Disegno di legge n. 800, d’iniziativa dei senatori Meduril, Cozzolino, Crinò, Battaglia Antonio, Bevilacqua, Semeraro, D’Ippolito, Vitale, Pellicini, Curto, Demasi, Grillotti, Zappacosta, Tofani, Gentile, Degennaro, Trematerra e Nocco, comunicato alla Pr
Art. 1.
1. Chiunque, mediante violenza, minacce, suggestioni o con qualunque altro mezzo, condizionando e coartando la formazione dell’altrui volontà, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere o limitare la libertà di agire, la capacità di autodeterminazione e quella di sottrarsi alle imposizioni altrui, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
2. Costituisce aggravante se tramite i mezzi indicati al comma 1, la vittima è indotta a compiere atti lesivi o pericolosi per la propria o per l’altrui integrità fisica o psichica.
3. Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a dieci anni di reclusione.
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