A norma dell’articolo art. 107, comma 3, del T.U.E.L. approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 non vi è incompatibilità fra la funzione di presidente della commissione valutatrice e quella di dirigente che approva gli atti del procedimento ed aggiudic

Lazzini Sonia 14/09/06
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il Consiglio di Stato con la decisione numero del 27 giugno 2006 ci insegna che :
 
<La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha, da tempo, enunciato l’orientamento – e non vi sono elementi per assumere un contrario indirizzo – secondo il quale ai sensi dell’art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha novellato l’art. 51 della l. 8 giugno 1990, n. 142 – ora art. 107, comma 3, del T.U.E.L. approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – sono rimesse ai dirigenti comunali la responsabilità delle procedure di appalto (oltre alla presidenza delle relative commissioni valutatrici) e la stipulazione dei contratti ed ai medesimi dirigenti compete il correlativo potere di approvazione, per quanto attiene alla verifica tecnica e di legittimità degli atti di gara, a questa approvazione ricollegandosi quel perfezionamento dell’iter procedimentale, al quale soltanto può riconnettersi la responsabilità piena del funzionario >
 
a cura di *************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
      sul ricorso in appello n.r.g. 1383 del 2005, proposto dalla s.r.l. ***, rappresentata e difesa dall’******************** e con lui elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. *****************, in Roma, via Barberini, n. 12,
 
contro
 
la s.n.c. *** di *** Luigi & C. e la s.a.s. “*** & C., non costituitesi,
 
e nei confronti
 
del Comune di Marano, non costituitosi,
 
per l’annullamento
 
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sede di Napoli – I Sezione, n. 19709/2004, pubblicata il 27 dicembre 2004.
 
       Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
       Vista la memoria prodotta dalla parte a sostegno delle proprie difese;
 
       Visti gli atti tutti della causa;
 
       Visto l’art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
 
       Vista l’ordinanza n. 1428/05 del 22 marzo 2005 di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata;
 
       Vista l’ordinanza collegiale n. 4393/05 pubblicata in data 23 agosto 2005, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della s.a.s. Service 2000;
 
       Visto il dispositivo di decisione n. 91, pubblicato in data 6 febbraio 2006;
 
       Designato relatore, alla pubblica udienza del 3 febbraio 2006, il consigliere *************** ed udito, altresì, l’avvocato *********, per delega di ***********;
 
       Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 
       FATTO
 
       1. Il ricorso n. 1383 del 2005 è proposto dalla s.r.l. “***”. È stato notificato in data 9, 10 e 17 febbraio 2005 e 6 settembre 2005, alle parti precisate in epigrafe ed è stato depositato in data 22 febbraio e 21 settembre.
 
       2. È chiesta la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania – I Sezione, n. 19709/2004, pubblicata in data 27 dicembre 2004.
 
       La decisione reca annullamento dell’approvazione della gara, con aggiudicazione alla s.r.l. appellante del servizio triennale di pulizia degli uffici del comune di Marano
 
       3. Sono stati dedotti due motivi, a confutazione delle due censure accolte dal primo giudice.
 
       4. Nessuna delle parti intimate si è costituita.
 
       5. Alla camera di consiglio del 22 marzo 2005, è stata accolta la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
 
       6. All’udienza del 3 febbraio 2006, dopo la chiamata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
 
       DIRITTO
 
       1. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, con la sentenza impugnata, ha respinto tutte le censure proposte dalle imprese intimate, volte a dedurre illegittimità del provvedimento dirigenziale di approvazione della gara per l’appalto del servizio di pulizia, per tre anni, degli uffici del Comune di Marano, tranne:
 
       1.1. quella riguardante l’approvazione degli atti di gara, da parte del dirigente che era stato anche presidente della commissione valutatrice;
 
       1.2. quella riguardante l’apertura delle buste prodotte e la verifica dei requisiti di partecipazione, avvenute ad opera del solo presidente della commissione.
 
       2. Con il ricorso in appello, la società aggiudicataria censura ambedue le statuizioni del primo giudice.
 
       L’appello è fondato.
 
       3. Con il primo motivo, si sostiene che non vi è incompatibilità fra la funzione di presidente della commissione valutatrice e quella di dirigente che approva gli atti del procedimento ed aggiudica il contratto.
 
       La censura è da condividere.
 
       La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha, da tempo, enunciato l’orientamento – e non vi sono elementi per assumere un contrario indirizzo – secondo il quale ai sensi dell’art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha novellato l’art. 51 della l. 8 giugno 1990, n. 142 – ora art. 107, comma 3, del T.U.E.L. approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – sono rimesse ai dirigenti comunali la responsabilità delle procedure di appalto (oltre alla presidenza delle relative commissioni valutatrici) e la stipulazione dei contratti ed ai medesimi dirigenti compete il correlativo potere di approvazione, per quanto attiene alla verifica tecnica e di legittimità degli atti di gara, a questa approvazione ricollegandosi quel perfezionamento dell’iter procedimentale, al quale soltanto può riconnettersi la responsabilità piena del funzionario (conf. V Sezione 16 settembre 2004, n. 6029; 18 settembre 2003, n. 5322; 26 settembre 2002, n. 4938; 6 maggio 2002, n. 2408; 12 aprile 2001, n. 2293; 26 gennaio 1999, n. 64).
 
       4. Con il secondo motivo si critica la statuizione del primo giudice, così espressa: “la commissione costituisce un collegio perfetto, sicché deve ritenersi illegittimo che l’apertura delle buste e la verifica dei requisiti sia effettuata dal solo presidente e non dalla intera commissione.”
 
       Fa rilevare la parte appellante che il presidente non ha aperto le buste contenenti l’offerta tecnica, né quella economica. Ma ha svolto soltanto un’attività istruttoria e strumentale, ammessa anche senza collegialità.
 
       La censura merita adesione, con riguardo ai fatti specifici, dovendo applicarsi il principio enunciato dal T.A.R. nelle diverse attività valutative, che spettano unicamente al collegio costituito per l’esame delle offerte.
 
       Invero, il verbale n. 1 reca l’attestazione riguardante l’apertura del plico, prescritto dal n. 13 del bando, recante: a) una serie di dichiarazioni ed eventuali documenti; b) la busta con l’offerta tecnica (v. n. 3 di pag. 4), c) la busta con l’offerta economica (n. 4 di pag. 4). Queste buste sono state aperte e valutate in successive sedute collegiali: lo si desume dai verbali del 20 e 21 gennaio 2004, per l’apertura delle prime, e dai verbali del 6 e 10 febbraio 2004, per l’apertura delle offerte economiche.
 
       Perciò, l’attività compiuta e verbalizzata nella data anteriore del 21 novembre 2003, prevista nel bando in seduta pubblica (n. 9), ha riguardato soltanto la presenza ed esibizione della documentazione di rito, prescritta nel bando e consistente, in massima parte, in mere dichiarazioni attestanti il possesso di requisiti, da verificarsi, poi, in capo all’impresa aggiudicataria (v. pag. 5 del bando). È stata, dunque, un’attività che, in modo plausibile, viene definita dall’appellante, come meramente istruttoria. Vale a dire, di sola preparazione delle successive fasi procedimentali. Con la conseguente annotazione che – oltre a non comportare valutazioni discrezionali, perché inerente alla predetta acquisizione di dati relativi a requisiti dichiarati o, comunque, oggettivamente esistenti, e dei quali sarebbe stata fatta, in seguito, verifica puntuale – l’operato in discussione non si può considerare illegittimo per violazione del principio di collegialità.
 
       5. Può essere assorbita ogni altra censura alla sentenza appellata, riguardante la seconda statuizione esaminata, giacché questa, per le ragioni ora espresse, deve essere riformata.
 
       6. Vi sono ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
 
       P.Q.M.
 
      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo.
 
     Spese compensate.
 
      Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 3 febbraio 2006
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 27 giugno 2006

Lazzini Sonia

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