Abbandono dei neonati – infanticidio ed alterazione di stato – la cassazione chiede alla consulta di “ripensare” l’ art. 567 c.p.- nota ad ordinanza n. 32809 S.C. –

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Con l? ordinanza n. 32809, la Cassazione ? VI Sezione Penale ? ha chiesto alla Corte Costituzionale di ?ripensare? l? art. 567 c.p. sulla alterazione di stato del minore, in quanto in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all? art. 3 Cost. dichiarando ?non manifestamente infondata? la richiesta del Procuratore Generale della Corte di Appello di Salerno che aveva invitato la Suprema Corte a sollevare la questione di legittimit? costituzionale di detta disposizione normativa. ?La Cassazione ritiene che le pene inflitte ai genitori? che abbandonano i neonati sono ?estremamente favorevoli?, in relazione all? ? attuale coscienza sociale?:??la concezione formalista del Codice non risponde in alcun modo alla attuale coscienza sociale: basti pensare al trattamento estremamente favorevole riservato all? abbandono del neonato?. Reato quest? ultimo punito? dall? art. 568 c.p. con la reclusione da uno a cinque anni.

Nell? ordinanza si legge altres? che:??l? omicidio ? il piu? grave delitto? e ? peraltro- il reato di alterazione di stato civile risulta sanzionato in modo piu? grave dell? infanticidio in condizioni? di abbandono materiale? o morale ( art. 578 c.p. ? reclusione da quattro a dodici anni ).

Il ch? si traduce, in sostanza, nel fatto che la madre che attribuisca ?uno stato falso al figlio subito dopo averlo partorito, affidandolo ad un falso padre, commette, per il codice penale, un delitto pi? grave di quello posto in essere dalla madre che uccide il proprio figlio.

La S.C. rileva che il secondo comma dell? art.? 567 c.p.? contempla?? pene? pi? severe rispetto a quelle? ?inflitte per chi altera lo stato civile mediante la sostituzione di un neonato, reato punito? dal primo comma? con la reclusione da tre a dieci anni e che? siffatta differenziazione nella previsione delle pene edittali? ? inconferente tenuto conto? della maggiore gravit? della condotta criminosa? involgente un numero superiore di persone con l? attribuzione di un falso status a due soggetti anziche? ad uno soltanto.

E? evidente, quindi, che giusta l? ordinanza succitata,? le tre ipotesi delittuose di cui agli artt. 567, 568? e 578 c.p. andrebbero rivisitate in relazione alla comminatoria delle sanzioni stante la palese discrasia fra il regime punitivo previsto per l? infanticidio in condizioni di abbandono e l? abbandono di neonato rispetto all? alterazione dello stato di neonato.???

Francaviglia Rosa, Brunelli Marco

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