A proposito del Provvedimento del 9/12/2011 del Presidente del Trib. di Modica che ha negato l’omologazione di un verbale di conciliazione

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Il provvedimento del 9 dicembre 2011 del Presidente del Tribunale di Modica ha rappresentato il primo diniego di omologazione di un verbale di conciliazione ex art.12 D.Lgs. 28/2010. Come indicato dall’art. 13 del D.M. 180/2010, il giudice ha l’obbligo di comunicare la mancata omologazione al responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di mediazione al Ministero della Giustizia, al fine di permettere un controllo ed un monitoraggio sull’attività svolta dai vari Organismi accreditati. Richiamando l’art.12 del D.Lgs. 28/2010, il giudice ha parlato di controllo di regolarità formale e di non contrarietà a norme imperative e ad ordine pubblico prima della concessione dell’esecutività al verbale di conciliazione e ha premesso quali, secondo lui, sono i cinque elementi formali essenziali di un verbale di mediazione: 1) la sottoscrizione delle parti e del mediatore; 2) la dichiarata titolarità del sottoscrittore mediatore del suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia; 3) la provenienza del verbale da un organismo iscritto nel registro ex artt.3 e 4 D.M. n.180/2010; 4) l’inserimento nel verbale degli estremi di tale iscrizione al registro; 5) la riconducibilità dell’ accordo all’ambito della mediazione ex art.2 e cioè l’appartenenza dell’ accordo alla materia civile e commerciale.

Vorrei sottolineare che si tratta di requisiti formali indicati dal giudice stesso e non dalla legge che, invece, non prevede alcuna elencazione di elementi essenziali, ma li lascia desumere dalla lettura sistematica dell’intera normativa. In particolare, l’art.11, comma 3 e 4, riguarda la conclusione del procedimento di mediazione con i possibili esiti e in riferimento al processo verbale stilato dal mediatore, richiede esplicitamente la sola sottoscrizione delle parti e del mediatore il quale certifica l’autografia delle firme o l’impossibilità della sottoscrizione, nonché dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento.

Analizzando i cinque requisiti formali indicati in sentenza, solo il n. 1 è riscontrabile nel decreto, mentre riguardo gli altri, potremmo dire di concordare sui numeri 3 e 4, in quanto già nell’intestazione stessa del verbale dovrebbe comparire il nome dell’Organismo di mediazione e il numero della sua iscrizione al Registro del Ministero (nel caso concreto, l’Organismo forense di Modica era neoaperto e non erano stati ancora predisposti moduli di verbale preintestati e prestampati), mentre non essenziali sembrerebbero il n. 2, riguardante lo status di mediatore (si presume che se quel soggetto abbia svolto un procedimento di mediazione su nomina e assegnazione dell’incarico da parte del responsabile dell’organismo, si tratti di uno dei mediatori iscritti nel suo elenco di mediatori accreditati) e il n. 5 che richiederebbe la qualificazione dei diritti in discussione come diritti disponibili e di natura civile e commerciale (questo sarebbe eventualmente un successivo controllo sostanziale a cui è chiamato il giudice per l’omologazione).

Il diniego è stato motivato in questo modo:

– mancanza dell’indicazione dello status di mediatore;

– mancanza dell’indicazione del numero di iscrizione al Registro del Ministero dell’Organismo di mediazione;

– certificazione delle firme ad opera del Cancelliere del Tribunale.

A parere di chi scrive, il primo motivo poteva essere baipassato, ma sicuramente non gli altri due.

In particolare, il mediatore ha mal interpretato il comma 3, dell’art. 11, il quale prevede che, se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o atti per i quali è prevista la trascrizione nei registri immobiliari, il processo verbale deve essere autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’errore del mediatore è stato quello di considerare idoneo alla autenticazione anche il semplice Cancelliere del Tribunale, ovviamente al solo fine di far risparmiare tempi e costi alle parti, mentre è chiaro che, nonostante la legge dica “pubblico ufficiale a ciò autorizzato”, il riferimento è esclusivamente alla figura del notaio, unico in grado di poter svolgere quei controlli formali e sostanziali necessari ai fini della trascrizione immobiliare.

 

Tribunale di Modica

Sentenza 9 dicembre 2011

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Letta l’istanza depositata il 30.11.2011 con cui ….. ……. ha chiesto l’omologazione ai sensi dell’art.12 D.Lgs. n.28/2010 del “verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 28.7.20 11 …. alla presenza del mediatore Avv…………………… con firme autenticate” nel procedimento di mediazione n.5/2011 proposto nei confronti di ……… …….. e …. ….. innanzi all’ organismo di mediazione forense istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modica; ritenuto che la ricorrente ha allegato all’istanza copia conforme all’originale del processo verbale del 28.7.2011 dell’accordo amichevole raggiunto con allegato il testo dell’accordo medesimo; ritenuto che l’art. 12 D.Lgs. n.28/2010, rubricato “Efficacia esecutiva ed esecuzione”, dispone, al comma 1, che “il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario a norme imperative, e omologato, su istanza di parte, e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo” ed, al comma 2, che “il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”; ritenuto che il controllo che il presidente del tribunale deve effettuare per l′attribuzione di efficacia esecutiva al verbale di conciliazione deve avere ad oggetto, data la congiunzione “anche” contenuta nel comma 1, sia i profili di carattere formale sia le eventuali violazioni dell’ ordine pubblico e delle norme imperative; ritenuto che la “regolarità formale” del verbale deve avere ad oggetto: 1) la sottoscrizione delle parti e del mediatore; 2) la dichiarata titolarità del sottoscrittore mediatore del suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia; 3) la provenienza del verbale da un organismo iscritto nel registro ex artt.3 e 4 D.M. n.180/2010; 4) l’inserimento nel verbale degli estremi di tale iscrizione al registro; 5) la riconducibilità dell’ accordo all’ambito della mediazione ex art.2 e cioè l’appartenenza dell’ accordo alla materia civile e commerciale; ritenuto che nella fattispecie il mediatore Avv. …………… ha omesso la certificazione dell’ autografia delle sottoscrizioni delle parti espressamente prevista dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n.28/2010; ritenuto che tale omissione può ritenersi superata dalla certificazione dell’ autografia delle sottoscrizioni delle parti effettuata dal cancelliere del Tribunale di Modica in calce al processo verbale con la dicitura “le superiori firme sono state apposte alla mia presenza della cui identità personale sono certo” stante che l‘omologazione di competenza del presidente del Tribunale attiene all’efficacia esecutiva dell’accordo diversamente dalla “autenticazione delle sottoscrizioni” prevista dall’ art. 11, comma 3, per la trascrizione nei registri immobiliari (in quest’ultimo caso il notaio o “altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato” dovrà effettuare, sotto la sua personale responsabilità, tutti quegli accertamenti che normalmente vengono svolti nei trasferimenti immobiliari quali, ad esempio, l’accertamento della identità personale dei sottoscrittori ma, anche, l’indagine della volontà e capacità di agire delle parti, la verifica della legittimazione e degli eventuali poteri di rappresentanza, gli accertamenti ipocatastali ventennali che assicurino la provenienza del documento dall’effettivo proprietario dell’immobile, l’assenza di gravami pregiudizievoli, l’esatta, completa ed esaustiva descrizione catastale degli immobili con indicazione dei confini acquisendo inoltre tutti i documenti richiesti per la validità degli atti relativi a diritti reali immobiliari in tema di normativa edilizia ed urbanistica, di stato civile, di regime patrimoniale per le persone coniugate etc … “; ritenuto che in ogni caso il processo verbale in esame non può essere omologato per avere omesso il sottoscrittore mediatore di indicare il suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia; ritenuto che il processo verbale non contiene nemmeno l’indicazione degli estremi dell’iscrizione dell’organismo di mediazione nel registro ministeriale; ritenuto che le suddette irregolarità formali impongono il rigetto della chiesta omologazione e rendono superflua ogni indagine circa ipotetiche violazioni di norme imperative o contro l’ordine pubblico;

Modica 9 dicembre 2011

II Presidente del Tribunale Dott. Giuseppe Tamburini

Belluardo Serena

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