Modalità di presentazione della cauzione provvisoria – art. 75 del codice dei contratti – combinato disposto con art. 209 – richiesta di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ – garanzia sprovvista di tale clausola – in assenza di adeguata prescrizione della lex specialis va accettata
Settori speciali: in caso di silenzio da parte della lex specialis, deve essere accettata una fideiussione provvisoria priva della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ da parte del garante
Con il secondo motivo di ricorso, l’esponente afferma che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara, avendo presentato una garanzia difforme da quanto previsto dall’art. 75, comma 4, del codice dei contratti pubblici.
Tale disposizione stabilisce che la garanzia presentata dal concorrente deve prevedere espressamente, tra l’altro, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ., per effetto del quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale nel solo caso in cui le istanze nei confronti del debitore siano state proposte nel termine decadenziale di due mesi.
La fideiussione prodotta dal raggruppamento aggiudicatario prevedeva, invece, che le eventuali richieste di adempimento dovessero pervenire nel termine di quindici giorni, pena l’inefficacia della garanzia.
Si è già rilevato, peraltro, che l’art. 75 del codice non trova diretta applicazione nei “settori speciali”, ma nei soli casi e nei limiti in cui sia stato fatto oggetto di espresso richiamo dalla legge di gara.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la lettera d’invito (nella parte rubricata “busta B – cauzione provvisoria”) non richiamava integralmente il quarto comma dell’art. 75 citato, ma la sola previsione inerente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, e non faceva menzione della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 cod. civ.
Tale rilievo è sufficiente a dimostrare l’infondatezza del motivo di gravame, senza necessità di verificare se la fideiussione presentata dal raggruppamento aggiudicatario fosse effettivamente difforme dalle previsioni dell’art. 1957 cod. civ.
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