E’ un argomento strettamente correlato al precedente rticolo;anche qui dobbiamo partire da un comportamento già di per sè illecito perchè il soggetto è privo di una licenza spostando quindi il problema ad un momento successivo,rappresentato dall’immissione del bene nella disponibilità di altri soggetti attraverso “duplicazione dello stesso”.
Una recente sentenza della Cassazione è intervenuta sul punto(c.f.r. Cass Sezione III;sentenza 22/11/20006-18/1/2007 n.149); sulla quale però è necessario fare delle precisazioni.
Gli organi di stampa ,che si sono occupati dell’argomento infatti hano fatto veicolare la notizia in maniera errata scrivendo”Scambiare file non è reato”;ma in realtà i termini della questione non vanno presentati in questa maniera.
La sentenza in oggetto ha ,viceversa, inteso spiegare come gli stessi comportamenti venissero sanzionati diversamente nel corso delle leggi nel frattempo succedutesi ;operando uno spartiacque tra il”prima”ed il”dopo” l’entrata in vigore della legge 248/2000 e spiegando le differenze nel frattempo intervenute,sopratutto sotto il profilo dell’elemento psicologico.
Nel periodo antecedente la legge 248/2000 la punibilità di tale condotta era prevista solo in caso di lucro e cioè allorquando l’autore della condotta ne ricavasse dalla stessa un vantaggio economicamente apprezzabile.
Con la normativa vigente invece la stessa condotta viene sanzionata anche in presenza di un profitto che il soggetto intende conseguire e che non necessariamente coincide con un diretto arricchimento.
Volendo essere più chiari il fine di lucro si ravvisa alllorchè il soggetto(ad es. un imprenditore) vuole ricavarne da tale attività un fine esclusivo di arricchimento personale;ilprofitto invece racchiude finalità più ampie(ad es: un rispamio di spesa) coinvolgendo ,di conseguenza, una più ampia categoria di soggetti.
Da questo se ne ricava che ,con le leggi attualmente in vigore, si è inteso rendere sanzionabile penalmente qualunque condotta che comporti una violazione del diritto d’autore,anche sotto il profilo dell’elemento psicologico, ampliando(a mio avviso…in maniera eccessiva!) l’elenco dei comportamenti illeciti.
Avv Giulio Paudice
" gli altri articoli dell’autore nel blog" http://paudice.wordpress.com
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