 60 occupata dal muro prospiciente a detta strada, per complessivi mq 165 ca., per i quali, ad oggi, il Comune intimato non ha liquidato alcun’indennità, provvisoria o definitiva.
3. – Questi essendo per sommi capi i dati essenziali delle vicende interessanti la particella attorea, va preliminarmente respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice, sollevata dal Comune intimato con riferimento all’art. 33, c. 1 del Dlg 31 marzo 1998 n. 80.
Al riguardo, tale disposizione, come novellata dall’art. 7, lett. b) della l. 21 luglio 2000 n. 205, nonché l’art. 53 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 sono stati sì dichiarati costituzionalmente illegittimi, ma solo nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative ai «…comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediamente, all’esercizio di un pubblico potere…» (così C. cost., 11 maggio 2006 n. 191, cit. con riguardo alla giurisdizione esclusiva in tema d’espropriazione per pubblica utilità; e, in precedenza, id., 6 luglio 2004 n. 204). Ferma comunque l’applicabilità dell’art. 43 del DPR 327/2001 (utilizzabile anche per le procedure espropriative preesistenti e con esclusione per le sole aree pubbliche già così accertate con forza di giudicato: cfr. Cons. St., IV, 4 febbraio 2008 n. 303), nella specie si prospetta, almeno per la più parte dell’area occupata, un caso d’occupazione acquisitiva. Ebbene, per quest’ultimo sussiste la giurisdizione esclusiva di questo Giudice, anche ai soli fini della tutela risarcitoria, appunto trattandosi d’una vicenda in cui vi fu sì esercizio della potestà autoritativa ablatoria, non sfociata, però, in un tempestivo atto traslativo o estintivo della proprietà privata (cfr. Cons. St., IV, 30 novembre 2007 n. 6124; ma anche id., ad. plen., 22 ottobre 2007 n. 12). 
È del pari da disattendere pure l’eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all’odierno ricorrente.
Sul punto, evincesi già dalla memoria difensiva del Comune depositata il 30 giugno 2006 e dai documenti allegati alla nota depositata 19 maggio 2008, che questo iniziò la procedura espropriativa nei confronti del padre del ricorrente in quanto intestatario catastale, insieme ad altri soggetti, della particella oggetto d’ablazione.
Tuttavia, il sig. ************* a quella data era da tempo deceduto (1978) ed aveva lasciato il figlio erede per la quota disponibile. Invero, sia pur dopo un contenzioso innanzi all’AGO per la divisione ereditaria ed altre vicissitudini ed a seguito d’una visura effettuata dal Comune nel 2001, s’accertò che il ricorrente era proprietario dei 4/9 della part. 772 del fg. 10 (come frazionata dalla maggior parte della part. 178) e, in un secondo momento (2005), che era stata rettificata l’intestazione della part. 178 stessa con attribuzione di titolarità a favore del ricorrente medesimo. Sicché la P.A. intimata, già alla luce della stessa ricostruzione dei fatti da essa operata, non fornisce alcune seria e probante dimostrazione dell’assenza ab origine della legittimazione a ricorrere, stante l’apertura della successione del sig. ************* fin dal 1978 e indipendentemente da ogni controversia ereditaria tra ricorrente e terzi.
4. – Nel merito, il ricorso in epigrafe s’appalesa sì meritevole d’accoglimento, ma nei limiti e per le considerazioni di cui appresso.
Dalla ricostruzione della questione, già alla luce della nota comunale depositata in esito dell’ordinanza n. 2851/2008, evincesi l’occupazione acquisitiva di quella porzione della part. n. 178 (ora, n. 772) da parte della P.A. intimata, stante sia la realizzazione, sia l’uso dell’opera realizzata. Per vero, per quest’ultima, il Comune intimato confessa di non aver mai emanato gli atti essenziali della procedura ablatoria e, in sostanza, d’aver protratto l’occupazione della particella de qua ben oltre la conclusione dei lavori nel 1995.
Pertanto, spetta al ricorrente, negli ovvi limiti dell’estensione della part. n. 772 come rimasta in capo a costui (ossia, per mq 165 ca.), il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, da liquidare pari al valore venale dell’area così residua, pari a € 4125,00. A tale risultato reputa il Collegio di pervenire in base, nei predetti limiti, alle medesime risultanze valutative all’uopo rese dal Comune intimato nella residua particella, sulla scorta d’una stima che, ad una serena lettura, s’appalesa in sé congrua e sufficientemente valutata. Tale somma va inoltre aumentata di € 2788,00 per la diminuzione di valore dell’area stessa in relazione al lacerto di superficie rimasta della part. n. 772 in capo al ricorrente, nonché degli interessi legali dal 16 novembre 1995 fino al soddisfo.
5. – In definitiva, il ricorso in epigrafe va accolto nei sensi fin qui esaminati, ma la complessità della questione e giusti motivi suggeriscono l’ integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio.
 
PQM
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n. 18269/99 in epigrafe e per l’effetto condanna il Comune di Borbona (RI), per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva nell’ammontare colà indicati, per sorte capitale ed interessi legali.
Spese compensate.
Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2008, con l’intervento dei sigg. Magistrati:
***********, Presidente,
Silvestro ***********, ***********, Estensore,  
****************, Primo Referendario.

Lazzini Sonia

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