A seguito dell’entrata in vigore della Legge 62/2005, non esiste più la facoltà per la pa di rinnovare i contratti pubblici, potendosi far ricorso solo alla proroga – di durata massima semestrale – del contratto, nelle more dell’indizione della nuova gara

Lazzini Sonia 22/09/05
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Durata della proroga di un contratto: sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia relativa alla fase di esecuzione di un contratto di appalto e non relativa alle fasi di affidamento ed aggiudicazione

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Il Tar Puglia, Seconda Sezione di Lecce, con la sentenza numero 3929 del 3 agosto 2005 si occupa della problematica relativa al divieto di rinnovo, tacito ed espresso, dei contratti pubblici

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Merita quindi segnalare il seguente passaggio dell?emarginata sentenza:

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< – per quanto riguarda il primo profilo, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia relativa alla fase di esecuzione di un contratto di appalto di servizi, al quale era stata apposta (vedasi l?art. 20 del Capitolato speciale ? doc. n. 4 allegato al ricorso) la clausola del rinnovo triennale, secondo quanto consentito dalla normativa vigente ratione temporis (la gara risaliva all?anno 2002). Peraltro, a seguito dell?entrata in vigore della L. n. 62/2005, tale facolt? ? venuta meno, potendosi far ricorso solo alla proroga ? di durata massima semestrale ? del contratto, nelle more dell?indizione della nuova gara. Ma anche le questioni inerenti la proroga riguardano pur sempre la fase dell?esecuzione, per cui (a prescindere dal fatto che la pretesa ad ottenere la proroga semestrale appare infondata, visto che l?art. 23 della L. n. 62/2005 consente, ma non impone, che la proroga abbia durata semestrale e che comunque la proroga ? stata disposta per un periodo di cinque mesi) sul punto sussiste il difetto di giurisdizione del TAR (come affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa);

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?A cura di *************

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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce

ha pronunciato la seguente

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SENTENZA

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sul ricorso n. 1116/2005, proposto da LA ***** S.c.a.r.l., in persona del Commissario giudiziale p.t., rappresentata e difesa dall?avv. ***********************, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via 95? *******************, 9,

contro

AUSL BR/1, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall?avv. ********************, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16,

e nei confronti di

Consorzio *****, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito,

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per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

– della deliberazione del D.G. dell?AUSL BR/1 n. 1470 in data 4/5/2005, con cui ? stato disposto di non rinnovare o prorogare (se non per il periodo massimo di due mesi) il contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di pulizia e sanificazione presso il P.O. ?*******? di Brindisi, stipulato fra le parti il 25/3/2000 e scaduto il 30/4/2005 e di procedere nel contempo a trattativa privata per l?affidamento del medesimo servizio ad imprese diverse dalla ricorrente, nelle more dell?indizione della procedura di evidenza pubblica;

– della nota di trasmissione del predetto provvedimento, prot. n. 23857 del 25/5/2005;

– nonch? di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato, ancorch? di estremi ignoti, ivi compreso l?eventuale provvedimento con i quale ? stato affidato ad altre imprese il servizio di che trattasi.

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Visto il ricorso e tutti gli atti e i documenti con esso depositati;

Vista la domanda di sospensione dell?esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell?AUSL BR/1;

Uditi nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2005 il relatore, Ref. *****************, e, per le parti costituite, gli avv. *************** e ********************.

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Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

– eccesso di potere per erronea presupposizione. Grave perplessit? dell?azione amministrativa;

– eccesso di potere per violazione del principio di imparzialit? dell?azione amministrativa. Illogicit?. Violazione di legge per mancata applicazione degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 157/1995.

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Considerato che:

– con il provvedimento impugnato, il D.G. dell?AUSL BR/1, in relazione all?appalto per il servizio di pulizia e sanificazione dell?ospedale ?*******? di Brindisi (gi? affidato alla ricorrente in virt? del contratto in epigrafe, venuto a scadenza naturale il 30/4/2005) ha stabilito di:

– prorogare il predetto contratto per un periodo massimo di due mesi;

– indire nel frattempo una trattativa privata accelerata, estesa alle sole imprese che risulteranno aggiudicatarie dei lotti relativi ad altra gara indetta dalla stessa AUSL per l?affidamento di appalto analogo (la cui aggiudicazione era prevista per il mese di giugno 2005) e la controinteressata ***** (che svolge analogo servizio presso l?altro ospedale ?Di Summa? di Brindisi);

– indire una gara ad evidenza pubblica per l?affidamento, a regime, del servizio stesso.

Alla base della decisione dell?Amministrazione (che, con la deliberazione impugnata, ha rinunciato ad avvalersi della possibilit? di rinnovare il contratto in epigrafe per ulteriori tre anni) stanno le vicende giudiziarie che hanno coinvolto i vertici della societ? ricorrente (sottoposti ad indagini penali), vicende che, per?, secondo ?La *****?, non sono tali da giustificare la decisione assunta dal Direttore Generale;

– la ricorrente, considerato che il giudice penale ha consentito la prosecuzione dell?attivit? sociale, ai sensi degli artt. 15 e 45 del D. Lgs. 8/6/2001, n. 231, nominando all?uopo un Commissario giudiziale, contesta sia la durata della proroga (visto che l?art. 23 della recente L. 18/4/2005, n. 62, consente la proroga semestrale), sia il mancato invito alla trattativa privata (non sussistendo n? una delle cause tipiche di esclusione dalle gare d?appalto, n? la possibilit? di aggiudicare la fornitura alle imprese prescelte dall?AUSL, le quali non possiedono i requisiti di capacit? tecnica);

– il ricorso ? inammissibile, sia in relazione alla questione della durata della proroga del contratto gi? in essere (che, peraltro, nelle more del giudizio, ? stata prolungata fino al 30/9/2005), sia per quanto concerne il (preventivato) mancato invito della ricorrente alla trattativa privata di prossima indizione;

– per quanto riguarda il primo profilo, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia relativa alla fase di esecuzione di un contratto di appalto di servizi, al quale era stata apposta (vedasi l?art. 20 del Capitolato speciale ? doc. n. 4 allegato al ricorso) la clausola del rinnovo triennale, secondo quanto consentito dalla normativa vigente ratione temporis (la gara risaliva all?anno 2002). Peraltro, a seguito dell?entrata in vigore della L. n. 62/2005, tale facolt? ? venuta meno, potendosi far ricorso solo alla proroga ? di durata massima semestrale ? del contratto, nelle more dell?indizione della nuova gara. Ma anche le questioni inerenti la proroga riguardano pur sempre la fase dell?esecuzione, per cui (a prescindere dal fatto che la pretesa ad ottenere la proroga semestrale appare infondata, visto che l?art. 23 della L. n. 62/2005 consente, ma non impone, che la proroga abbia durata semestrale e che comunque la proroga ? stata disposta per un periodo di cinque mesi) sul punto sussiste il difetto di giurisdizione del TAR (come affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa);

– per quanto concerne l?altra questione, invece, l?inammissibilit? del ricorso deriva dalla mancanza di un interesse attuale e concreto in capo alla ricorrente (come esattamente eccepito dall?AUSL BR/1).

Al fine di dare conto della predetta conclusione, occorre inevitabilmente esaminare il contenuto dell?ordinanza del G.I.P. di Bari in data 18/4/2005 (doc. allegato 5 al ricorso), recante l?applicazione, a carico della ricorrente, della misura cautelare dell?interdizione dall?esercizio dell?attivit?, ai sensi degli artt. 9, 13, 14 e 45 del D. Lgs. n. 231/2001, con contestuale nomina di un Commissario giudiziale.

Il punto centrale, ai fini della presente decisione, sta nella portata dei poteri che il Giudice Penale ha ritenuto di conferire al Commissario, espressamente limitati al compimento degli ??atti di ordinaria amministrazione e, con l?autorizzazione del giudice, gli eventuali atti di straordinaria amministrazione, proseguendo comunque l?attivit? sino alla esecuzione di nuove gare d?appalto presso tutte le Pubbliche Amministrazioni?.? (pagina 47 dell?ordinanza). Per cui (in disparte la considerazione che, nel dispositivo dell?ordinanza, il G.I.P. barese fa riferimento solo ai poteri di ordinaria amministrazione, fra cui la prosecuzione degli appalti gi? in essere), essendo indiscutibile (come ? emerso peraltro dalla concorde prospettazione delle parti nella odierna camera di consiglio) che la partecipazione alla indicenda trattativa privata rientra fra gli atti di straordinaria amministrazione, ne consegue che, non avendo il Commissario giudiziale provato di aver richiesto al G.I.P. l?autorizzazione a partecipare alla selezione de qua, allo stato attuale la pretesa della ricorrente ? (come incisivamente affermato dall?AUSL BR/1) ?imperseguibile?, essendo la societ? istante in ogni caso non abilitata a partecipare alla trattativa privata (e ci? non perch? ricorre una delle cause tipiche di esclusione dalle gare d?appalto di cui all?art. 12 del D. Lgs. n. 157/1995, ma perch?, pi? a monte, la ricorrente ? attualmente priva della piena capacit? di svolgere la sua attivit? commerciale).

Da ci? consegue l?inammissibilit?, anche in parte qua, del presente ricorso;

– conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.

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Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti costituite.

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Sentiti i difensori delle parti costituite circa la possibilit? di definire il giudizio con sentenza di merito in forma semplificata, ai sensi dell?art. 9 della Legge n. 205 del 21/7/2000;

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P.Q.M.

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il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

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Pubblicata il 3 agosto 2005

Lazzini Sonia

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