Il Consiglio di presidenza dovrà scegliere tra il riconoscimento della “pari dignità” dei giudici tributari e la conservazione di anacronistici privilegi. All’esame del plenum dell’Organo di governo dei giudici tributari la proposta interpretativa della

sentenza 05/01/06
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Prot.14633/05/CDP????????????
?? Nella seduta del???20 dicembre 2005???composto come da verbale in
pari data;???????????????

? ?udito il Relatore Cons. Mario CICALA ? Presidente della Commissione II ? Ufficio Studi e Documentazione ? in ordine alla nota del 14 novembre
2005 con la quale il Presidente dell?Associazione Magistrati Tributari ?
Sezione Regionale della Toscana chiede di conoscere l?interpretazione
che questo Consiglio di Presidenza ritiene di? dare al cosiddetto
?emendamento Salerno? di cui alla Legge Finanziaria 2006;
in proposito si ritiene di dover svolgere le seguenti considerazioni:
?? Di certo, il pi? rilevante dei nodi posti dalla legge 248/2005 ?
costituito dalla sopravvivenza o meno nel nuovo sistema della
?esclusiva? per i posti di presidente di commissione e di sezione
sancita, in favore dei? ?magistrati ordinari, ovvero amministrativi o
militari, in? servizio o a riposo?, dall?art. 3 del D. Legs.? 545/1992.


?? Ed? appare quanto meno opportuno che il? Consiglio si? pronunci sul
punto con chiarezza, prima di? procedere, come impone la legge 248/2005,
alla elaborazione ed approvazione dei ?criteri di valutazione ed i
punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 44-ter, allegate al decreto 546/1992,
tenendo conto delle attitudini, della laboriosit? e della diligenza di
di? ciascuno di essi?.

??? Sembra infatti? propedeutico alla approvazione delle ?tabelle?
stabilire quale sia la reale funzione delle tabelle stesse: se
disciplineranno concorsi aperti in cui? tutti i giudici tributari (in
possesso dei requisiti di cui agli artt. 3, 4, 5 del D: legs. 546/1992)
possono aspirare a qualsiasi incarico; oppure invece se disciplineranno
concorsi che, almeno per quanto attiene alle funzioni direttive e
semi-direttive, continueranno ad essere ?concorsi riservati?, cui
possono cio? partecipare solo soggetti? in possesso di qualifiche
particolari, e la cui idoneit? ? pertanto presunta.
??? Il? Consiglio ritiene? che la scelta vada? collocata all?interno di una
visione sistematica e d?insieme nella evoluzione dello ?status? dei giudici tributari.

?
??? Nel testo originario del D. Legs.? 545/1992 i giudici tributari non
costituivano un corpo omogeneo, ma erano frazionati in base al titolo
professionale che giustificava la loro nomina. E questa divisione si
rifletteva nel Consiglio di Presidenza, ove met? dei seggi era riservato
ai presidenti di commissione o di sezione (tutti appartenenti alle
categorie indicate dall?art. 3);? a costoro spettava anche la Presidenzadel Consiglio (con il? conseguente potere di determinare l?esito delle
votazioni in caso di parit? di voti). Ed ? appena il caso di notare come
la legge 324/2000 abbia invece voluto la pari dignit? dei singoli
giudici e dunque la omogeneit? del corpo giudiziario.
?? Questa opzione legislativa in favore della pari dignit? dei giudici
tributari in sede di? composizione ed elezione del CPGT? viene a trovare
il suo logico compimento con un?analoga scelta nella interpretazione del? ?nuovo?? art. 11.


??? Scelta che trova sostegno in? una puntuale norma? della nuova legge.
Invero la tesi secondo cui oggi, almeno in sede di concorso ?interno?,
deve essere consentito in linea di principio a tutti i magistrati
tributari di concorrere per qualsiasi funzione, ? sorretta dalla ?nuova?
disposizione secondo cui i bandi per ogni incarico o funzione (anche
direttiva) debbono essere ?portati a conoscenza di tutti i componenti
delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni
svolte?. Previsione che sarebbe inutile e quasi derisoria ove imponesse
di comunicare bandi di concorso a persone che questi concorsi non
possano partecipare.


?? Alla soluzione accolta non sembra sia di ostacolo il richiamo all?art. 3
del D. Legs. 545/1992 contenuto nel gi? citato art. 9 (cui a sua volta
rinvia l?art. 11). Ci? in quanto l?art. 9 richiama l?art. 3 (assieme
agli artt. 4 e 5) unicamente al fine di disciplinare la compilazione di
elenchi di candidati fra cui il Consiglio di Presidenza operer? la sua
scelta, ed in questi elenchi debbono essere iscritti anche i giudici
tributati in possesso dei titoli di cui agli artt. 4 e 5.
?? La legge ha cio? compiuto una bipartizione nel sistema dei concorsi: vi
sono concorsi ?interni? riservati ai giudici tributari gi? in servizio
che intendano chiedere il trasferimento ad altra sede o ad altre
funzioni; e vi sono ben distinti? concorsi ?esterni? con cui si provvede
esclusivamente? al reclutamento di nuovi giudici tributari che coprano
gli uffici? ?rimasti vacanti dopo l’espletamento dei concorsi? del primo
tipo.? Nei concorsi ?interni? ? coerente e logico che entri in gioco,
come condizione legittimante alla partecipazione, soltanto la qualifica
di giudice tributario (accompagnata dal possesso di uno dei titoli
professionali che dal 1996 sono requisito inderogabile per la nomina a
giudice tributario). E assumano un ruolo specifico ed incisivo ?le
attitudini, la laboriosit? e la diligenza? dimostrate nell?esercizio
delle funzioni di giudice tributario.


?? La scelta cos? compiuta? utilizza appieno la potenzialit? riformatrice
della legge e conduce a termine il cammino verso la formazione di un
unico corpo di giudici tributari, collocati tutti su un piano di pari
dignit?.
?? Non sembra esagerato affermare che con questa disposizione nasce una
nuova figura di giudice tributario. E sorgono per il Consiglio nuove
responsabilit? e nuovi impegni.


?? In particolare, la scelta dei presidenti di commissione e di sezione non
potr? pi? poggiare su? una sorta di ?idoneit? presunta? ricavabile dal
possesso di uno ?status? nella giustizia ordinaria, amministrativa e
contabile, richieder? invece una specifica valutazione. Ed il Consiglio
nell?esercizio dei suoi compiti dovr?, se? del caso, mostrarsi capace di
dichiarare la inidoneit? di un giudice tributario a ricoprire incarichi
particolarmente delicati, proprio alla luce dei criteri di? ?attitudini,
laboriosit? e diligenza?, cui la nuova normativa attribuisce un ruolo
fondamentale.
?? Questa ovvia considerazione appare idonea a superare le obbiezioni di
chi teme che i concorsi ?aperti? consentano l?accesso alle funzioni
direttive di soggetti inidonei.


?? Infine appare logico osservare che la riforma sottolinea l?importanza di
quelle iniziative di formazione comune dei giudici tributari che possano
meglio sviluppare una comune cultura della giurisdizione, e accrescere
la professionalit? di ciascuno dei magistrati tributari.

?? Un cenno appare necessario per esaminare una delle obbiezioni che sono
state sollevate contro l?interpretazione della legge 248/2005 che si
ritiene di accogliere.


?? Alcuni hanno espresso la convinzione che tale interpretazione verrebbe
travolta dalla giurisprudenza amministrativa.

Sarebbe, per altro, paradossale che il Consiglio di Presidenza? si
?autosconfiggesse? acquietandosi ad una interpretazione della legge che
segnerebbe una grave sconfitta delle tesi che il Consiglio? stesso ha
sempre, almeno a parole, sostenuto. E? infatti evidente che se la legge
248/2005 avesse confermato la divisione dei giudici tributari in due
?ordini?, questa conferma a 13 anni di distanza dalla emanazione del D.
Legs. 545/1992,? avrebbe il sapore della definitivit?.
?? Per quanto attiene poi alle possibili vicende giudiziarie, ? evidente
come le prospettive siano profondamente diverse a seconda che la tesi
della ?pari dignit?? sia sostenuta dall?organo di governo autonomo dei
giudici tributari, o se invece il Consiglio si costituisse in giudizio
argomentando? contro questa tesi.


??? Del resto, quando il Consiglio di Presidenza si ? schierato contro i
colleghi che avevano ottenuto la corresponsione della ?indennit?
giudiziaria?, si ? detto che questa posizione responsabile avrebbe
consentito di acquisire una credibilit?, ?spendibile? in altre
circostanze. Sembra che una di queste circostanze sia finalmente venuta.
??? Si deve infine rilevare che legittimati ad impugnare i concorsi
?interni? di cui venisse dichiarato vincitore un soggetto privo dei
requisiti di cui all?art. 3 del D, Legs. 545/1992 sarebbero solo i
legittimi partecipanti e detto concorso. E quindi non ? affatto da
escludere che il Consiglio possa procedere senza obbiezioni a numerose
nomine, creando cos? una situazione di ?fatti compiuti?.

?? Tali sono le considerazioni che la Commissione II ritiene di formulare
in ordine all?interpretazione richiesta dall?AMT sulla tematica sopra
evidenziata sulle quali?? il Presidente della Commissione II
riferisce in Consiglio.

sentenza

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