Legittimo l’assegno di divorzio in favore della moglie che manteneva il marito durante il matrimonio

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La natura assistenziale dell’assegno di divorzio e l’inadeguatezza dei mezzi della ex moglie, stabilita al momento della decisione, all’esito di una incensurabile e motivata valutazione comparativa, determina l’obbligo in capo al marito, mantenuto durante il matrimonio, di provvedere al tendenziale riequilibrio del tenore di vita dell’avente diritto.

Così, la Suprema Corte con sentenza n. 12077/2013, sostenendo il principio di solidarietà post-coniugale, rigetta il ricorso di un ex marito contro la decisione della Corte d’Appello di Roma, statuendo in favore della ex moglie un assegno di divorzio pari ad €. 3.000,00 mensili, giustificato dai profondi mutamenti economici, favorevoli all’uomo, intervenuti nel lungo periodo intercorso tra la separazione consensuale (1986) e il divorzio (1999).

Ed invero, la condizione economica del marito, studente universitario al momento del matrimonio, preso in carico dalla facoltosa famiglia della moglie, ricco imprenditore al momento del divorzio, grazie al fruttuoso svolgimento dell’attività imprenditoriale del defunto padre, deceduto nel 1988, espressione delle potenzialità lavorativo-reddituale già esistenti durante il matrimonio, nonché di uno sviluppo naturale e prevedibile dell’attività svolta a fianco del suocero, legittima l’assegno di divorzio in favore della ex moglie, vittima di una involuzione della propria capacità economica, causata dalla cessazione della convivenza e tale da determinare una macroscopica sproporzione tra le due condizioni.

In particolare, l’inadeguatezza dei mezzi economici della ex moglie, garantiti durante il matrimonio, in modo pressoché esclusivo, dalle entrate familiari, non più in grado di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, unitamente al positivo accertamento di questa condizione, legittima il diritto all’attribuzione dell’assegno di divorzio, ex art. 5 della l. n. 898/1970 e successive modificazioni, giustificato, altresì, nel periodo anteriore al divorzio, dall’attestata corresponsione da parte del marito, prodigo di elargizioni verso di essa e la figlia, di un non modesto contributo al mantenimento della moglie.

Zecca Maria Grazia

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