Abbiate fede! Commento al dispositivo della Corte Costituzionale del 24/10/2012

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“ La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del Dlgs 4 marzo 2010 n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione”

 

Dopo un anno e mezzo d’attesa il nodo è stato sciolto. Oggi la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale del D.Lsg. 28/2010. L’unica doglianza accolta, a quanto sappiamo per il momento, riguarda il primo comma dell’art. 5 nella parte in cui prevede il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in poche parole: l’obbligatorietà della mediazione per le materie in esso previste.

Si premette che la Corte Costituzionale è il “giudice delle leggi” nel senso che viene chiamata a giudicare nei casi di “antinomie” (contrasti) tra le fonti del diritto e più precisamente tra norme primarie e principi costituzionali ed anche in questo caso ha fatto ciò. 

Se prendiamo come riferimento l’art.60 della Legge Delega n.69 che individua i criteri ed i principi che il Governo doveva rispettare nell’emanare il decreto legislativo che disciplinasse la mediazione, vediamo che in nessuno dei suoi punti (dalla lett. a) alla lett. s)) si è parlato di obbligatorietà. Ciò vuol dire che se il Governo, così come ha fatto, l’ha invece prevista nel decreto legislativo, è andato oltre i suoi poteri (eccesso di delega) e quindi, ha sbagliato.

L’art. 76 della Costituzione Italiana prevede l’istituto della delega legislativa dicendo che il Governo, ove investito dell’esercizio della funzione legislativa con apposita legge-delega (che lo autorizza), non può distaccarsi da quanto in essa indicato riguardo, oggetto, materia, tempi e criteri. 

Nel caso di specie è avvenuto questo e la Corte non poteva non accorgersene e pronunciarsi in tal senso. 

Quello su cui la Corte Costituzionale non interviene è l’opportunità e la convenienza politica e sociale della legge, che rimane esclusivamente nel giudizio e nelle scelte del legislatore (nel nostro caso, il volere che la mediazione sia un passaggio obbligatorio per la giustizia ordinaria). 

Ragion per cui, nonostante la pronuncia della Corte, che sicuramente causerà blocchi operativi ed enormi trambusti, l’idea del legislatore non cambia, cioè la volontà di rendere la mediazione obbligatoria ai soli fini divulgativi e informativi dei vantaggi e delle prospettive dell’istituto.

A sottolineare ciò, si ricorda che i ricorrenti avevano denunciato un’incostituzionalità della mediazione obbligatoria rispetto anche all’art. 24 della Costituzione, il quale prevede il diritto di accesso alla giustizia. Su tale parametro la Corte non si è pronunciata positivamente, cioè non ha dichiarato che la mediazione è contraria o limita tale principio costituzionale.

Questo vuol dire che il giudizio della Corte sulla mediazione in sé non è negativo (seguendo la scia della Corte di Giustizia Europea), non la reputa incostituzionale, ma non poteva chiudere gli occhi sul rapporto tra decreto delegato e norma-interposta.

La censura della Consulta non è per l’istituto della mediazione, ma per come ha svolto il suo compito il legislatore delegato.

Purtroppo molti sono i tecnici del diritto, ma non tutti ricordano bene il diritto costituzionale, per cui è davvero facile immaginare come, chi è contrario alla mediazione, possa utilizzare la notizia di oggi come un segnale di vittoria e come uno strumento per confermare le proprie idee, senza sapere che bisogna ancora attendere il deposito delle motivazioni e vedere come si muoverà chi di dovere.

Cosa ci si aspetta a questo punto? 

Semplicemente che il legislatore intervenga là dove ha peccato, dove non ha previsto, dove ha sorvolato. Gli strumenti a sua disposizione sono vari: o interviene con un emendamento, o emana un Decreto-legge per necessità ed urgenza (valevole per 60 giorni in attesa di essere convertito in legge dal Parlamento) o emana un nuova legge sulla mediazione rivista e corretta.

Quello che è certo è che migliaia di persone hanno investito, sia economicamente che personalmente, nella mediazione per come era stata prevista e disciplinata nel D.lgs. n.28, credendo nella serietà e nelle potenzialità dell’istituto e adesso non possono essere abbandonate al loro destino senza interventi dall’alto.

Belluardo Serena

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