A norma dell’ art. 75 del D.P.R. n. 554/1999 si può affermare che rientrano nella previsione tutte le ipotesi di accertata responsabilità penale (per lesioni personali colpose gravi, omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria in concorso

Lazzini Sonia 08/05/08
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L’art. 75 lett. c) del D.P.R. n. 554/1999 prevede il divieto di partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e di stipula dei contratti per i soggetti, imprenditori amministratori di società, direttori tecnici , cessati dalla carica nel triennio precedente la pubblicazione del bando, che abbiano riportato condanne per reati incidenti sulla loro affidabilità morale e professionale, qualora l’impres non dimostri di aver adottato atti e misure di dissociazione dai suddetti comportamenti._ Ora non è dubbio che la norma in esame si diriga tanto agli amministratori di società muniti di potere di rappresentanza quanto a coloro che esercitino tale ruolo in forza di una procura speciale appositamente rilasciata, poiché anche nei confronti di tali soggetti sussiste, in definitiva, una precisa responsabilità in ordine alla conduzione della compagine societaria._ nella specie non viene in rilievo la mancanza dei requisiti di capacità economico –finanziaria e tecnico –organizzativa affermati all’atto della presentazione dell’offerta, ma l’omessa conferma delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione a cui si connette l’immediata esclusione dalla gara e l’escussione della relativa cauzione provvisoria.
 
 
Merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 1107 del 21 marzo 2008 emessa dal Tar Emilia Romagna, Bologna
 
<Nella situazione in esame a carico di *********************, munita di rappresentanza in forza di procura speciale e di ALFA Gianluca, amministratore cessato dalla carica, risultavano condanne emesse dal Tribunale di Trento per lesioni personali colpose gravi, omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria in concorso ed omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali – riassuntivamente: art. 590, 62 bis C.P. art.37 L.n. 689/1981, art. 2 L. n. 638/ 1983 -.
 
In aggiunta è da sottolineare come dagli atti non emerga che la società ALFA Costruzioni Generali s.r.l. abbia posto in essere comportamenti idonei a manifestare una chiara dissociazione dalle menzionate condotte, limitandosi a depositare il verbale di presa d’atto, da parte dell’assemblea dei soci, delle dimissioni per motivi di natura personale del sig ALFA dalla carica di amministratore unico della società.
 
Con riferimento alla prospettata questione del necessario collegamento tra condotta sanzionata e attività svolta dall’impresa concorrente va detto che il problema è noto ed è stato affrontato e risolto in senso negativo dalla giurisprudenza sulla base di una impostazione che appare condivisibile.
 
Emerge infatti con sufficiente chiarezza dal significato letterale e logico della disposizione – art. 75 del D.P.R. n. 554/1999 – che rientrano nella previsione tutte le ipotesi di accertata responsabilità penale di amministratori di società, indipendentemente dal fatto che il reato sia stato commesso da tali soggetti nell’interesse della società partecipante alla gara o nell’interesse di una diversa società da questi rappresentata.
 
Si tratta in sostanza di una condizione soggettiva che attiene alla persona dell’amministratore e che dunque rimane estranea al rapporto che lega tale figura alla compagine societaria, sicchè nessuna rilevanza può attribuirsi alla circostanza che i legali rappresentanti della ALFA Costruzioni Generali s.r.l. siano stati dipendenti, all’atto della commissione dei reati sopra riportati, di una diversa impresa e cioè del gruppo edile * s.a.s..
 
Per quanto riguarda l’incameramento della cauzione provvisoria, – art. 10, comma 1, quater della L. n. 109/1994 -la sanzione è correlata alla violazione dell’obbligo di diligenza che grava su ciascun concorrente sin dalla fase di partecipazione alla gara e di presentazione dell’offerta, con riguardo alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui è risultata priva l’impresa ricorrente.
 
Ne deriva che, contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, nella specie non viene in rilievo la mancanza dei requisiti di capacità economico –finanziaria e tecnico –organizzativa affermati all’atto della presentazione dell’offerta, ma l’omessa conferma delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione a cui si connette l’immediata esclusione dalla gara e l’escussione della relativa cauzione provvisoria.>
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 11107 del 21 marzo 2008 emessa dal Tar Emilia Romagna, Bologna
 
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA SEZIONE I 
nelle persone dei Signori:
 
******************************
GIORGIO CALDERONI Consigliere
 
SERGIO FINA Consigliere relatore estensore
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
Sul ricorso 857/2006 proposto da:
 
IMPRESA ALFA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
 
AVV. ********** 
 
contro
 
PROVINCIA DI BOLOGNA
 
 
e nei confronti di
 
DITTA BETA COSTRUZIONI S.RL.
 
e nei confronti di
 
ASSICURATRICE E..P.A. n.c.
 
per l’annullamento
 
della determinazione n. 22, C.D.C. 72, trasmessa alla ricorrente con nota prot.n. 205273/2006 del 14.7.2006, di revoca dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto dei lavori di realizzazione della nuova sede della Sezione Istituto Tecnico Industriale di Porretta Terme;
 
della nota prot.n. 210949 del 20.7.2006;
 
della determina dirigenziale n. 55 del 31.7.2006 con la quale i lavori sono stati aggiudicati definitivamente;
 
di ogni altro atto prodromico e/o successivo;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
 
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
Visti gli atti tutti depositati nel ricorso;
 
Designato relatore il cons. dott. ***********;
 
Udito, alla pubblica udienza del 28.2.2008, gli avvocati delle parti presenti come da verbale;
 
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
Sono impugnati: le determinazioni con le quali sono state disposte, nei confronti della società ricorrente, la revoca dell’aggiudicazione provvisoria relativa ai lavori per la realizzazione dell’Istituto tecnico industriale di Porretta Terme “************* – L. da Vinci” e l’incameramento della cauzione a suo tempo prestata per l’importo di €. 4.0750,00.-.
 
La questione di fondo su cui il collegio è chiamato a pronunciarsi s’incentra nella corretta interpretazione dell’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999 che tra le diverse cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di pubblici lavori, prevede l’ipotesi della sentenza di condanna passata in giudicato, emessa nei confronti di amministratori muniti del potere di rappresentanza o di direttori tecnici o di soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la pubblicazione del bando, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale di questi ultimi, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti e misure di completa dissociazione dalle condotte penalmente sanzionate.
 
Occorre però, in primo luogo, sgombrare il campo dal rilievo di carattere procedurale, prospettante la violazione ed errata applicazione degli art.7 e 8 della L.n. 241/1990.
 
Il rilievo è infondato.
 
Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando di gara al quale può conseguire l’annullamento dell’atto di aggiudicazione nei confronti dell’aggiudicatario costituisce un segmento procedimentale connesso alla procedura concorsuale di cui il soggetto partecipante ha piena consapevolezza.
 
Ne deriva che atteso lo stretto collegamento esistente tra l’anzidetta fase di verifica dei requisiti e la procedura di gara, la prima non può che considerarsi parte integrante della seconda con la conseguenza che nessun obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento incombe sulla stazione appaltante.
 
In caso contrario l’adempimento previsto dall’art.7 della L. n 241/1990 assumerebbe un valore, esclusivamente, formale e quindi non più rispondente a quelle esigenze di tutela effettiva della partecipazione del privato al procedimento amministrativo a cui la norma è sicuramente preposta.
 
Venendo ai profili sostanziali appena sopra richiamati si osserva che l’art. 75 lett. c) del D.P.R. n. 554/1999 prevede il divieto di partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e di stipula dei contratti per i soggetti, imprenditori amministratori di società, direttori tecnici , cessati dalla carica nel triennio precedente la pubblicazione del bando, che abbiano riportato condanne per reati incidenti sulla loro affidabilità morale e professionale, qualora l’impres non dimostri di aver adottato atti e misure di dissociazione dai suddetti comportamenti.
 
Ora non è dubbio che la norma in esame si diriga tanto agli amministratori di società muniti di potere di rappresentanza quanto a coloro che esercitino tale ruolo in forza di una procura speciale appositamente rilasciata, poiché anche nei confronti di tali soggetti sussiste, in definitiva, una precisa responsabilità in ordine alla conduzione della compagine societaria.
 
L’estensione alle imprese o alle società di cui tali soggetti abbiano la rappresentanza è inoltre condizionata alla mancata assunzione di inequivocabili atti dissociativi rispetto alle condotte penalmente sanzionate.
 
Nella situazione in esame a carico di **********, munita di rappresentanza in forza di procura speciale e di ALFA Gianluca, amministratore cessato dalla carica, risultavano condanne emesse dal Tribunale di Trento per lesioni personali colpose gravi, omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria in concorso ed omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali – riassuntivamente: art. 590, 62 bis C.P. art.37 L.n. 689/1981, art. 2 L. n. 638/ 1983 -.
 
In aggiunta è da sottolineare come dagli atti non emerga che la società ALFA Costruzioni Generali s.r.l. abbia posto in essere comportamenti idonei a manifestare una chiara dissociazione dalle menzionate condotte, limitandosi a depositare il verbale di presa d’atto, da parte dell’assemblea dei soci, delle dimissioni per motivi di natura personale del sig ALFA dalla carica di amministratore unico della società.
 
Con riferimento alla prospettata questione del necessario collegamento tra condotta sanzionata e attività svolta dall’impresa concorrente va detto che il problema è noto ed è stato affrontato e risolto in senso negativo dalla giurisprudenza sulla base di una impostazione che appare condivisibile.
 
Emerge infatti con sufficiente chiarezza dal significato letterale e logico della disposizione – art. 75 del D.P.R. n. 554/1999 – che rientrano nella previsione tutte le ipotesi di accertata responsabilità penale di amministratori di società, indipendentemente dal fatto che il reato sia stato commesso da tali soggetti nell’interesse della società partecipante alla gara o nell’interesse di una diversa società da questi rappresentata.
 
Si tratta in sostanza di una condizione soggettiva che attiene alla persona dell’amministratore e che dunque rimane estranea al rapporto che lega tale figura alla compagine societaria, sicchè nessuna rilevanza può attribuirsi alla circostanza che i legali rappresentanti della ALFA Costruzioni Generali s.r.l. siano stati dipendenti, all’atto della commissione dei reati sopra riportati, di una diversa impresa e cioè del gruppo edile * s.a.s..
 
Per quanto riguarda l’incameramento della cauzione provvisoria, – art. 10, comma 1, quater della L. n. 109/1994 -la sanzione è correlata alla violazione dell’obbligo di diligenza che grava su ciascun concorrente sin dalla fase di partecipazione alla gara e di presentazione dell’offerta, con riguardo alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui è risultata priva l’impresa ricorrente.
 
Ne deriva che, contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, nella specie non viene in rilievo la mancanza dei requisiti di capacità economico –finanziaria e tecnico –organizzativa affermati all’atto della presentazione dell’offerta, ma l’omessa conferma delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione a cui si connette l’immediata esclusione dalla gara e l’escussione della relativa cauzione provvisoria.
 
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e quindi deve essere respinto.
 
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.
 
Condanna la società ricorrente alle spese che si liquidano in complessivi €. 6.500,00.- (seimilacinquecento/00) di cui €. 4.000,00.- (quattromila/00) in favore dell’intimata Provincia di Bologna e €. 2.500,00.- (duemilacinquecento/00) in favore della controinteressata BETA Costruzioni s.r.l.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 28 febbraio 2008.
 
Presidente f.to *******************
 
 
Cons. rel. Est. ****************
 
 
Depositata in Segreteria in data 21.3.2008
 
Bologna li 21.3.2008
 
      Il Segretario
 
      f.to ***************
 
 
N.R.G. 857/2006
 
N.R.G. «RegGen»

Lazzini Sonia

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