Abolizione delle tariffe professionali: sollevata questione di legittimità costituzionale dal Tribunale di Cosenza

Redazione 03/02/12
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Anna Costagliola

Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 1° febbraio 2012, ha rimesso al vaglio della Corte costituzionale l’art. 9, co. 1 e 2, del D.L. 1/2012 sull’abolizione delle tariffe professionali, ritenendo che le nuove previsioni si pongono in contrasto con il principio costituzionale della ragionevolezza della legge, nella parte in cui non prevedono la disciplina transitoria limitata al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della norme e l’adozione da parte del Ministro competente di nuovi parametri per le liquidazioni giudiziali.

Come sottolineato nell’ordinanza di rimessione della questione, il problema si pone proprio con riguardo alle liquidazioni da parte di un organo giurisdizionale, per le quali solamente il cd. decreto «cresci Italia», dopo aver disposto l’abolizione di tutte le tariffe, minime e massime, ha previsto che il compenso del professionista va determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Il citato D.L. 1/2012, abolendo le tariffe professionali e rimandando l’indicazione dei parametri a un decreto del ministero della Giustizia, lascia un vuoto normativo che investe le liquidazioni giudiziali, non essendo ancora intervenuto il decreto ministeriale. La questione ha aperto la strada a differenti correnti interpretative all’interno della stessa magistratura e se alcuni hanno ipotizzato, in assenza di parametri determinati, il ricorso all’equità da parte del giudice, altri hanno invece rilevato come l’equità giudiziale possa essere esercitata per determinare l’ammontare preciso degli onorari di difesa solo dopo l’adozione di appositi parametri da parte del Ministero, non anche prima, individuando autonomamente i criteri della liquidazione. Né, come ancora riportato nell’ordinanza di rimessione, potrebbe sostenersi, nella vacanza del provvedimento, l’applicazione ultrattiva delle tariffe ormai abrogate, vigendo in materia di norme processuali il principio del tempus regit actum, per cui si impone l’applicazione delle leggi vigenti, e dunque del D.L. 1/2012, regolarmente entrato in vigore il 24 gennaio scorso.

Il Tribunale di Cosenza, pertanto, ritenendo di non avere riferimenti normativi utilizzabili per la liquidazione delle spese processuali nel giudizio innanzi a lui pendente, ha sospeso la decisione relativa alla determinazione di tali spese e ha chiamato la Corte costituzionale ha giudicare della legittimità delle previsioni ex art. 9 del D.L. 1/2012 laddove non prevedono alcuna disciplina transitoria per il tempo che va dall’abolizione delle tariffe all’entrata in vigore dei nuovi parametri che il Ministero dovrà fissare.

In attesa del verdetto del Giudice delle leggi e con l’auspicio che in sede di conversione del decreto legge il Parlamento colmi il vuoto normativo che si è venuto a creare, il Tribunale di Varese ha diramato le prime indicazioni interpretative in ordine all’applicazione dell’art. 9 sulle tariffe professionali. Nel comunicato si legge come, nonostante l’assenza di specifiche indicazioni al riguardo, la disposizione de qua debba intendersi rivolta al futuro, per cui, con riguardo ai procedimenti instaurati anteriormente all’entrata in vigore della norma, si impone l’applicazione delle precedenti tariffe, implicitamente richiamate dalla legge processuale vigente al momento dell’introduzione del giudizio.

Nella stessa direzione, il CNF, in attesa che il Ministero della giustizia elabori i parametri necessari alla liquidazione giudiziale del compenso dell’avvocato, per evitare una non altrimenti colmabile lacuna del sistema, ritiene opportuno il riferimento alla previgente disciplina tariffaria. Il giudice, pertanto, sia in sede di regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c., sia in sede di contrasto tra le parti in relazione alla determinazione del corrispettivo dovuto al professionista per l’attività svolta, potrà liquidare il compenso utilizzando le tariffe, giacché allo stato non sono stati pubblicati i parametri e il giudice è pur sempre tenuto a liquidare le spese ed il compenso spettante al professionista.

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