Abuso edilizio tra penale e amministrativo: come si evita la demolizione?

Redazione 30/12/16
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L’abusivismo edilizio costituisce una tematica che interessa l’intera penisola italiana, senza alcuna distinzione. Infatti, tra gli anni 80 e gli anni 90 del secolo scorso, in molte realtà territoriali si è costruito seppur in assenza di permesso amministrativo. Il recente istituto del condono edilizio ha posto rimedio a molti di questi casi, sanando, per il passare del tempo, le irregolarità.
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Ma cosa si intende per abuso edilizio?
Con il termine abuso edilizio si fa riferimento ad un illecito di doppia natura: alla condotta abusiva, infatti, sono ricollegate sia conseguenze penali che conseguenze amministrative. Tuttavia, intercorrono profonde differenze tra i due aspetti dell’illecito. Scopriamoli insieme.
L’abuso edilizio come reato
L’ abuso edilizio è innanzitutto una fattispecie di reato, perseguibile penalmente dallo Stato (Art. 44 Dpr 380/01). In particolare, riveste un posto tra le contravvenzioni che, a differenza dei delitti, nel nostro Codice Penale, costituiscono gli illeciti meno gravi. Esso è infatti punto con arresto o ammenda.
Dalla natura penale del reato, in particolare, derive la sua prescrittibilità: la prescrizione, nell’ordinamento penale, è infatti l’istituto in virtù del quale, a seguito del trascorrere di un dato tempo, un reato non è più perseguibile dallo Stato. Nel tempo, infatti, si affievolisce la sua esigenza punitiva-preventiva.
Abuso edilizio: in quanto tempo si prescrive?
Pertanto, il reato di abuso edilizio è soggetto a prescrizione, con due distinti termini:

Si prescrive in 4 anni dal compimento dell’illecito, in assenza di atti interruttivi della prescrizione (sono atti interruttivi tutti gli atti del procedimento penale);
Si prescrive in 5 anni dal compimento dell’illecito, in caso di intervento di atti interruttivi.

È bene precisare che il reato si considera compiuto nel momento in cui cessa l’attività del costruire, e l’attività criminosa si è protratta fin dall’avvio dei lavori.
È da questo momento che decorreranno i termini di prescrizione qualora non sia intervenuta alcuna Autorità.

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Abuso d’ufficio: chi è punibile?
I soggetti attivi del reato possono essere titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore. Oltre a loro, anche tutti coloro che abbiano contribuito con la loro condotta alla consumazione del reato (muratori, proprietari); in generale, ogni soggetto che aveva potere di veto sull’esecuzione dell’opera.
L’abuso edilizio come illecito amministrativo
Da un punto di vista amministrativo, invece, l’abuso edilizio è imprescrittibile: indipendentemente dallo scorrere del tempo, l’opera abusiva potrà subire in ogni momento le sanzioni irrogabili dall’Autorità competente. In particolare, ciò che in concreto può accadere è che venga ordinata la demolizione dell’opera.
Esiste una prescrizione amministrativa?
Tuttavia, anche se non esiste una prescrizione che impedisca alla Pubblica Amministrazione di emanare provvedimenti di demolizione, il decorso del tempo incide anche dal punto di vista amministrativo: infatti, al fine di poter legittimamente procedere, l’Autorità dovrà motivare il suo provvedimento in termini di interesse pubblico da tutelare: questo, infatti, si contrappone all’interesse del privato, che esiste ed è cresciuto per tutto il tempo intercorso tra l’inizio della costruzione e la segnalazione della PA.
A nulla varrà la mera volontà di eliminare l’opera in quanto frutto di un’attività avvenuta contra legem.

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