A quale giudice bisogna rivolgersi in caso di controversia relativa alla richiesta di escussione di una polizza definitiva?

Lazzini Sonia 29/05/08
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le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto il ricorso proposto da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.
 
Merita di essere segnalata la brevissima sentenza numero 2714 dell’ 1 aprile 2008 emessa dal Tar Lazio, Roma
 
< Come esposto in narrativa Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alla Suprema Corte di cassazione affinché dichiari la giurisdizione del giudice ordinario a decidere la presente controversia avente ad oggetto il provvedimento da essa adottato in data 9 settembre 2003, con il quale ha disposto l’incameramento della garanzia fidejussoria depositata dalla ricorrente con riguardo al contratto 2/2002, relativo alla gara avente ad oggetto l’appalto di servizi di supporto e sussidiari per il trasporto presso impianti, officine, stazioni e piazzali variamente dislocati sulla rete ferroviaria.
 
Con ordinanza n. 4426 del 27 febbraio 2007 le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto il ricorso proposto da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.
 
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito>
 
A cura di *************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
 
– Sezione Terza Ter –
 N.           Reg. Sent.
Anno 2008
 
N. 9795 Reg. Ric.
 
Anno 2003
 
 
 
 
composto dai Magistrati:
 
************   Presidente
 
**************   Consigliere – relatore
 
************** Primo referendario
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
sul ricorso n. 9795/03, proposto da La ALFA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’******************* presso il cui studio legale in Roma, via dei Due Macelli n. 60, è elettivamente domiciliata,
 
contro
 
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ************è e ************* e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane n. 15, presso lo studio dell’avv. ***è, nonché
 
nei confronti
 
della W. Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,
 
per l’annullamento, previa sospensiva,
 
del provvedimento di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Direzione Compartimentale Movimento – Verona del 9 settembre 2003, con il quale è stato disposto l’incameramento della garanzia fidejussoria depositata con riguardo al contratto 139/2002, relativo alla gara avente ad oggetto i servizi di supporto e sussidiari per il trasporto presso impianti, officine, stazioni e piazzali variamente dislocati sulla rete ferroviaria, nonché di ogni altro provvedimento antecedente, successivo o comunque connesso, nonché
 
per l’accertamento e la declaratoria
 
dell’inesistenza di alcun titolo che legittimi Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. all’escussione della cauzione.
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;
 
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;
 
Visto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione depositato da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. il 18 gennaio 2005;
 
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 109 del 21 gennaio 2005, con la quale è stata disposta la sospensione del giudizio;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Relatore alla pubblica udienza del 27 marzo 2008 il Consigliere ****** *******; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
 
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
 
FATTO
 
1. Con ricorso notificato in data 1 ottobre 2003 e depositato il successivo 10 ottobre 2003, La ALFA s.r.l impugna il provvedimento di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Direzione Compartimentale Movimento – Verona del 9 settembre 2003, con il quale è stato disposto l’incameramento della garanzia fidejussoria depositata con riguardo al contratto 139/2002, relativo alla gara avente ad oggetto i servizi di supporto e sussidiari per il trasporto presso impianti, officine, stazioni e piazzali variamente dislocati sulla rete ferroviaria e ne chiede l’annullamento. Chiede altresì l’accertamento dell’inesistenza di alcun titolo che legittimi Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. all’escussione della cauzione.
 
2. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente è insorta deducendo censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
 
3. Si è costituita in giudizio Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito mentre nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.
 
4. La controinteressata W. Assicurazioni s.p.a. non si è costituita in giudizio.
 
5. In data 18 gennaio 2005 da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha depositato copia del regolamento preventivo di giurisdizione proposto dinanzi alla Corte di Cassazione.
 
6. Con ordinanza di questo Tribunale n. 109 del 21 gennaio 2005, è stata disposta la sospensione del giudizio nelle more della definizione della causa dinanzi alla Corte di Cassazione.
 
7. All’udienza del 27 marzo 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.
 
DIRITTO
 
Come esposto in narrativa Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alla Suprema Corte di cassazione affinché dichiari la giurisdizione del giudice ordinario a decidere la presente controversia avente ad oggetto il provvedimento da essa adottato in data 9 settembre 2003, con il quale ha disposto l’incameramento della garanzia fidejussoria depositata dalla ricorrente con riguardo al contratto 2/2002, relativo alla gara avente ad oggetto l’appalto di servizi di supporto e sussidiari per il trasporto presso impianti, officine, stazioni e piazzali variamente dislocati sulla rete ferroviaria.
 
Con ordinanza n. 4426 del 27 febbraio 2007 le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto il ricorso proposto da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.
 
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
 
Le spese e gli onorari del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. 
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,
 
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
 
Condanna la ricorrente alle spese e agli onorari del giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille/00).
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 27 marzo 2008.
 
************    Presidente
 
**************   Componente – Estensore
 
 

Lazzini Sonia

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