A cosa deve mirare il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato

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[Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 606, co. 1, lett. e)]

Sommario: il fatto – I motivi addotti nel ricorso per Cassazione – Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione – Conclusioni

Il fatto

La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava una sentenza di condanna pronunciata dal Gup del Tribunale di Taranto, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di una persona accusata a rispondere dei reati di cui agli artt. 590-bis, commi 2, 6 e 8 cod. pen. (capo a); 186, comma 2, lett. c), cod. strada (capo b); 81, 697, 699 cod. pen. (capo c).

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo i seguenti motivi: 1) mancata assunzione di una prova decisiva relativamente al capo a) di imputazione; 2) manifesta illogicità della motivazione relativamente al capo a) di imputazione; 3) violazione di legge relativamente al capo b) dell’imputazione.

Vedasi su tale argomento: “Breve riflessioni sul primo comma dell’art. 606 del c.p.p.. Il ricorso per Cassazione” 

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso proposto veniva ritenuto manifestatamente infondato per le seguenti ragioni.

Si osservava in via preliminare che, quanto al profilo dell’an della responsabilità, appariva essere opportuno ribadire quali sono i limiti del giudizio di legittimità circa il difetto di motivazione in presenza, come nel caso di specie, di una doppia valutazione conforme.

Ebbene, si evidenziava a tal proposito come sia ben noto che, nell’esaminare le doglianze attinenti alla tenuta argomentativa della sentenza, particolarmente rigorosi sono i limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito (cfr. ad esempio, ex plurimis, le considerazioni svolte nella parte motiva della sentenza di Sez. 4 n. 19710 del 03/02/2009) atteso che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento operato dal giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento precisandosi al contempo che, quanto all’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, che esso deve essere evidente (“manifesta illogicità”), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento.

In altri termini, l’illogicità della motivazione deve risultare percepibile ictu oculi in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore (non modificata dalla novella sul testo dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. a e b), a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali tenuto conto altresì del fatto che il vizio della “manifesta illogicità” della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica, come si è detto con espressione particolarmente efficace, “rispetto a se stessa“, cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa (ovvero ad altri che devono essere specificamente indicati nel ricorso) ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante ed incompatibile con i principi della logica.

Sicché, in sintesi, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia “effettiva” e non già meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero sia esente da incongruenze insormontabili tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione: c.d. autosufficienza dell’impugnazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Nel vigente ordinamento, infatti, alla Corte di Cassazione non è consentito procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli operati dal giudice del merito; così come non è consentito che, attraverso il richiamo agli “atti del processo“, possa esservi spazio per una rivalutazione dell’apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito: infatti al giudice di legittimità resta tuttora preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ipoteticamente preferibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, in quanto un tale modo di procedere trasformerebbe la Corte di legittimità in un ulteriore giudice del fatto.

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini facevano presente come la sentenza impugnata si fosse soffermata ampiamente e con adeguata motivazione sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, in ordine alla quale, sempre secondo il Supremo Consesso, l’odierno ricorrente tentava di fornire una diversa versione in fatto, non consentita in sede di legittimità, oltre che smentita dalle risultanze della istruttoria dibattimentale, come (stimato) ben evidenziato dai giudici di seconde cure.

Ciò posto, si faceva infine presente che, sul terzo motivo, già la Corte di Lecce aveva rilevato la tardività dell’eccezione, comunque (reputata dalla Corte di legittimità) generica e manifestamente infondata così come medesime considerazioni venivano prospettate in ordine al quarto motivo posto che la norma incrimina il porto dell’arma (nella specie un coltello) fuori dall’abitazione e dalle appartenenze di essa.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante in quanto in essa si procede ad una rigorosa analisi di uno dei motivi per cui è consentito il ricorso per Cassazione, vale a dire quello preveduto dall’art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., con particolar riguardo alla parte in cui è previsto, come motivo che può essere dedotto in sede di legittimità ordinaria, la manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

Difatti, in tale pronuncia, si afferma per l’appunto che, quanto all’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, essa deve essere evidente (“manifesta illogicità“), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, tenuto conto altresì del fatto che il vizio della “manifesta illogicità” della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica, come si è detto con espressione particolarmente efficace, “rispetto a se stessa“, cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa (ovvero ad altri che devono essere specificamente indicati nel ricorso) ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante ed incompatibile con i principi della logica.

In tale provvedimento, tuttavia, si evidenziano anche le altre censure che possono rilevare ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., vale a dire la mancanza della motivazione dovendo essere la motivazione “effettiva” e non già meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e la contraddittorietà della motivazione che ricorre allorchè vi siano incongruenze insormontabili tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute.

Oltre a ciò, in tale sentenza, è anche precisato cosa debba riferirsi per “altri atti del processo” a cui si riferisce sempre l’art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen. essendo postulato che tali atti, oltre a dovere essere indicati dal ricorrente in modo specifico ed esaustivo nei motivi del ricorso, devono porsi in modo logicamente incompatibile con la motivazione della pronuncia fermo restando che siffatta incompatibilità deve essere tale da risultare la motivazione vanificata, o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si debba ricorrere per Cassazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in quanto, solo entro questi rigorosi parametri interpretativi, potrà addursi una doglianza di tal genere.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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