Il Parlamento modifica il rito abbreviato: vediamo in che modo

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E’ stata pubblicata in data 19 aprile del 2019 sulla Gazzetta ufficiale la legge, 12 aprile 2019, n. 33 con la quale sono state modificate alcune delle norme del c.p.p. inerenti il giudizio abbreviato.

Orbene, vediamo in cosa consistono queste modifiche.

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Le modifiche apportate all’art. 438 c.p.p.

L’art. 1, c. 1, lett. a), legge n. 33/2019 rivede l’art. 438 c.p.p. nel seguente modo: “1-bis. Non e’ ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo”.

Tal che ne consegue che, per effetto di questo novum legislativo, non è più possibile accedere a questo rito speciale allorchè il reato contestato sia sanzionato con la pena dell’ergastolo.

Sempre per quanto attiene questa norma procedurale, l’art. 1, c. 1, lett. b) di questa legge, inoltre, dispone che “il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. In caso di dichiarazione di inammissibilita’ o di  rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e  5,  la  richiesta  puo’ essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2»”.

Da ciò ne deriva che, se prima era previsto che, in “caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta poteva essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2” (ai sensi del quale: la “richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422”), adesso ciò è previsto anche nel caso di inammissibilità nonché in relazione all’ipotesi preveduta dall’art. 438, c. 1-bis, c.p.p. (appena esaminata in precedenza).

Le modificazioni apportate all’art. 438 c.p.p., infine, si concludono con quanto sancito dall’art. 1, c. 1, lett. c) della legge n. 33/2019 essendo ivi previsto che “dopo il comma 6-bis e’ aggiunto il seguente: «6-ter. Qualora la richiesta di  giudizio  abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai  sensi del comma 1-bis, il giudice, se all’esito  del  dibattimento  ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442, comma 2”, c.p.p..

Da ciò discende che, nell’ipotesi in cui la richiesta di accedere al rito abbreviato sia inammissibile ricorrendo la condizione ostativa di cui all’art. 438, c. 1-bis, c.p.p. (vale a dire delitti puniti con la pena dell’ergastolo), ove il giudice, una volta conclusa l’istruzione dibattimentale, sia di contrario avviso rispetto alla prospettazione accusatoria, ossia ritenga tali illeciti penali punibili con pena diversa dall’ergastolo, applica la riduzione della sanzione preveduta dall’art. 442, c. 2, c.p.p. (articolo questo che vedremo da qui a breve), ossia la diminuente di pena prevista allorchè si acceda a tale procedimento speciale.

La modifica dell’art. 441-bis c.p.p.

L’art. 2 della legge n. 33/2019 emenda l’art. 441-bis c.p.p. nel seguente modo: “All’articolo 441-bis del codice di  procedura  penale, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell’ergastolo, il  giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa  l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4»”.

Di talché ne deriva che, in caso di nuove contestazioni (esempio: reato nuovo rispetto a quello originariamente contestato) si viene a configurare un delitto punibile con la pena dell’ergastolo, l’ordinanza, con cui in precedenza era stato disposto questo rito speciale, viene revocato anche ex officio (e quindi senza che sia necessaria una richiesta di parte) e viene fissata dall’autorità giudiziaria l’udienza preliminare o, allorchè questa udienza sia stata già fissata, la sua prosecuzione.

Detta norma, inoltre, rinvia in ordine a quanto statuito dall’art. 441-bis, c. 4, c.p.p. il quale, come è noto, statuisce quanto segue: “Se l’imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5[1], e 441, comma 5[2], hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell’articolo 422[3]. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell’articolo 303, comma 2”, c.p.p.[4].

La modifica dell’art. 442 c.p.p.

L’art. 3 della legge n. 33/2019 apporta la seguente emenda all’art. 442 c.p.p.: “Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 442  del codice di procedura penale sono abrogati”.

Tal che ne discende che, rispetto alla normativa previgente, non è più possibile sostituire alla pena dell’ergastolo quella della reclusione di anni trenta e surrogare alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, quella dell’ergastolo.

La modifica dell’art. 429 c.p.p.

L’art. 4 della legge n. 33/2019 dispone la modificazione dell’art. 429 c.p.p. nei seguenti termini: “1. All’articolo 429 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena dell’ergastolo e il giudice da’ al fatto una  definizione  giuridica diversa  da  quella  enunciata  nell’imputazione, tale da rendere ammissibile  il  giudizio  abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l’avviso che l’imputato puo’  chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell’articolo 458»”.

Da ciò deriva che, anche ove la pubblica accusa abbia ritenuto di dover contestare un dato illecito penale come un delitto punibile con l’ergastolo, è comunque consentito al giudice, nell’emettere il decreto che dispose il giudizio, inserire l’avviso che l’imputato puo’ chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione e, nel qual caso, si applica l’art. 458 c.p.p. che, come è risaputo, contempla quanto sussegue: “1. L’imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l’imputato può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice. 2. Il giudice fissa con decreto l’udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3[5] e 5, 441[6], 441-bis[7], 442[8] e 443[9]; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio immediato. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall’imputato a norma dell’articolo 419, comma 5”, c.p.p.[10].

La disciplina transitoria

Per quanto attiene il diritto intertemporale, l’art. 5 della legge n. 33/2019 dispone che le “disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di  entrata in  vigore  della medesima legge”.

Tal che ne discende che detta normativa sarà applicabile solo per i reati commessi successivamente alla sua data di entrata in vigore, vale a dire il 20 aprile del 2019, e non prima.

Conclusioni

Questi sono dunque in estrema sintesi i tratti salienti che connotano questa riforma.

Non resta pertanto che vedere come tale disciplina giuridica sarà applicata in sede giudiziale per comprendere i risvolti pratici, che una legge di questo  genere, comporterà sul piano empirico.

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 [1]Ai sensi del quale: “L’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423” c.p.p..

[2]Secondo cui: “Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l’applicabilità dell’articolo 423” c.p.p..

[3]Per il quale: “1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell’articolo 421, ovvero a norma dell’articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all’assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell’articolo 210 di cui siano stati ammessi l’audizione o l’interrogatorio. 3. L’audizione e l’interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell’ordine previsto dall’articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni. 4. In ogni caso l’imputato può chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l’interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. 4-bis. Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268-ter e 268-quater”, c.p.p..

[4][4]Per cui: “Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento”.

[5]In virtù del quale: “La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3”, c.p.p..

[6]Per cui: “1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423. 2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato equivale ad accettazione del rito abbreviato. 3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati. 4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato, non si applica la disposizione di cui all’articolo 75, comma 3. 5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l’applicabilità dell’articolo 423. 6. All’assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall’articolo 422, commi 2, 3 e 4”, c.p.p..

[7]Secondo il quale: “1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall’articolo 423, comma 1, l’imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie. 1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell’ergastolo, il  giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa  l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4. 2. La volontà dell’imputato è espressa nelle forme previste dall’articolo 438, comma 3. 3. Il giudice, su istanza dell’imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l’integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente. 4. Se l’imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell’articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell’articolo 303, comma 2. 5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l’imputato può chiedere l’ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell’articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall’articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria”.

[8]Secondo cui: “1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti. 1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all’articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell’udienza. 2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. 3. La sentenza è notificata all’imputato che non sia comparso. 4. Si applica la disposizione dell’articolo 426, comma 2”.

[9]Alla luce del quale: “1. L’imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento. 3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. 4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall’articolo 599” c.p.p..

[10]Per cui: “L’imputato può rinunciare all’udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell’udienza. L’atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell’imputato”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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