La pubblicazione dei risultati degli scrutini scolastici tra trasparenza della valutazione e tutela della riservatezza

Daniele Ciocia 21/07/20
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Note sulla C.M. Miur 9168/2020 e sulla nota Garante della protezione dei dati dell’11 giugno 2020.

Premessa

L’emergenza Covid ha modificato radicalmente tutte le nostre abitudini ed in particolare quelle degli studenti delle scuole e delle Università. Tutto il mondo scolastico si è trovato a dover adattare, alcune volte in maniera non sufficientemente adeguata, mezzi competenze per affrontare l’improvvisa ondata tecnologica che si è abbattuta su dirigenti, docenti e personale amministrativo. L’anno scolastico ormai ai titoli di coda, comporta la necessità di valutazione degli alunni e la relativa pubblicazione dei cd. “quadri” all’albo scolastico. Ma anche quest’ultimo adempimento non è esente da problemi tecnici e preoccupazioni in ordine a potenziali responsabilità per la violazione delle norme sulla privacy e delle raccomandazioni del Garante.

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Nuove frontiere per la pubblicazione dei voti

Gli scrutini sono la conclusione di un percorso annuale di formazione dello studente che hanno come obiettivo la valutazione delle conoscenze e delle competenze apprese. Il voto è dunque la fine non solo di un percorso formativo ma anche la conclusione di un procedimento amministrativo che deve terne in considerazione criteri di trasparenza, garanzia e quindi anche di conoscibilità.

Dunque da sempre i voti sono stati pubblicati dal Dirigente Scolastico a norma dell’art.16 rubricato “Pubblicazione degli scrutini” dell’O.M. Miur del 21 maggio 2001, n. 90, sull’albo scolastico.

Con l’emergenza sanitaria, per evitare possibili assembramenti di studenti e famiglie davanti alle scuole per visionare i “quadri”, il Ministero ha ammesso la modalità telematica anche per l’invio degli esiti degli scrutini.

Dunque, c’è stato un importante, anche se forzato, cambio di rotta rispetto al passato che vira verso il nuovo approccio, ormai quasi del tutto digitalizzato, di pubblicazione online dei voti.

La pubblicazione online dei voti è la modalità prevista per quest’anno dal Ministero dell’Istruzione, che ha emanato in data 16 maggio 2020 l’O.M. n.11, a cui è seguita la Circolare n. 9168 del 9 giugno 2020[1] che ha aggiunto ulteriori precisazioni e chiarimenti.

La questione relativa alla pubblicazione dei voti sull’albo scolastico è stato già oggetto di attenzione da parte del Garante per la protezione dei dati personali, che anche sul proprio sito web nella sezione delle FAQ[2] (Frequently asked questions) “scuola e privacy” ha confermato che la pubblicazione dei voti sull’albo scolastico non lede la privacy degli studenti, poiché gli stessi non sono dati sensibili.

Naturalmente in sede di pubblicazione non deve essere resa evidente alcun tipo di informazione che “anche indirettamente” possa rivelare eventuali condizioni di salute o dati personali non pertinenti.

Lo stesso Garante in data 11 giugno 2020, è intervenuto sulla questione della pubblicazione dei voti online, con nota[3] del Presidente Soro attestando la stretta “collaborazione tra istituzioni” che ha portato alla redazione della Circolare ministeriale di cui sopra. Il lavoro congiunto del Ministero dell’istruzione e del Garante ha confermato che la pubblicazione degli esiti scolastici può essere realizzata senza necessariamente violare la privacy degli studenti, semplicemente seguendo alcune piccole indicazioni.

Tuttavia la preoccupazione, secondo il Presidente dell’Autorità, può nascere dal fatto che  l’eventuale pubblicazione di voti online, in particolare di quelli negativi, potrebbero rimanere “in rete per un tempo indefinito e possono essere, da chiunque, anche estraneo all’ambito scolastico e per qualsiasi fine, registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo modo una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità […]”.

Il Garante pone, in sostanza, un problema legato alla data retention, ossia alla fissazione di un termine    entro il quale tali dati possano essere cancellati e sottratti ad un potenziale utilizzo indiscriminato, fuori da un contesto di stretta utilità.

L’obiettivo è, quindi, trovare un metodo adeguato per garantire da un lato la conoscenza della valutazione allo studente e le famiglie e dall’altro tutelare la privacy degli studenti.

La Circolare 9168/2020, in maniera efficace stabilisce che la pubblicazione dovrà avvenire “in via esclusiva” nel registro elettronico in dotazione ad ogni istituto scolastico. Inoltre, per garantire maggiore sicurezza agli studenti, il registro elettronico dovrà prevedere una sezione in cui potrà essere indicato solamente la dicitura “ammesso” o “non ammesso” alla classe successiva ed una sezione distinta e specifica in cui sono indicati i singoli voti in decimi. A questa sezione lo studente potrà accedere solamente attraverso le proprie credenziali personali, impedendo di fatto la visione dei voti delle singole materie a tutti gli altri studenti.

Il Ministero inoltre raccomanda alle scuole di predisporre un “disclaimer” in modo tale da informare tutti i soggetti abilitati all’accesso, che potenzialmente potrebbero avere visione dei dati, che essi non possono in alcun modo comunicare o diffondere tali dati.

È stata anche prevista l’ipotesi in cui la scuola non sia dotata di un registro elettronico; in questo, particolare caso la pubblicazione sull’albo degli esiti degli scrutini, dovrà indicare solamente la ammissione o non ammissione alla classe successiva. Per avere notizia dei singoli voti delle singole materie e per evitare assembramenti, il dirigente scolastico dovrà predisporre una calendarizzazione e quindi un accesso differenziato per permettere agli interessati di prendere visione degli esiti.

Stesso criterio di “segregazione” è applicato anche per gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione.

Unico elemento di continuità rispetto a quanto precedentemente previsto è che per tutti i casi sopra descritti, la pubblicazione degli esiti degli scrutini, non deve in alcun modo riportare informazioni che anche indirettamente possano identificare l’interessato.

Il mondo della scuola si trova dunque ad affrontare un nuovo modo di comunicazione e “partecipazione” degli esiti degli scrutini finali che quasi certamente avrà conseguenze di rilievo anche in avvio del prossimo anno scolastico ormai alle porte. Sarà interessante poter verificare le nuove, finora inesplorate, frontiere del conflitto inevitabile tra l’esigenza di trasparenza nella valutazione degli studenti – che è parte essenziale del processo educativo e formativo – e l’altrettanto rilevante esigenza di tutela della riservatezza degli alunni.

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Note

[1] Circolare Ministeriale n. 9168/2020: Ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la “valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”.

[2] Pagina Web FAQ Garante per la protezione dei dati personali: https://www.garanteprivacy.it/home/faq/scuola-e-privacy

[3] Garante per la protezioni dei dati 11.06.2020: Scuola: Privacy, pubblicazione voti online è invasiva. Ammissione non sull’albo ma in piattaforme che evitino rischi

Daniele Ciocia

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