Vincolo paesaggistico ambientale e pareri tecnico discrezionali

Redazione 29/07/10
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Costituisce jus receptum il principio per cui pareri e nulla osta resi, in materia ambientale, dagli organi deputati alla tutela a del vincolo paesaggistico ambientale costituiscono una valutazione di natura tecnico discrezionale, resa cioè in virtù di nozioni ed esperienze di natura tecnico – scientifica applicate alla fattispecie e volta a verificare la compatibilità (o meno) dell’opera edilizia alle esigenze di rispetto delle caratteristiche paesaggistico – ambientali che connotano lo stato dei luoghi oggetto del vincolo.

Nell’esercizio di tale potere l’organo a ciò preposto deve dare contezza del suo operato a mezzo di una motivazione che metta in evidenza l’iter logico seguito per giustificare le proprie conclusioni e valga a rendere il giudizio espresso del tutto congruo.

N. 04591/2010 REG.DEC.

N. 07175/2002 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 7175 del 2002, proposto da:
**************, rappresentato e difeso dagli avv. **************, ****************, con domicilio eletto presso **************** in Roma, viale Giulio Cesare, 14;

contro

Provincia Autonoma di Trento, rappresentato e difeso dagli avv. **************, ******************, ********************, con domicilio eletto presso ******************** in Roma, viale G. Mazzini, N. 11;

nei confronti di

Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. – DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00170/2002, resa tra le parti, concernente INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2010 il Cons. **************** e uditi per la parte appellante l’avv. **************** su delega di ************** e per la parte resistente l’*************************;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

IL Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia di Trento con riferimento ad opere abusivamente realizzate in relazione al recupero di un fabbricato in legno sito in località Cadine del Comune di Trento, di proprietà del sig. **************, con determinazione n.156 del 5/6/2000, assunta sulla scorta del parere reso dalla Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale nella seduta del 4 aprile 2000, ordinava la completa demolizione del manufatto in questione nonché la restituzione in pristino .

L’interessato impugnava innanzi al TRGA di Trento detto provvedimento nonché il citato parere della Commissione provinciale e il parere della Commissione edilizia comunale espresso il 19/6/2000 relativamente alla presentata istanza di sanatoria, deducendone la illegittimità sotto vari profili.

L’adito Tribunale Amministrativo con sentenza n.170/2002 rigettava il proposto ricorso, ritenendolo infondato e tanto, in particolare, sul rilievo dell’abusività dell’opera in area in cui è preclusa l’edificazione e della “non idoneità della tipologia costruttiva all’inserimento nel contesto ambientale”.

Il sig. ******** col ricorso all’esame ha interposto appello avverso la summenzionata sentenza, sviluppando due articolati mezzi con i quali in relazione ai motivi d’impugnazione di primo grado denuncia la erroneità delle statuizioni assunte dal TAR nonché l’insufficiente e comunque difettosa motivazione della sentenza.

Si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Trento che ha contestato la fondatezza del proposto gravame di cui ha chiesto la reiezione.

La causa è passata in decisione all’odierna udienza

DIRITTO

L’appello è infondato.

Ai fini della esatta comprensione della vicenda per cui è causa appare utile focalizzare alcuni elementi di fatto ed altrettanti aspetti del regime urbanistico relativi alla fattispecie all’esame.

Oggetto della controversia è un manufatto, sito in località Stapiana di Cadine del Comune di Trento, con struttura portante in ferro e tamponamenti in assi di legno, delle dimensioni di pianta di ml4,50 x 3,50, di altezza 2,50 ml, posizionato su un basamento in sassi e cls, definito, quanto all’epoca della sua costruzione, sulla scorta degli elementi forniti in sede di sopralluogo della Polizia Municipale del 14 dicembre 1999, “apparentemente di contestuale realizzo”.

Dal punto di vista urbanistico, “la casetta” viene a posizionarsi in zona classificata dal PRG E4, “ a bosco”, soggetta a vincolo paesaggistico –ambientale per la quale vige il divieto assoluto di edificazione, fatta eccezione la possibilità di ristrutturare gli edifici già esistenti in zona.

Va pure precisato che il sig. ******** ha presentato, in data 21/2/2000, ai sensi dell’art.129 della legge provinciale n.22/91 istanza di concessione in sanatoria, inerente il recupero di detto manufatto e che tale domanda è stata respinta, con determinazione del 5/6/2000, dal competente Servizio della Provincia, (alla luce del parere reso dalla Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale), sul rilievo che le “opere abusivamente realizzate contrastano con i rilevanti interessi paesaggistici-ambientali “

Tanto doverosamente premesso, parte appellante col primo motivo di gravame sostiene la tesi che l’intervento edilizio in contestazione è consistito nella mera ristrutturazione e/o recupero di un edificio preesistente, risalente agli anni cinquanta, sicchè nella specie si renderebbe applicabile la previsione di cui all’art.61, comma 3, delle NTA del PRG recante la possibilità di ristrutturazione dei fabbricati preesistenti, con conseguente sanabilità delle opere per cui è causa.

L’assunto non appare condivisibile.

In primo luogo, si osserva come non sia stata affatto accertata l’esistenza in loco di una costruzione risalente agli anni indicati dall’interessato sulla quale si sarebbe operato, a detta dell’appellante , unicamente un intervento di recupero e tanto lo si può evincere dalle risultanze istruttorie depositate a seguito degli incombenti disposti dallo stesso TAR ( relazione del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio del 17/11/2000 e verbale di sopralluogo del 26/2/2001) oltrechè dagli altri elementi di giudizio contenuti nella documentazione pure depositata in giudizio ( vedasi nota del 20 novembre 2000 relativa agli esiti di “verifica aerofotogrammetrie”).

In ogni caso, anche a voler ammettere l’esistenza di una costruzione in loco risalente nel tempo, non è certamente dimostrato che colà esistesse un manufatto esattamente corrispondente a quello che è stato accertato essere stato realizzato in loco al momento dei sopralluoghi degli organi istruttori né è possibile dedurre, con ragionevole certezza, che nella specie sia stata posta in essere una sorta di operazione di semplice “sovrapposizione” di un manufatto ad un altro preesistente, tale da far ritenere che i due manufatti, quello ( eventualmente ) prima esistente e quello dopo realizzato (e qui contestato) siano uguali per dimensioni, caratteristiche planovolumetriche e posizionamento.

Sempre con riferimento alle risultanze istruttorie che connotano la fattispecie, è poi intervenuta la descrizione delle opere effettuata in sede di sopralluoghi secondo la quale la costruzione rivela, quanto alle tecniche costruttive, materiali utilizzati e aspetto esterno, caratteristiche sostanzialmente riferibili ad un organismo sorto in tempi relativamente recenti.

Se così stanno le cose, appare decisivo allora procedere all’accertamento della qualificazione tipologica delle opere edilizie effettuate, così come rilevate dagli organi preposti agli accertamenti in materia, dovendosi dare atto che, pur a voler ammettere una preesistenza edilizia , in realtà nella fattispecie si è dato vita ad un nuovo organismo edilizio, lì dove il quid novi sta significare un qualcosa di diverso che vale comunque ad escludere l’avvenuta esecuzione di un intervento volto semplicemente a ripristinare e ammodernare quanto in precedenza esistente.

Più specificatamente, nella specie, non sono ravvisabili gli elementi della identità della volumetria e della sagoma tra i due manufatti ( quello preesistente e quello attuale) e della non avvenuta alterazione degli elementi strutturali che individuano e qualificano l’edificio preesistente, la sussistenza dei quali costituisce condizione imprescindibile per poter ritenere che si sia in presenza di un intervento di ristrutturazione edilizia ( cfr. Cons. Stato , Sez. IV, 8/10/2007 n.5214).

Neppure è ravvisabile un intervento di restauro e/o di recupero che presuppone la conservazione pressoché in toto del fabbricato, soprattutto come forma ( cfr. **********, Sez IV 12/9/2007 n.4829.) il che non è dato riscontrare nel caso de quo, dal momento che, avuto riguardo allo stato dei luoghi e all’aspetto della costruzione , sono stati apportati degli elementi aggiuntivi alla originaria ( incerta ) struttura.

Collocandosi le opere de quibus al di fuori delle categorie tipologiche della ristrutturazione e del recupero del “vecchio” ( inteso come preesistente) manufatto è evidente che il fabbricato non può giovarsi della normativa di favore di cui al citato art.61 delle NTA ( che consente interventi sulle preesistenti strutture , in via di eccezione alla regola della preclusione di edificazione nella zona a bosco), di talchè sotto tale profilo la realizzazione della costruzione in questione non appare supportata da una legittimante giustificazione.

Vanno, quindi, esaminate le questioni relative alla sanabilità urbanistico-edilizia del manufatto per il quale, stante l’assenza ab origine del titolo ad aedificandum , è stata presentata domanda di sanatoria.

Con le censure dedotte col secondo mezzo d’impugnazione parte appellante punta i suoi strali sul giudizio di non sanabilità posto a fondamento dell’adottato provvedimento demolitorio-ripristinatorio, ritenendo del tutto manchevole la valutazione di non ammissibilità a sanatoria delle opere, lì dove, in particolare, la motivazione di carattere negativo resa dalla Commissione provinciale per la tutela paesaggistica-ambientale si rivelerebbe lacunosa e comunque erronea.

In dettaglio, l’appellante imputa alla Commissione provinciale, di aver effettuato una impropria oltrechè illegittima commistione tra gli aspetti edilizi e paesaggistici della costruzione, emettendo una valutazione basata su un erronea rappresentazione della realtà e senza che ricorressero le condizioni di grave compromissione dell’ambiente pure evidenziate dall’amministrazione.

I dedotti motivi di doglianza si rivelano privi di fondamento.

In via prioritariamente logica, nell’affrontare la questione pure fatta balenare dall’appellante circa la portata dei poteri assegnati alla predetta Commissione, va qui rilevato come la costruzione insiste in area inclusa in zona di PRG classificata a bosco , sottoposta a vincolo di tutela ambientale e per ciò stesso ogni richiesta di rilascio di concessione sanatoria deve necessariamente conseguire il nulla-osta dell’organismo preposto alla tutela del vincolo che nella specie, per quanto attiene alla Provincia di Trento, è da identificare nella Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale ( CTP ) rivelandosi , l’acquisizione del relativo parere, una fase procedimentale del tutto insostituibile ( cfr Cons Stato Sez. VI 3/5/2007 n.1944 ).

Appare all’uopo necessario far rilevare che la predetta Commissione si è pronuncia in base alle prerogative e ai poteri previsti dal Testo Unico delle leggi provinciali inerenti “l’ordinamento urbanistico e tutela del territorio “ , esprimendo la valutazione paesaggistica in relazione ad opere abusive realizzate in assenza delle previste autorizzazioni ; ed è appena il caso di soggiungere che detto organo è investito di funzioni di consulenza inerenti tutti i profili della gestione del territorio secondo una normativa, quella recata dal citato T.U., dettata in applicazione di una nozione unitaria di tutela del territorio che, come peraltro più volte sottolineato dal giudice delle leggi ( vedi sentenze Corte Costituzionale nn. 318 del 1994 e 83 del 1997) comprende gli aspetti urbanistico-edilizi e quelli ambientali-paesaggiostici quali valori e funzioni fra loro consustanziali e interagenti.

Ciò precisato in ordine alla investitura e al ruolo della Commissione in parola e ribadita la obbligatorietà del parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo gravante sul bene anche in relazione a domande di sanatoria ( cfr. **********, ****. VI, 14 febbraio 2007, n.607), costituisce jus receptum il principio per cui i pareri e nulla osta resi in materia ambientale espressi dagli organi deputati alla tutela in questione costituiscono una valutazione di natura tecnico –discrezionale, resa cioè in virtù di nozioni ed esperienze di natura tecnico-scientifica applicate alla fattispecie e volta appunto a verificare la compatibilità o meno dell’opera alle esigenze di rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali che connotano lo stato dei luoghi oggetto del vincolo ( Cfr. **********, Sez IV, 9/4/1999, n.601; idem Sez. VI, 11/4/2006, n..2001) .

Nell’esercizio di un siffatto potere l’organo a ciò preposto deve dare contezza del suo operato a mezzo di una motivazione che metta in evidenza l’iter logico seguito per giustificare le proprie conclusioni e valga a rendere il giudizio reso del tutto congruo e se questa costituisce la regola in generale da applicarsi nell’esercizio del potere assegnato dal legislatore nazionale e/o regionale ( come nella specie ), è indubitabile che nella specie un siffatto principio di legalità e legittimità risulta perfettamente essere stato osservato.

E’ sufficiente procedere alla semplice lettura dell’ampia motivazione riportata nella parte narrativa della stessa determinazione dirigenziale qui impugnata ( opportunamente virgolettata ) per rendersi agevolmente conto come la CTP ha fornito ampia se non esaustiva contezza del proprio operato, con l’esposizione di ragioni in fatto e in diritto che mettono validamente e congruamente in evidenza il giudizio reso, lì dove la valutazione di non compatibilità ambientale ha preso in rassegna tutti gli aspetti dello stato dei luoghi sulla scorta di parametri obiettivi che univocamente inducono ad una delibazione di disvalore paesaggistico e sottraendosi da quale che sia manchevolezza e/o incongruenza logica.

Sulla scorta della documentazione istruttoria illustrativa dei fatti per cui è causa dunque e tenuto conto dell’assenza di vizi di logicità e di insufficienza di motivazione in ordine al parere reso dalla Commissione per la tutela paesaggistico-ambientale , si deve ragionevolmente ritenere che :

l’intervento edilizio in discussione non riguarda il mero recupero di una corrispondente preesistenza ;

le opere realizzate qualificano un organismo edilizio con connotazioni proprie, secondo una tipologia che non rispetta i parametri imposti dall’ambiente naturale in cui sono state inserite;

i lavori oggetto di sanatoria in quanto contrastanti con i rilevanti interessi paesaggistico-ambientali, sono interdetti dalla normativa del piano urbanistico provinciale che prevede per l’area in questione ( a bosco ) una tutela assoluta.

Conclusivamente, gli atti oggetto di contestazione puntualizzano correttamente il carattere abusivo delle opere in rilevo, la non compatibilità ambientale delle stesse e tutto ciò, come sufficientemente posto in evidenza dalla decisione di primo grado qui gravata, costituisce legittima giustificazione delle determinazioni di rigetto della chiesta sanatoria e di irrogazione della sanzione della completa demolizione del manufatto e ripristino dello stato dei luoghi..

Le spese e competenze di causa vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ( Sezione Quarta ), definitivamente pronunziando sull’appello in epigrafe, lo rigetta. .

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 ( tremila ) oltre IVA e CPA. .

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010 con l’intervento dei Signori:

**************, Presidente

***************, Consigliere

*************, Consigliere

****************, Consigliere

****************, ***********, Estensore

 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Redazione

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