A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204, del 6 luglio 2004, l’ambito della giurisdizione esclusiva dei Tar (e in appello del Consiglio di Stato) in materia di servizi pubblici è stato ridimensionato: pertanto le controversie, attinenti

Lazzini Sonia 12/10/06
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In tema di giurisdizione del giudice amministrativo rispetto a quello ordinario, va segnalato quanto ci insegna il Tar Toscana, Firenze, con la sentenza numero 3227 del 25 luglio 2006
 
Difatti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204, del 6 luglio 2004, l’ambito della giurisdizione esclusiva (definito all’epoca dalla proposizione del ricorso all’esame ai sensi dell’art. 7 della L. 21 luglio 2000 n. 205) in materia di servizi pubblici è stato ridimensionato con la dichiarazione di parziale illegittimità della citata norma nella parte in cui ricomprendeva nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie di ogni genere (anche quelle patrimoniali) rese nell’espletamento di pubblici servizi.
 
Pertanto le controversie, come quella all’esame, attinenti a crediti di prestazioni assistenziali rese in forza di convenzione, vanno ricondotte nella giurisdizione ordinaria, non essendovi cointestazione di atti autoritativi suscettibili di configurare la sussistenza della giurisdizione amministrativa; inoltre dato che le pronunce di illegittimità costituzionale eliminano con efficacia ex tunc la disposizione dall’ordinamento e si applicano a tutti i rapporti non esauriti o consolidati, nel caso di specie, non si applica il principio della "perpetuatio iurisdicionis" di cui all’art. 5 c.c. e, quindi, pur trattandosi di un giudizio in corso, va dichiarata la sopravvenuta carenza di questo Giudice a pronunciarsi sulla controversia in esame>
 
A cura di Sonia Lazzini
 
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA              II^ SEZIONE –
 
ha pronunciato la seguente:
 
S E N T E N Z A
 
sul ricorso n. 1055/2001 proposto dalla Cooperativa Sociale **** a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Greppi e Cristiana Palchetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo di tali difensori in Firenze Via G.B. Foggini n. 29;
 
c o n t r o
 
— il Comune di Capannori, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Pilade Chiti ed elettivamente domiciliato prezzo lo studio di tale difensore in Firenze, Viale G. Matteotti n. 60;
 
PER LA CONDANNA
dell’amministrazione comunale al pronto pagamento, previa emissione di ordinanza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 8, comma 2, L. 21 luglio 2000, n. 205, della somma complessiva di lire 223.132.932, al lordo dell’I.V.A., di cui alle fatture n. 448 del 28 febbraio 1998, n. 1.934 del 31/7/2000 e n. 2.027 del 31/7/2000;
 
NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO
del diritto della ricorrente allo svincolo della cauzione, prestata tramite polizza fideiussoria dalla società assicurativa **** s.p.a., a garanzia del corretto e puntuale adempimento degli obblighi assunti dalla ricorrente nella sua qualità di concessionaria delle Attività Socio-Assistenziali Integrative e di quelle di Istituto da svolgersi presso la Casa di Riposo di Marlia;
 
E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA
dell’amministrazione comunale a procedere allo svincolo della cauzione di cui sopra e a risarcire il danno cagionato con il proprio inadempimento, nonché a pagare tutti gli eventuali danni che potranno in seguito derivare, nell’ammontare accertato in corso di causa ai sensi dell’art. 35 D. Lgs. 31/3/1998 n. 80, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
 
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
 
Vista la domanda di misura provvisoria ex art. 8, commi 2 e terzo della L. n. 205/2000;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
 
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Udito, alla pubblica udienza del 2 marzo 2006 – relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino -, l’avv. A. Vergine per M.P. Chiti;
 
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
 
F A T T O
 
Con atto notificato l’11 maggio 2001 e depositato il 15 dello stesso mese la Cooperativa Sociale **** a r.l., assumendo di avere nei confronti del Comune di Capannori un credito di Lire 223.132.932, coma da relative fatture, per i servizi di carattere sanitario assistenziale, svolti, in seguito all’aggiudicazione della relativa gara, per il triennio 1995-1997 all’interno della R.S.A. Casa di riposo "Don Alberto Gori" di Marlia, adiva questo Tribunale chiedendo l’emissione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L. 21 luglio 2000 n. 205, di ordinanza provvisoriamente esecutiva per la condanna del Comune al pagamento della suindicata somma.
 
Chiedeva, inoltre, la ricorrente la declaratoria del proprio diritto allo svincolo della cauzione, prestata tramite polizza fideiussoria dalla società assicurativa **** S.p.a. a garanzia del corretto e puntuale adempimento degli obblighi assunti da essa ricorrente nella sua qualità di concessionaria delle Attività Socio-Assistenziali integrative e di quelle di istituto da svolgersi presso la suindicata Casa di riposo, nonché la condanna dello stesso come al risarcimento del danno cagionatole con il suo comportamento omissivo.
 
A fondamento della pretesa parte ricorrente deduceva i seguenti motivi:
 
– Ritardo nei pagamenti delle prestazioni effettuate; violazione dell’art. 1183 c.c..
 
L’Amministrazione avrebbe omesso di procedere nei termini prescritti al pagamento delle fatture presentategli, mentre non avrebbe mai proceduto al pagamento della fattura n. 448, del 28 febbraio 1998, relativa agli interessi di mora per i ritardati pagamenti maturati nel periodo 1 gennaio 1996 – 24 novembre 1997.
 
– Mancato pagamento della fattura relativa alle prestazioni effettuate nel mese di giugno 2000.
 
L’Amministrazione non avrebbe assolto al pagamento sia del corrispettivo relativo all’ultimo mese di servizio prestato (fattura n. 1954, del 31.7.2000 di Lire 146.045.120), sia della fattura emessa a conguaglio dovuto a seguito di rinnovo contrattuale (fattura n. 2037, del 31.7.2000 di LIre 36.055.596).
 
– Sullo svincolo della cauzione.
 
a fronte dell’assolvimento da parte della ricorrente degli obblighi di cui al contratto stipulato tra le parti in seguito all’aggiudicazione del servizio, illegittimamente l’Amministrazione si sarebbe rifiutata di svincolare la cauzione.
 
– Sull’ingiunzione di pagamento ex art. 8, comma 2, della L. 21 luglio 2000 n. 205.
 
Sussisterebbero i presupposti di cui agli artt. 186 bis e 186 ter c.p.c. per la pronuncia dell’ordinanza di ingiunzione di pagamento a norma del suindicato art. 8 comma 2 L. 21 luglio 2000 n. 205.
 
Si costituiva, con atto depositato il 25 giugno 2001, il Comune intimato contestando la fondatezza delle domande proposte.
 
Nella Camera di Consiglio, del 27 giugno 2001, come da pronuncia Collegiale n. 771/2001, veniva respinta la richiesta di emissione di ordinanza provvisoriamente esecutiva per la condanna del Comune al pagamento delle somme pretese dalla ricorrente.
 
Con memoria del 17 febbraio 2006 la difesa del Comune deduceva il difetto di giurisdizione di questo giudice a seguito della intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7 lett. a) pronunciata dalla corte Costituzionale con la sentenza 6 luglio 2000 n. 204.
 
Nel merito la difesa comunale contestava la fondatezza della pretesa.
 
La causa veniva trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 2 marzo 2006.
 
D I R I T T O
 
Va dichiarato, come dedotto dalla difesa comunale, con la memoria del 17 febbraio 2006, il difetto di giurisdizione di questo giudice in ordine alla controversia.
 
Difatti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204, del 6 luglio 2004, l’ambito della giurisdizione esclusiva (definito all’epoca dalla proposizione del ricorso all’esame ai sensi dell’art. 7 della L. 21 luglio 2000 n. 205) in materia di servizi pubblici è stato ridimensionato con la dichiarazione di parziale illegittimità della citata norma nella parte in cui ricomprendeva nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie di ogni genere (anche quelle patrimoniali) rese nell’espletamento di pubblici servizi.
 
Pertanto le controversie, come quella all’esame, attinenti a crediti di prestazioni assistenziali rese in forza di convenzione, vanno ricondotte nella giurisdizione ordinaria, non essendovi cointestazione di atti autoritativi suscettibili di configurare la sussistenza della giurisdizione amministrativa; inoltre dato che le pronunce di illegittimità costituzionale eliminano con efficacia ex tunc la disposizione dall’ordinamento e si applicano a tutti i rapporti non esauriti o consolidati, nel caso di specie, non si applica il principio della "perpetuatio iurisdicionis" di cui all’art. 5 c.c. e, quindi, pur trattandosi di un giudizio in corso, va dichiarata la sopravvenuta carenza di questo Giudice a pronunciarsi sulla controversia in esame.
 
Concludendo il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione.Sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese ed onorari di causa.
 
P. Q. M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara INAMMISSIBILE per difetto di giurisdizione.
 
Spese ed onorari di causa compensati.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Firenze, il 2 marzo 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 LUGLIO 2006
 

Lazzini Sonia

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