La C.D. donazione obbligatoria, tra nullita’ e inefficacia

Redazione 17/09/00
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inserito in Diritto&Diritti nel novembre 2004
Di Luigi Viola
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-INTRODUZIONE

La donazione, ex art. 769 c.c., rappresenta uno dei negozi giuridici attualmente più utilizzati, che si configura attraverso il depauperamento economico volontario (“per spirito di liberalità”) di un soggetto in favore di un altro, identificandone, almeno in parte, la stessa causa del negozio traslativo. Per la configurabilità di tale fattispecie giuridica, ex art. 769 c.c., viene richiesta, secondo l’orientamento prevalente tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, la sussistenza di un elemento soggettivo ed uno oggettivo; il primo, consisterebbe nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, mentre il secondo, imporrebbe la verifica di un incremento economico altrui (arricchimento del donatario) ed il depauperamento di chi ha disposto del diritto o assunto l’obbligo (impoverimento del donante), non assumendo rilievo, di massima, i motivi interni psicologici che inducono a compiere la donazione, salvo l’applicabilità degli artt. 787-788 c.c.(Cass. 6994/2000). In quest’ambito definitorio, allora, particolare significato assume proprio l’elemento psicologico che permette di individuare un discrimen tra donazione in senso stretto (come sopra precisato) e obbligazione naturale, ex art. 2034 c.c., laddove nella seconda ipotesi l’atto traslativo a titolo gratuito viene avvertito dal soggetto attivo come moralmente o socialmente necessario, alla stregua della coscienza sociale. Nell’obbligazione naturale, ex art. 2034 c.c., infatti, diversamente dalla fattispecie della donazione, ex art. 769 c.c., non sarebbe sufficiente che l’atto posto in essere sia positivamente valutabile sul piano della morale o della socialità, ma occorrerebbe che la sua inosservanza comporti un giudizio di riprovazione ovvero disistima.
D’altronde, si precisa, come l’obbligazione naturale, ex art. 2034 c.c., richiederebbe pur sempre una condotta spontanea posta in essere in esecuzione di doveri morali o sociali, diversamente dalla donazione, ex art. 769 c.c., che sembra poterne prescindere; con la conseguenza, quindi, che nell’ambito dell’obbligazione naturale non sarebbe richiesta la forma dell’atto pubblico, ex art.782 c.c., e non sarebbe ammesso alcun tipo di revoca, ex art. 800 e ssgg. c.c., come sarebbe confermato, secondo una certa impostazione, dalla lettera della legge, ex art. 2034 c.c., laddove si pensi all’inammissibilità della ripetizione di ciò che si è spontaneamente prestato. Se, infatti, la ratio giustificatrice dell’obbligazione naturale è quella di tutelare la posizione del ricevente, perché giusta in senso morale, allora quest’ultimo dovrebbe essere tutelato anche da ipotesi di revoca da parte del cedente, proprio in considerazione del fatto che il legislatore avrebbe privilegiato, in tale fattispecie, un’impostazione morale e sociale, piuttosto che giuridica in senso stretto[1].
Anche sotto tale ultimo profilo interpretativo, dunque, la donazione e l’obbligazione naturale sarebbero ispirate a logiche giuridiche ben diverse, seppur accomunate da una certa gratuità, nel senso di assenza di coercibilità all’adempimento.
Tuttavia, seppure il legislatore sembra, prima facie, aver disciplinato in modo dettagliato l’intera materia, problemi interpretativi si pongono con riferimento alla validità o meno della c.d. donazione di cosa altrui.
In verità, infatti, lo stesso legislatore sembra tacere sulla validità o meno di tale forma di donazione, ma si limita a comminare la nullità degli atti traslativi di beni futuri, ex art. 771 c.c., lasciando all’interprete il problema ermeneutico relativo alla c.d. donazione di cosa altrui.
D’altronde, il negozio giuridico traslativo di cosa altrui ha piena cittadinanza nel nostro ordinamento, soprattutto nel caso di vendita, ex art. 1478 c.c., per cui ci si chiede in che senso vada interpretato il silenzio del legislatore nell’ambito delle donazioni, non essendo sufficiente applicare il brocardo romanistico “si voluit, dixit”, ma essendo, al contrario, richiesta un’operazione ermeneutica di natura sistematica.
Solo in questo modo, infatti, si potrà ben comprendere la stessa voluntas legis, con i suoi risvolti applicativi, senza tralasciare gli eventuali mezzi di tutela del donatario.

-TESI NEGATIVA

Secondo una certa impostazione della dottrina, la problematica posta in essere dovrebbe avere soluzione negativa.
Innanzitutto, non si potrebbe fare a meno di rilevare come il concetto di bene futuro possa essere interpretato non solo in senso oggettivo, ma anche soggettivo. Infatti, secondo tale impostazione, laddove il legislatore spiega come la donazione non possa comprendere che i beni presenti del donante, vorrebbe riferirsi a beni che sostanzialmente siano nella sua disponibilità, diversamente dai beni altrui. La lettera della norma, in questo senso, sembra legittimare una libera disponibilità di beni per spirito di liberalità, solo in presenza degli stessi. La donazione di beni futuri, invece, al pari della c.d. donazione di cosa altrui sarebbe nulla in quanto si riferirebbe a beni non facenti parte del patrimonio del soggetto donante, al momento del compimento dell’atto traslativo. La struttura giuridica, nonché la ratio sottesa agli istituti in esame, sarebbe la stessa solo che, nel caso di donazione di cosa futura il bene non sarebbe presente perché non ancora esistente in rerum natura e, quindi, in senso oggettivo, mentre nel caso di donazione di cosa altrui il bene non potrebbe ritenersi presente, perché non appartenente alla sfera patrimoniale del donante, ma di un terzo. Se, allora, la struttura tipica negoziale è la medesima, evidentemente la nullità, ex art. 771 c.c., deve essere comminata anche nel caso di c.d. donazione di cosa altrui.
D’altronde, la stessa lettera della legge sembrerebbe deporre in questo senso non solo per l’inciso “beni presenti”, interpretato nel senso di appartenenza, ma anche sotto il profilo della nullità del negozio giuridico traslativo, con riferimento a questi beni. Infatti, la sanzione prevista per l’atto non permette alcun tipo di sanabilità, anche con negozi giuridici successivi, ma pur sempre collegati. Né la lettera della legge, sembra aprire le porte ad un’eventuale condicio iuris di efficacia, ovvero all’apposizione di eventuali termini entro i quali acquisire la libera disponibilità del bene inizialmente appartenente ad un terzo e successivamente oggetto di donazione. Tanto più che, qualora si volesse sostenere, ad ogni modo, la generale estensione applicativa di elementi accessori del contratto come la condizione ovvero il termine, comunque sussisterebbe il rischio di formulare un contratto in frode alla legge, ex art. 1344 c.c.
Anche sotto tale profilo, allora, si dice, come il legislatore avrebbe previsto la nullità anche della c.d. donazione di cosa altrui. In particolare, infatti, se è stata comminata la nullità del negozio traslativo di beni futuri, in modo così rigido da non ammettere in via esplicita l’apposizione di condizioni o termini e negandone in via indiretta l’inserimento, evidentemente, il legislatore ha inteso estenderne l’efficacia deterrente al massimo, tale da giustificare un’interpretazione estensiva dell’inciso “beni futuri”.
La stessa dottrina tradizionale, tra l’altro, ha sempre individuato la ratio del sostanziale divieto di donazione di beni futuri, ex art. 771 c.c., nell’esigenza generalizzata di non favorire la prodigalità del donante, tanto più se riferibile a beni non rientranti nella sua sfera patrimoniale. Se la ratio, allora, è quella di evitare eccessi di prodigalità, evidentemente, questo potrebbe ben avvenire tanto nel caso di donazione di beni futuri, quanto nel caso di donazione di cosa altrui o, meglio, donazione di beni soggettivamente futuri. In questo senso, allora, la medesima ratio degli istituti in esame imporrebbe l’applicazione della stessa disciplina giuridica, quale appunto la nullità del negozio giuridico traslativo di un bene futuro in senso oggettivo ovvero soggettivo effettuato per spirito di liberalità, ex art. 771 c.c.
Da ulteriore angolo visuale, poi, secondo parte della dottrina, neanche appare sostenibile la generale ammissibilità del negozio giuridico traslativo di cosa altrui, come nel caso di vendita ex art. 1478 c.c., estensibile, per ciò solo, alla materia delle donazioni. Infatti, la stessa vendita di cosa altrui avrebbe natura giuridica eccezionale e, quindi, non ne sarebbe ammessa l’applicabilità anche a fattispecie non espressamente previste dal legislatore, ex art. 14 Disp.L.gen. Tale assunto, poi, sarebbe imposto dallo stesso legislatore che, nell’ambito delle disposizioni generali della vendita, spiega come tale contratto debba avere per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto ex art. 1470 c.c., e non l’obbligo di far acquisire un diritto di cui non ne abbia l’attuale disponibilità. In altre parole la c.d. vendita obbligatoria, di cui un esempio sarebbe, appunto, la vendita di cosa altrui avrebbe natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina generale ex art. 1470 c.c., tale da impedirne l’estensione analogica.
D’altronde, proprio tali rilievi giuridici hanno spinto altra parte della dottrina a sottolineare l’incompatibilità logica tra lo schema tipico della vendita di cosa altrui e quello della c.d. donazione di cosa altrui. Infatti, si precisa, come l’obbligo di procurare l’acquisto della cosa sarebbe riconducibile alle prestazioni di fare, le quali non potrebbero essere oggetto di donazione in quanto inidonee, in senso giuridico, a produrre l’impoverimento del patrimonio di chi si obbliga, né l’arricchimento del beneficiario, elementi invece essenziali per la configurabilità della donazione. In questo senso, allora, lo stesso inciso “una parte arricchisce l’altra” ex art. 769 c.c., impedirebbe la configurabilità di una donazione obbligatoria, perché, secondo tale impostazione, l’arricchimento dovrebbe avvenire tramite depauperamento economico da parte del donante, attraverso un collegamento causalistico diretto e reale, ma non obbligatorio. In altre parole, la lettera della legge ex art. 769 c.c., sembrerebbe individuare lo schema-tipo della donazione in un rapporto giuridico volto a cedere un bene o un diritto a titolo gratuito, da un soggetto ad un altro, in modo diretto ed immediato, e non in un momento successivo al compimento del negozio giuridico come sarebbe confermato, a contrario, dalla nullità della donazione di beni futuri ex art. 771 c.c.
Tra l’altro, a rigore, la donazione di cosa altrui sarebbe pur sempre un negozio giuridico obbligatorio ad effetti reali differiti e tale differimento temporale non sarebbe ammissibile perché futuro, ex art. 771 c.c.
D’altronde, si precisa, la stessa giurisprudenza prevalente sembra optare per tale tesi interpretativa (Cass. 11311/1996; Cass. 6544/1985)[2] .
Ad ogni modo, la nullità della donazione di cosa altrui sarebbe pur sempre comminata in caso di piena consapevolezza dell’altruità della cosa, mentre in caso di errore (perché ad esempio il donante si ritenga erroneamente proprietario del bene di cui vuole disporre) troverà applicazione l’art. 1429 c.c., tale da legittimare l’azione di annullamento secondo gli ordinari schemi di tutela dei negozi giuridici, ovvero in caso di errore sul motivo della donazione troverà applicazione l’art. 787 c.c.; lo stesso dicasi in caso di dolo (laddove, ad esempio, il donante abbia volontariamente taciuto la circostanza dell’altruità della cosa), potrà trovare applicazione l’art. 1439 c.c., e la responsabilità per i vizi della cosa ex art. 798 c.c. Il donatario, poi, qualora il donante fosse perfettamente a conoscenza della nullità della donazione, potrà esperire l’azione ex art. 1338 c.c., per aver fatto incolpevole affidamento sulla validità del contratto di donazione.

-TESI POSITIVA

Secondo altra impostazione, invece, il silenzio del legislatore in materia di donazione di cosa altrui sarebbe da interpretarsi in senso positivo e, cioè, come pienamente configurabile nel nostro ordinamento.
Preliminarmente, secondo tale ricostruzione ermeneutica, lo stesso concetto di bene futuro, ex art. 771 c.c., sarebbe ben diverso da quello di bene c.d. soggettivamente futuro quale, appunto, la cosa altrui. In questo senso, infatti, si rileva come le due fattispecie siano strutturalmente diverse, tanto che lo stesso legislatore nell’ambito della disciplina della vendita le individua in modo separato; se avessero avuto la medesima struttura giuridica, in senso stretto, non avrebbe avuto alcun significato disciplinarle in modo separato, ex art. 1472 e 1478 c.c. Tale distinta previsione normativa, allora, confermerebbe implicitamente come il negozio giuridico traslativo di bene futuro sia ben diverso da quello traslativo di cosa altrui; in questo senso, infatti, l’interpretazione data da altra parte della dottrina di donazione di cosa altrui come donazione soggettivamente futura, e quindi nulla ex art. 771 c.c., sarebbe da ridursi di portata.
D’altronde, ulteriore rilievo critico che viene mosso dai fautori della tesi positiva, trae argomentazioni a suo sostegno, proprio dalla presunta nullità della donazione di beni futuri. In particolare, si dice, come non sarebbero nulle tutte le donazioni aventi ad oggetto beni futuri, ma solo quelle relative a beni non ancora presenti in rerum natura, come desumibile dalla stessa lettera della legge ex art. 771 c.c. Laddove, infatti, la nullità viene comminata “salvo che si tratti di frutti non ancora separati”, il legislatore sembra ammettere la piena validità di donazione di beni presenti in rerum natura, seppure non ancora separati dalla loro fonte di produzione.
Il legislatore, allora, sembrerebbe richiedere l’applicabilità dell’art. 771 c.c. ai soli casi di beni necessariamente futuri, perché ancora inesistenti in rerum natura, ma non eventualmente futuri, e cioè beni che possono e non possono appartenere al donante perché “non ancora separati”, ma non futuri o inesistenti in senso stretto.
Anche sotto tale profilo, allora, il legislatore ammetterebbe implicitamente la donazione di cose altrui, proprio perché cose sostanzialmente esistenti già in rerum natura. Qualora si volesse optare per la tesi contraria, evidentemente, si rischierebbe di entrare non solo in contrasto con la lettera della legge, ma anche con la libertà dispositiva del donante.
D’altronde, tale ultimo concetto sembra assumere particolare significato giuridico proprio in considerazione sia della libertà contrattuale ex art. 1322 c.c., sia del principio generale di conservazione del negozio giuridico ex art. 1367 c.c.
In questo senso, infatti, la presunta ratio giustificatrice del divieto di donazione di cosa altrui di evitare eccessi di prodigalità sarebbe da ridursi di portata, perché controbilanciata dalla libertà di autodeterminazione contrattuale, che trova fondamento e ispirazione giuridica nella stessa Costituzione, tale da giustificarne una tutela rafforzata, non assoggettabile a limitazioni dispositive non espressamente previste dal legislatore.
In verità, tra l’altro, neanche il riferimento fatto, da altra parte della dottrina, alla presunta invalidità di una donazione obbligatoria, perché avente ad oggetto un facere incompatibile con la fattispecie ex art. 769 c.c. sarebbe condivisibile, poiché infondato. Si sottolinea, infatti, come il donante possa benissimo assumere un’obbligazione verso il donatario, tanto più che lo stesso legislatore lo ammetterebbe in modo esplicito (ex art. 769 c.c. “…assumendo verso la stessa una obbligazione”).
In questo senso, allora, non solo l’oggetto immediato della donazione potrebbe ben essere un’obbligazione, ma per di più il nesso, per così dire, causalistico reale depauperamento- arricchimento, ex art. 769 c.c., potrebbe essere sfalsato nel tempo, nel senso appunto di effetti reali differiti. Sotto tale profilo, allora, la c.d. donazione di cosa altrui sarebbe pienamente valida, e al più potrebbe ritenersi inefficace fino al momento dell’effettivo acquisto del bene oggetto di donazione da parte del donante, sulla falsariga della condicio iuris (da cui, comunque, differirebbe quanto agli effetti, perché nella donazione di cosa altrui non sarebbero retroattivi).
Tra l’altro, la stessa giurisprudenza più recente, sebbene minoritaria (Cass.1596/2001), sembra confermare tale assunto, spiegando proprio come, la donazione di cosa altrui non possa essere considerata nulla ex art. 771 c.c., perché il concetto di bene futuro sarebbe ben diverso da quello di bene altrui, non tralasciando il fatto che lo stesso legislatore, ex art. 769 c.c., ammette la donazione c.d. obbligatoria.
Inoltre, tale orientamento giurisprudenziale, pur contraddicendo la più autorevole dottrina[3] in materia, non manca di evidenziare i corollari giuridici derivanti da tale impostazione teorica, soprattutto ai fini dell’usucapione abbreviata, ex art. 1159 c.c.
Viene precisato, infatti, che la donazione di cosa altrui, non essendo nulla, ex art. 771 c.c., ma semplicemente inefficace è idonea ai fini dell’usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse stato titolare.
Per quanto attiene, poi, ai casi di errore sul motivo della donazione, troverà pur sempre applicazione l’art. 787 c.c., per l’errore in generale l’art. 1429 c.c., per il caso di dolo l’art. 1439 c.c., per la responsabilità per vizi della cosa l’art. 798 c.c.[4]

-CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROBLEMATICHE CONNESSE

In verità, l’orientamento positivo sembra più condivisibile, sia perché maggiormente rigoroso verso la lettera della legge, sia perché più coerente con i principi generali di libertà negoziale, ex art. 1322 c.c.
Ad ogni modo, ci si chiede quale natura giuridica abbia il contratto stipulato tra donante e terzo per far acquisire il bene al donatario. Il donante, a rigore, stipulerebbe un contratto con il terzo per far acquisire un vantaggio al donatario, sulla falsariga del contratto a favore di terzo, ex art. 1411 c.c.[5], tanto più che il donatario diverrebbe titolare del diritto oggetto di donazione, nel momento stesso in cui il donante ne diviene proprietario, secondo lo schema tipico della vendita di cosa altrui, ex art. 1478 c.c. Qualora così fosse, allora, il donante-stipulante potrebbe ben modificare l’oggetto contrattuale o revocarlo verso il promittente, finchè il terzo-donatario non abbia dichiarato di volerne profittare, ex art. 1411 c.c., diversamente dalla disciplina generale della revocazione delle donazioni, ex art. 800 c.c., che individua in modo tassativo i casi di ammissibilità della revocazione.
Il problema, dunque, appare particolarmente complesso, perché se si qualifica il contratto tra stipulante-donante e promittente, in favore del terzo-donatario come contratto a favore di terzo, ex art. 1411 c.c., la revoca sarà sostanzialmente ammissibile fino al momento della dichiarazione di volerne profittare del terzo-donatario; viceversa, se si qualifica il contratto tra donante e terzo (alienante), come contratto esecutivo di un contratto precedente di donazione, dovrebbe trovare applicazione l’art. 800 c.c., soprattutto in considerazione della presenza di un collegamento causale tra i due negozi giuridici posti in essere.
Secondo parte della dottrina, il negozio giuridico stipulato tra donante e terzo, e il contratto di donazione tra donante e donatario, sarebbero tra loro autonomi, tale per cui l’art. 800 c.c. potrebbe risultare applicabile solo al contratto di donazione in senso stretto.
Sotto tale profilo, dunque, il contratto tra donante e terzo, per avvantaggiare il donatario, potrebbe ben essere un contratto a favore di terzo, ex art. 1411 c.c., tanto più che lo spirito di liberalità atterrebbe alla sfera giuridica dei motivi nel rapporto donatario-terzo, ma non della causa[6]; con la conseguenza, quindi, che anche qualora il donante volesse revocare il negozio giuridico posto in essere col donatario, non potrebbe in alcun modo revocare il contratto stipulato con il terzo, per avvantaggiare il donatario.
Secondo altra impostazione, invece, il problema andrebbe risolto alla luce del concetto di collegamento negoziale. Infatti, laddove si consideri l’intera operazione contrattuale, come un iter procedimentale volto a donare un bene al donatario, per spirito di liberalità, le problematiche poste si riducono necessariamente di portata. Tanto più che, evidentemente, la volontà contrattuale ex art. 1362 c.c. deve comunque assumere valore pregnante, non tralasciando di considerare come, generalmente, l’intero iter contrattuale, in questi casi, è animato dallo spirito di liberalità, che giustificherebbe, quindi, l’applicazione della disciplina giuridica della donazione ex art. 800 c.c. (con riferimento ai casi di revoca), piuttosto che l’art. 1411 c.c.(contratto a favore di terzo).
D’altronde, come precisa una certa dottrina, potrebbe ben sussistere anche la figura della c.d. donazione indiretta, sub specie di contratto a favore di terzo-donatario[7], perché l’elemento qualificante sarebbe pur sempre la volontà contrattuale e la causa negoziale, e non solo lo schema contrattuale scelto dalle parti, che ne rappresenterebbe un mero indice rivelatore.
Tra l’altro, in questo senso, particolare attenzione merita anche la figura dell’accollo, ex art. 1273 c.c., laddove si pensi all’ipotesi in cui l’accollante assuma a titolo gratuito il debito dell’accollato verso il creditore-accollatario, per spirito di liberalità (Cass. 4550/1978; Cass. 861/1992).
Sotto tale profilo, allora, l’art. 1273 c.c., pur ricalcando lo schema tipico del contratto a favore di terzo, ex art. 1411 c.c., impone all’interprete di tener presente l’animus donandi che dovrà assumere significato pregnante ai fini dell’individuazione della disciplina giuridica applicabile, ex art. 1322 c.c., tanto più se si considera il contratto come autoregolamentazione di interessi.
Ad ogni modo, qualificando i contratti posti in essere come negozi giuridici collegati, aventi sostanzialmente la medesima causa, vi sarà un’interdipendenza funzionale tra gli stessi, tale da rendere invalido il contratto con il terzo, per assenza di causa ex art. 1418, II co., c.c. (ovvero errore sulla natura giuridica del contratto ex art. 1429 c.c.), qualora si ritenga invalido “l’atto” di donazione di cosa altrui.
Nei c.d. negozi gratuiti atipici, e cioè nei casi in cui non vi sia uno spirito di liberalità in senso stretto, ma piuttosto un atto donativo per cui si spera di ottenere vantaggi di vario tipo (es. ritorno di immagine), invece, dovrebbe trovare applicazione la disciplina del contratto a favore di terzo, e non della donazione in senso stretto, perché più coerente con la volontà contrattuale e con lo schema giuridico utilizzato.
D’altronde, potrebbero anche sussistere negozi giuridici misti, ove si realizzi la fusione di cause proprie di due contratti tipici (Vd. Cass. 5269/1999; Cass. 7666/1995), dove per individuare la disciplina applicabile bisognerebbe far riferimento alla teoria dell’assorbimento, e cioè del contratto la cui causa è ritenuta nel caso specifico prevalente.
Per quanto attiene alla problematica relativa alla forma del negozio giuridico attuativo della donazione obbligatoria, poi, sembra preferibile optare per la tesi della c.d. simmetria in quanto più rigorosa e coerente, dovendosi, quindi, utilizzare per il negozio giuridico esecutivo la stessa forma utilizzata per il negozio ad esso collegato, tanto più se l’intero iter contrattuale va considerato
come unicum.

Avv. Luigi Viola
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

-Balbi, La donazione, in Tratt. Dir. civ., diretto da G.Grosso e Santoro Passatelli, Milano, 1964;
-Bianca, il contratto, Milano, 2000;
-Bianca, l’obbligazione, Milano, 1993;
-Caccavale, il Divieto dei patti successori, in Successioni e Donazioni, a cura di P. Rescigno, I, pp. 46 ss., 1994;
-Capozzi, Successioni e Donazioni, Milano, 2002;
-Carnevali, Le Donazioni, Tratt. Dir. priv., diretto da P. Rescigno, vol VI, tomo II, pp. 527 ss., 1997;
-Cian-Trabucchi, commentario breve al codice civile, Padova, 2003;
-Di Benedetto, Diritto Civile, 1997;
-Galgano, Diritto Privato, 1994;
-Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2001;
-Lenoci, in “Foro it.”, parte I, p. 1790, 1992;
-Lenzi, la donazione obbligatoria, in Riv. not., pp. 927 ss., 1990;
-Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975;
-Mariconda, Donazione di cosa altrui ed usucapione abbreviata di immobili, in Corr. Giur., fasc. 6, p. 788 ss, 2001;
-Palazzo, Le donazioni, Milano, 2000;
-Torrente, Manuale di diritto privato, Milano, 1997.
Note:
[1] Tale tesi qualifica l’obbligazione naturale come atto giuridico e non come negozio giuridico.
[2] Vd. Anche Trib. Vallo della Lucania, 13 Aprile 1992, n. 187, in Dir. e giur., 1992, p. 525, con nota di Ruggiero.
[3] Vd. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002.
[4] Come già spiegato nell’ambito dell’esposizione della tesi negativa.
[5] Si badi bene, che nel caso di specie il donatario sarebbe terzo avvantaggiato, non l’ alienante.
[6] Diversamente dalla tesi del collegamento negoziale, successivamente esposta.
[7] Cioè donazione effettuata mediante lo schema giuridico ex art. 1411.

Redazione

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