A prescindere dall’impossibilità logica, è comunque evidente che il favore per la partecipazione non può dilatarsi al punto di con-sentire che un’offerta obiettivamente carente sotto il profilo pro-gettuale possa continuare nella competizione

Lazzini Sonia 29/10/09
Scarica PDF Stampa
In capo all’Amministrazione residua sempre, a prescinde-re da una regola esterna dettata da disposizioni di legge, di rego-lamento o rinvenibile nel bando di gara, un margine di discrezio-nalità tecnica che, nel prudente apprezzamento della stazione ap-paltante, può investire le componenti dell’offerta nella loro serie-tà e congruità – in relazione all’oggetto della gara ed alle modalità di esecuzione del contratto – e che consente di disporre l’esclu-sione di offerte che presentino all’evidenza aspetti di inattendibi-lità
Ciò si osserva anche a tutela di quanti abbiano rispettato le pre-scrizioni del bando e abbiano proposto un progetto coerente con quanto previsto in quella sede.
Con il primo motivo l’appellante contesta le conclusioni alle qua-li è pervenuto il primo giudice che, avendo riscontrato come il progetto presentato dal consorzio ricorrente non contemplasse la predisposizione di un ufficio nelle immediate vicinanze del co-mune e che per tale motivo l’offerta non fosse conforme alle pre-scrizioni di gara, ha ritenuto legittima, per l’effetto, l’esclusione dell’impresa dalla procedura ad evidenza pubblica.
Secondo l’appellante la mancata indicazione della costituzione di un ufficio locale avrebbe dovuto essere sanzionata con la manca-ta attribuzione di punteggio per quella specifica causale e non con l’esclusione dalla gara (giusta le previsioni dell’articolo 2.2 lettera C.1 del disciplinare di gara).
In ogni caso la commissione giudicatrice avrebbe potuto utilizza-re le previsioni dell’articolo 4 del disciplinare di gara, che auto-rizza a richiedere eventuali integrazioni ai concorrenti alla mede-sima stregua di quanto previsto dall’articolo 46 del decreto legi-slativo 12 aprile 2006, n. 163.
Con il secondo motivo l’appellante sostiene la violazione e la fal-sa applicazione dell’articolo 69 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo il quale, al momento di partecipare alla ga-ra, l’operatore economico ha il solo onere di dichiarare di accet-tare le condizioni particolari (nella specie: la costituzione di un ufficio in loco) per l’ipotesi in cui risulti aggiudicatario.
L’appellante sostiene, in altre parole, che suo unico obbligo era quello di accettare le condizioni specifiche e particolari e che so-lo in caso di aggiudicazione avrebbe dovuto procedere all’acquisizione del predetto ufficio
Qual è il parere dei giudici del Consiglio di Stato?
Le argomentazioni svolte non possono essere condivise.
Innanzi tutto manca un preciso riferimento al peculiare parametro del punteggio nel quale doveva ritenersi compresa l’indicazione progettuale dell’ufficio: in nessuna delle sette voci nelle quali si scompongono i sessanta punti dell’offerta tecnica è indicata la costituzione dell’ufficio. Non si vede, pertanto, come la commis-sione potesse disporre una semplice sottrazione di punteggio ri-spetto a un elemento che non trovava specifico riscontro nello stesso bando.
Una mancanza per dir così strutturale, in quanto connessa all’intero svolgimento del servizio, ben difficilmente può essere superata attraverso una richiesta integrativa da parte della Commissione, che finirebbe per conculcare, per altra via, il principio della par condicio dei partecipanti alla procedura.
Quale che sia l’ambito di operatività della richiesta di integrazio-ni e regolarizzazioni documentali, è comunque certo che la valu-tazione esprime uno specifico giudizio tecnico di esclusiva perti-nenza della commissione a meno che non si dimostri la sostan-ziale abnormità delle decisioni di quest’ultima. Il che, nel caso di specie, non è ipotizzabile prima ancora che dimostrabile.
Le deduzioni dell’appellante urtano contro i dati del reale secon-do i quali nessuna previsione di ufficio era contenuta nel proget-to.
In quel progetto, peraltro, era individuabile con assoluta certezza la permanenza di una sola centrale operativa in Ercolano, a oltre cinquanta chilometri dal Comune interessato, cioè a una distanza di gran lunga superiore al raggio massimo di cinque chilometri previsto dal bando di gara.
La previsione progettuale in ordine alla costituzione dell’ufficio come centro elettivo di gestione del servizio rappresenta, nell’ambito delle prescrizioni di gara, l’individuazione di un pre-ciso assetto di interessi pubblici con l’effetto di legittimare l’esclusione del concorrente che non abbia tenuto presente il quadro operativo del servizio ed eluda così la sostanziale realiz-zazione degli interessi correlati alle scelte programmatiche dell’Amministrazione
 
A cura di *************
 
 
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 5597 del 18 settembre 2009,emessa dal Consiglio di Stato
 
 
 
N. 5597/09 REG.DEC.
N. 5133 REG.RIC.
ANNO 2008
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal CONSORZIO URBANIA, con sede in Torre del Greco, in persona del signor *****************, difeso dagli avvocati ******************* e ***************** e domiciliato presso il primo in Roma, via degli Avignonesi 5;
contro
il comune di PIANO DI SORRENTO, costituitosi in giudizio in persona del sindaco, professor *****************, difeso dall’avvocato ************* e domiciliato in Roma, ******************** 46. presso il dottor ***************;
e nei confronti
della società a responsabilità limitata ****** – SEGNALETICA INDUSTRIALE, con sede in Mantignana di Corciano, non costituita in giudizio;
per la riforma
del sentenza 2 aprile 2008 n. 1790, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Campania, prima sezione, ha respinto il ricorso contro l’esclusione della ricorrente, disposta dalla commissione di gara il 21 gennaio 2008, dalla gara per l’appalto quinquennale del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento nel territorio del comune di Piano di Sorrento.
Visto il ricorso in appello, notificato il 16 e depositato il 24 giugno 2008;
visto il controricorso del comune di Piano di sorrento, depositato il 24 luglio 2008;
viste le memorie difensive presentate, dall’appellante il 14 e dal comune il 29 maggio 2009;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 12 giugno 2009, il consigliere Filoreto D’********, e uditi altresì gli avvocati D’******, per delega dell’avvocato *****, e ********;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con bando pubblicato il 12 novembre 2007 il Comune di Piano di Sorrento indiceva una gara per l’affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento su tutto il territorio comunale per un periodo di cinque anni.
Il sistema di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nella quale era previsto un punteggio massimo di 40 punti per il profilo economico e di 60 punti per la proposta tecnica.
Alla procedura partecipava il consorzio appellante, che veniva ammesso alla gara dopo lo scrutinio della documentazione amministrativa richiesta dal bando nella seduta del 23 dicembre 2007.
Nella successiva seduta non pubblica del 21 gennaio 2008 la Commissione giudicatrice procedeva alla valutazione delle offerte tecniche e disponeva l’esclusione dell’odierno istante sul rilievo che il progetto di gestione non risultava conforme alle previsioni del Capitolato speciale d’appalto (in particolare agli articoli 8, punto 10 e 24).
L’esclusione veniva impugnata avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Campania che, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il ricorso del Consorzio Urbania.
Quest’ultimo ha impugnato la predetta pronuncia esponendo tre diversi ordini di censura.
L’Amministrazione comunale si è costituita eccependo preliminarmente l’inammissibiltià del gravame originario e concludendo nel merito per l’infondatezza delle opposte doglianze.
DIRITTO
Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità improcedibilità dell’appello proposta dal Comune di Piano di Sorrento sull’assunto che non sarebbe stato impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio in favore di S.i.s. – Segnaletica industriale stradale – s.r.l. disposta con determinazione dirigenziale 28 maggio 2008, n. 298.
La tesi dell’appellato è smentita in fatto: pende, infatti, avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Campania il ricorso n. 4050 proposto il 21 luglio 2008 dall’odierno appellante avverso l’atto di aggiudicazione definitiva a S.i.s. s.r.l.
Sotto gli esaminati profili, pertanto, il ricorso è ammissibile e procedibile.
Esso, tuttavia, è infondato nel merito, non rivelandosi condivisibile alcuna delle censure proposte.
Con il primo motivo l’appellante contesta le conclusioni alle quali è pervenuto il primo giudice che, avendo riscontrato come il progetto presentato dal consorzio ricorrente non contemplasse la predisposizione di un ufficio nelle immediate vicinanze del comune e che per tale motivo l’offerta non fosse conforme alle prescrizioni di gara, ha ritenuto legittima, per l’effetto, l’esclusione dell’impresa dalla procedura ad evidenza pubblica.
Secondo l’appellante la mancata indicazione della costituzione di un ufficio locale avrebbe dovuto essere sanzionata con la mancata attribuzione di punteggio per quella specifica causale e non con l’esclusione dalla gara (giusta le previsioni dell’articolo 2.2 lettera C.1 del disciplinare di gara).
In ogni caso la commissione giudicatrice avrebbe potuto utilizzare le previsioni dell’articolo 4 del disciplinare di gara, che autorizza a richiedere eventuali integrazioni ai concorrenti alla medesima stregua di quanto previsto dall’articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Se così fosse stato l’impresa avrebbe potuto assai agevolmente dimostrare l’equivoco nel quale era incorsa la commissione nella valutazione tecnica del progetto.
Le argomentazioni svolte non possono essere condivise.
Innanzi tutto manca un preciso riferimento al peculiare parametro del punteggio nel quale doveva ritenersi compresa l’indicazione progettuale dell’ufficio: in nessuna delle sette voci nelle quali si scompongono i sessanta punti dell’offerta tecnica è indicata la costituzione dell’ufficio. Non si vede, pertanto, come la commissione potesse disporre una semplice sottrazione di punteggio rispetto a un elemento che non trovava specifico riscontro nello stesso bando.
A prescindere dall’impossibilità logica, è comunque evidente che il favore per la partecipazione non può dilatarsi al punto di consentire che un’offerta obiettivamente carente sotto il profilo progettuale possa continuare nella competizione.
Ciò si osserva anche a tutela di quanti abbiano rispettato le prescrizioni del bando e abbiano proposto un progetto coerente con quanto previsto in quella sede.
In capo all’Amministrazione, infatti, residua sempre, a prescindere da una regola esterna dettata da disposizioni di legge, di regolamento o rinvenibile nel bando di gara, un margine di discrezionalità tecnica che, nel prudente apprezzamento della stazione appaltante, può investire le componenti dell’offerta nella loro serietà e congruità – in relazione all’oggetto della gara ed alle modalità di esecuzione del contratto – e che consente di disporre l’esclusione di offerte che presentino all’evidenza aspetti di inattendibilità (C.d.S., VI. 11 luglio 2007, n. 3946).
E’ questo il caso di specie: una mancanza per dir così strutturale, in quanto connessa all’intero svolgimento del servizio, ben difficilmente può essere superata attraverso una richiesta integrativa da parte della Commissione, che finirebbe per conculcare, per altra via, il principio della par condicio dei partecipanti alla procedura.
Quale che sia l’ambito di operatività della richiesta di integrazioni e regolarizzazioni documentali, è comunque certo che la valutazione esprime uno specifico giudizio tecnico di esclusiva pertinenza della commissione a meno che non si dimostri la sostanziale abnormità delle decisioni di quest’ultima. Il che, nel caso di specie, non è ipotizzabile prima ancora che dimostrabile.
Con il secondo motivo l’appellante sostiene la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 69 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo il quale, al momento di partecipare alla gara, l’operatore economico ha il solo onere di dichiarare di accettare le condizioni particolari (nella specie: la costituzione di un ufficio in loco) per l’ipotesi in cui risulti aggiudicatario.
L’appellante sostiene, in altre parole, che suo unico obbligo era quello di accettare le condizioni specifiche e particolari e che solo in caso di aggiudicazione avrebbe dovuto procedere all’acquisizione del predetto ufficio.
Ne consegue che, essendo state le clausole specifiche accettate da parte del Consorzio appellante, l’Amministrazione avrebbe dovuto attestarsi su quanto dallo stesso dichiarato e attendere, nell’eventualità dell’aggiudicazione, l’esatto adempimento promesso.
Le deduzioni dell’appellante urtano contro i dati del reale secondo i quali nessuna previsione di ufficio era contenuta nel progetto.
In quel progetto, peraltro, era individuabile con assoluta certezza la permanenza di una sola centrale operativa in Ercolano, a oltre cinquanta chilometri dal Comune interessato, cioè a una distanza di gran lunga superiore al raggio massimo di cinque chilometri previsto dal bando di gara.
La previsione progettuale in ordine alla costituzione dell’ufficio come centro elettivo di gestione del servizio rappresenta, nell’ambito delle prescrizioni di gara, l’individuazione di un preciso assetto di interessi pubblici con l’effetto di legittimare l’esclusione del concorrente che non abbia tenuto presente il quadro operativo del servizio ed eluda così la sostanziale realizzazione degli interessi correlati alle scelte programmatiche dell’Amministrazione (C.d.S. 21 aprile 2009, n. 2402).
Con il terzo ed ultimo motivo l’appellante sostiene che il centro di servizi presso la sede operativa del Consorzio di Ercolano è struttura obiettivamente diversa dalla quella che si deve aprire all’interno del territorio comunale di ***** di Sorrento e che, sia pure implicitamente, era prevista nel progetto presentato.
Si rileva come la previsione implicita non possa essere positivamente desunta da riferimenti ipotetici e indiretti (come l’obbligo di presentazione del personale presso l’ufficio di coordinamento prima di ogni turno di servizio) e come, in ogni caso, l’ufficio di coordinamento al quale allude l’appellante non sia titolato all’espletamento delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri, che rimane di competenza del centro servizi di Ercolano.
L’ufficio in questione, in altre parole, non è stato concretamente previsto in sede progettuale e la configurazione che l’appellante cerca di dargli in questa sede finisce per configgere con le previsioni del disciplinare e, in particolare, con quanto disposto dall’articolo 8. n. 10 del capitolato (che prevedeva l’attivazione di un ufficio per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri, gestione del back-office (gestione ausiliari del traffico, ecc..) nelle immediate vicinanze (massimo 5 km) dal comune di Piano di Sorrento.
L’appello va conseguentemente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in 3.000 euro.
P.Q.M.
Respinge l’appello indicato in epigrafe e condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in tremila euro, in favore del comune di Piano di Sorrento.
         Così deciso in Roma il 12 giugno 2009, dal collegio costituito dai signori:
****************                                     Presidente
Filoreto D’********                                Consigliere est.
***************                                        Consigliere
Vito Poli                                                 Consigliere
********************                                Consigliere
L’ESTENSORE                                      IL PRESIDENTE
f.to Filoreto D’********                          ****************
 
IL SEGRETARIO
f.to ******************
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18.08.2009
 (Art. 55,L. 27/4/1982,n. 186)
 
IL DIRIGENTE
f.to *******************

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento