Il diritto del minore ad esprimere liberamente la propria opinione con alla guida esperti delegati dal giudice

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Con sentenza n. 11687/2013 gli Ermellini sostengono il valore fondamentale del principio dell’ascolto del minore, mediante esperti delegati dal giudice, censurando l’omessa audizione del fanciullo nelle procedure giudiziarie che lo riguardano, in violazione dell’art. 12 della Convenzione di New York del 20.11.1989, dell’art. 6 Cedu, dell’art. 23 del Reg. CE n. 2001/2003, dell’art. 155 sexies cod. civ., nonché degli artt. 3, 21 e 111 Cost..

In particolare, si rileva che “l’audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano, laddove implichino valutazioni e statuizioni direttamente incidenti sugli aspetti inerenti all’affidamento e alle scelte connessi all’interesse del minore, è obbligatoria” ex art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo, ratificata con legge n. 77 del 2003, salvo che possa arrecare danno al minore stesso.

Ed invero, l’ampiezza del riferimento a tutti i procedimenti che, in qualche misura, riguardano il minore, in quanto parte “sostanziale”, impone l’obbligatorietà dell’audizione anche ai procedimenti di revisione, ex art. 710 c.p.c,, come quello in esame.

Imprescindibile audizione che deve svolgersi in modo tale da garantire l’esercizio effettivo del fanciullo di esprimere liberamente la propria opinione in merito alla vicenda cui è coinvolto, da escludersi solo quando essa risulti manifestamente in contrasto con gli interessi superiori dello stesso.

Le modalità dell’audizione sono affidate alla discrezionalità del giudice, unitamente agli esiti di tale ascolto, che avvalendosi di esperti investiti di una specifica delega, la cui funzione è di informare il minore di tutte le istanze o scelte che lo riguardano, affida loro il compito di acquisirne la volontà, di raccoglierne le opinioni e i bisogni, non essendo sufficiente che venga interpellato o esaminato da soggetti specialisti, ma privi di delega.

Ed è proprio l’assenza di tale specifica delega ai Servizi incaricati all’ascolto del minore che, nel caso in esame, giustifica l’impugnazione, da parte del padre, del provvedimento emesso dalla Corte territoriale che conferma il collocamento del minore, in affido condiviso, presso la madre, cassato dalla prima sezione in quanto non conforme al predetto principio secondo cui l’esperto che procede all’audizione deve essere investito di una specifica delega da parte del giudice competente.

Zecca Maria Grazia

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