Spese legali: come vengono ripartite nel procedimento di mediazione

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La gestione della cosa comune nel contesto condominiale è una materia molto articolata che nella maggior parte dei casi genera delle liti per le quali è necessaria la consulenza o l’assistenza di un avvocato. Tale intervento comporta il pagamento delle relative spese legali sia per l’attività stragiudiziale che per quella giudiziale.
Il condominio rientra tra le materie soggette al procedimento di mediazione obbligatoria disciplinata dal decreto legislativo 28/2010. Questo significa che prima di procedere all’instaurazione di un procedimento giudiziario ordinario occorre esperire preliminarmente il procedimento di mediazione civile ai fini del superamento della condizione di procedibilità.
A questo punto la domanda che tutti i condomini si pongono è sempre la stessa:

Chi dovrà pagare le spese legali e come si dovranno ripartire le spese legali nel procedimento di mediazione?

Innanzitutto occorre evidenziare l’esistenza di diversi tipi di liti condominiali:
a) interne relative alle liti tra condomini/condominio e condominio
b) esterne relative alle liti tra il condominio e soggetti terzi.
In una lite interna il condominio si divide in due parti per cui ogni parte sostiene le spese del proprio legale.
Al riguardo la giurisprudenza di merito ha stabilito che in caso di lite fra condominio e condomino non è applicabile l’art. 1132 del codice civile. Nel caso di liti interne al condominio, il condominio si dividerà in due compagini i condomini e/o il condominio che promuovono o subiscono una domanda ed il resto del condominio, inoltre non è possibile imputare le spese di difesa del condominio anche ai condomini che risultano essere controparte, tanto meno le spese imputate al condominio in caso di esito sfavorevole della lite. (Cass. n. 801/1970; Cass. 11126/2006)
Pertanto nel procedimento di mediazione ogni “parte” e/o “centro di interesse” si farà personalmente carico dei compensi del proprio avvocato. Per cui ai condomini/condominio “controparte” non potranno essere addebitate le spese per la difesa del resto del condominio.
In merito occorre evidenziare la possibilità da parte del condominio di promuovere un’azione di risarcimento danni, chiedendo il pagamento delle spese legali, nei confronti dei condomini/condominio “controparte” nel caso in cui quest’ultimi non si presentino in mediazione e venga redatto un verbale di fallita mediazione per mancata presenza.
In una lite esterna i condomini/condominio sosterranno le spese legali ripartite in base ai millesimi di proprietà.
Infine è d’uopo precisare che l’attivazione del procedimento di mediazione richiede il pagamento all’organismo di mediazione incaricato sia un costo fisso, i cosiddetti “diritti di segreteria”, che il pagamento dell’indennità di mediazione il cui importo varia a seconda del valore della domanda.
Il procedimento di mediazione come risaputo è un rimedio alternativo a quello giudiziario e molte volte si riesce ad ottenere un risultato più soddisfacente anche di una sentenza favorevole.
E’ doveroso precisare che vengono riconosciuti dei Crediti d’imposta il cui importo è pari ad € 500,00 in caso di accordo e € 250,00 in caso di mancato accordo.
Questa agevolazione è di fondamentale importanza in quanto i costi della mediazione nella maggior parte dei casi potrebbero essere completamente coperti dal credito d’imposta favorendo l’utilizzo di tale strumento anche nelle controversie in cui la mediazione civile e commerciale non sia obbligatoria.

Testo consigliato

Avv. Coletta Concetta

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