Prospettive di riforma in materia di competenza nel diritto di famiglia

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Ambiguità e dubbi interpretativi sulla distribuzione di competenza, lungi dall’attenuarsi, sembrano accrescersi. Pertanto, è auspicabile un rinnovato interesse che è, invece, andato diminuendo progressivamente verso una riforma della giustizia familiare e minorile1, volta ad individuare un organo dotato di giurisdizione per tutte le controversie attinenti.

Il Disegno di legge “Diritti dei conviventi”, recante il n. 1339, presentato al Senato il 20.2.2007, si riferiva a persone, maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, ma non legate da matrimonio2. Sul presupposto di una dichiarazione anagrafica3 contestuale ovvero unilaterale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’altro convivente, scaturivano una serie di diritti patrimoniali, successori, previdenziali, e agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti, e obblighi di assistenza e solidarietà morale e materiale4.

Sarebbe auspicabile la creazione di un vero e proprio Tribunale della Famiglia, che sappia fornire una risposta altamente specializzata ai molteplici problemi che circondano la tutela degli status, dei diritti dei minori e delle relazioni famigliari. Nel marzo del 2009, il Governo aveva annunciato un disegno di legge volto a intervenire in maniera organica in tale materia, mediante la soppressione dei Tribunale per i Minori e l’istituzione del nuovo Tribunale per la famiglia, competente su tutte le materie attualmente ripartite tra T.O. e T.M. A tale annuncio non ha, però,fatto seguito alcuna proposta normativa, avendo tali proposte come unico intento quello di accorpare in capo all’A.G. ordinaria il contenzioso inerente ai figli naturali, estendendo l’operatività del rito camerale. Da più parti si è ritenuto che il necessario correttivo rimane quello dell’adozione di un rito ad hoc per i procedimenti relativi ai figli naturali, ovvero la previsione di un’estensione a tali procedimenti della disciplina processuale dettata per la separazione, in quanto compatibile.

Per quanto concerne, invece, lo spostamento di competenze di cui agli artt. 250, 252, 262, 264, 269, 316, 317-bis c.c., in caso di minori dal T.M. al T.O., ciò comporterebbe un ulteriore appesantimento del carico del T.O. e la devoluzione ad esso di cause la cui finalità preminente di preservare l’interesse del minore può essere raggiunta solo tramite l’intervento di un giudice specializzato. I processi della famiglia sono avvinti da un comune denominatore, id est la presenza di stretti legami di interdipendenza tra le situazioni sostanziali oggetto dell’intervento e della cognizione del giudice: l’interesse del minore funge, invero, da generale criterio guida e consente anche di derogare alle domande proposte dalle parti.

Emerge, quindi, una valenza funzionale della competenza, per la quale l’autorità giudiziaria prescelta in un determinato contesto deve essere abilitata non solamente a pronunciarsi sulla domanda cd. principale, ma anche a statuire sui diversi thema decidenda sollevati in corso di causa. Per dare vita ad una riforma realmente organica ed effettiva le attribuzioni del nuovo organo giudiziario dovrebbero riguardare tutte le controversie che impingono in materia familiare, ponendosi come giudice delle persone e della famiglia, che intervenga nel contenzioso familiare globalmente considerato, anche laddove riguardi unicamente coniugi senza figli.

Uno dei temi maggiormente oggetto di dibattito in ordine a tale progetto è valutare se tali Tribunali per la famiglia debbano configurarsi come sezioni specializzate dei Tribunali ordinari ovvero come organi giudiziari a sé stanti. Al fine di evitare la proliferazione di sezioni specializzate, risulta più agevole, alla luce del divieto posto dall’art. 102, co. 2, Cost., procedere alla costituzione di organi giurisdizionali ex novo. Rispetto alla composizione, l’organo giudicante dovrà essere opportunamente integrato da componenti laici, con una specifica preparazione di carattere psicologico, che opereranno di fianco a giudici togati, selezionati attraverso uno specifico percorso formativo, di modo che gli stessi non appiattiscano del tutto le proprie scelte sulle indicazioni provenienti dai soggetti esterni coinvolti nel giudizio (ad esempio i Servizi Sociali).

Nel corso degli anni si è prospettata una concentrazione di tale competenza in capo al Giudice tutelare, in modo da non gravare il T.O. in composizione collegiale e il T.M. Ciò non appare realizzabile posto che tale organo giudicante è ad oggi concretamente paralizzato da un’innumerevole serie di controversie, ragion per cui sarebbe più opportuno demandare la fase esecutiva allo stesso organo del merito, trattandosi di controversie che presentano un’elevata delicatezza intrinseca. Una volta risolto il problema della competenza, risulta, infine, indispensabile la riorganizzazione dei modelli processuali applicabili, nel rispetto della specificità delle singole fattispecie. Una prima e più agevole soluzione potrebbe essere quella di mantenere una pluralità di modelli di tutela giurisdizionale, differenziati secondo le peculiarità proprie delle fattispecie concrete. Non è percorribile l’idea di adottare come modello generale il rito della separazione e del divorzio, in quanto insuscettibile di applicazione analogica , perché sostanzialmente deputato a soddisfare una tutela contenziosa di cognizione di tipo costitutivo. Non si pongono obiezioni insormontabili circa l’adozione del rito camerale, a condizione che esso sia integrato dai correttivi individuati, così da essere ammantata dalle garanzie insopprimibili del giusto processo. L’atteggiamento dei giudici incaricati di dirimere il contenzioso della famiglia dovrà essere improntato in modo effettivo al rigoroso rispetto delle regole processuali, indispensabili strumenti per la certezza dei diritti, la protezione delle garanzie dell’azione e della difesa5.

Tra i più recenti progetti di legge figura quello presentato il Senato il 1.12.2011, per l’attuazione di sezioni specializzate per tutte le controversie in materia di persone e famiglia, che prevede una disciplina processuale uniforme da utilizzare nelle nuove sezioni in ogni tribunale, ciascuna composta da magistrati togati incaricati della sola trattazione delle questioni di famiglia. Si tende a mantenere l’attuale rito per separazione, divorzio e affidamento naturale, mentre per gli altri procedimenti è prevista l’applicazione dell’attuale rito sommario di cognizione, ex art 702-bis.

Altro tentativo è stato il progetto di legge presentato il 16 dicembre 2011 dall’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia che ha previsto un rito uniforme per tutte le controversie del Libro I c.c., divenuto d.d.l. n. 3266/2012. Il Senato ha approvato con alcune modifiche significative il disegno di legge 2805, sull’unificazione dello stato giuridico di tutti i figli, indipendentemente dalla nascita nel matrimonio o fuori dal matrimonio.

Tale progetto, risultante dall’unificazione dei d.d.l. n. 128, 2051, 2122 e 2836 tornerà alla camera per l’approvazione definitiva. Si tratta di una tappa fondamentale per la costruzione di un sistema giuridico moderno ispirato ai principi di laicità e dell’uguaglianza che eliminerà quelle ingiustizie e quelle ingiustificate disparità di trattamento che ancora permangono in questo settore. Nel disegno di legge manca ancora l’indicazione, però, di quale dovrà essere in futuro il giudice che si occuperà delle controversie sulle persone e sulla famiglia, anche se un ordine del girono votato dal Senato impegna il Governo a favorire il buon esito dell’iter di riforma ordinamentale mediante l’istituzione del “tribunale per la persona e le relazioni familiari” di cui però in questa riforma ancora non si parla. Pertanto permane ancora una distribuzione delle competenze tra T.M. e T.O. : segnatamente, resta al T.M. l’area civile concernente principalmente i procedimenti de potestate e quelli di adozione, mentre tutte le controversie relative all’affidamento e al mantenimento dei figli vedono il trasferimento di competenza al T.O. Non possiamo che giudicare positivamente l’approvazione di questo disegno di legge, dal momento che si pone in linea con le prospettive di riforma indicate dall’avvocatura nel suo complesso.

 

1 DOGLIOTTI, “Tribunale della famiglia”, op. cit.

2 Parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, ai sensi dell’art. 1 d.d.l. sopra menzionato.

3 La centralità delle dichiarazioni anagrafiche è confermata dalla sanzione penale per il caso di falsità e dalle sanzioni civilistiche della nullità degli atti conseguenti e della ripetibilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 2033 c.c.

4 DE MARZO, “Brevi considerazioni sul disegno di legge in tema di DICO”, in Foro It. 2007, p. 61.

5 DANOVI, “Il riparto delle competenze tra giudice minorile e giudice ordinario: il Tribunale unico della famiglia”, op. cit.

Galati Alessandra

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