Liberi sospesi: estinzione della pena dopo cinque anni

Il Ddl AC 2812 introduce una nuova causa di estinzione della pena per i liberi sospesi: dopo cinque anni senza decisione sulla misura alternativa, la pena può estinguersi, con limiti ed esclusioni.

Scarica PDF Stampa Allegati

Presentato un disegno di legge volto a introdurre una causa di estinzione della pena in casi particolari (i c.d. “liberi sospesi”): vediamo in cosa consiste. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Scarica il testo in PDF

leg.19.pdl_.camera.2849.19PDL0187940-1.pdf 216 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Liberi sospesi: chi sono e perché il legislatore vuole intervenire


È stato recentemente presentato innanzi alla Camera dei Deputati un disegno di legge, e segnatamente il disegno di legge AC 2812, con cui si vuole intervenire in riferimento alla “condizione
dei cosiddetti «liberi sospesi»” (Relazione di accompagnamento del disegno di legge riguardante il disegno di legge AC 2812 (“Introduzione dell’articolo 173-bis del codice penale, in materia di estinzione della pena detentiva in casi particolari”), in camera.it, p. 1), vale a dire quelle “persone che, essendo state condannate con sentenza definitiva a una pena detentiva non superiore a quattro anni, o a sei anni se tossicodipendenti o alcooldipendenti, beneficiano della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena ai sensi dell’articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale e restano in attesa, spesso per un periodo di molti anni, della decisione del tribunale di sorveglianza sulla richiesta di accesso a una misura alternativa alla detenzione” (ibidem, p. 1).
Dunque, a fronte di tale stato delle cose, con siffatto progetto normativo si vuole ovviare ad esso, nei termini che vedremo da qui a breve, con l’introduzione, in seno al codice penale, di una disposizione legislativa, vale a dire l’art. 173-bis cod. pen., intitolato “Estinzione della pena detentiva in casi particolari”.
Scopo del presente è pertanto quello di esaminare cosa contempla siffatto precetto normativo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Pena estinta dopo cinque anni: il nuovo termine per il tribunale di sorveglianza


L’art. 173-bis cod. pen., così come concepito dall’art. 1 del disegno di legge AC 2812 (unico articolo preveduto dal progetto normativo qui in esame), prevede innanzitutto al primo comma che, quando “l’esecuzione della pena sia stata sospesa ai sensi dell’articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale, la pena si estingue qualora, entro cinque anni dalla data di presentazione dell’istanza di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non sia intervenuta la decisione del tribunale
di sorveglianza”.
Tal che, per effetto di una previsione di legge di questo genere, nell’intenzione dei firmatari del presente progetto normativo, si vuole “porre un limite temporale certo alla fase di sospensione dell’esecuzione della pena conseguente alla presentazione di un’istanza di misura alternativa alla detenzione da parte del condannato” (Relazione di accompagnamento del disegno di legge riguardante il disegno di legge AC 2812 (“Introduzione dell’articolo 173-bis del codice penale, in materia di estinzione della pena detentiva in casi particolari”), in camera.it, p. 2), essendo per l’appunto disposto, come appena visto, che, “nel caso in cui la pena da eseguire sia stata sospesa ai sensi dell’articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale[1], la pena stessa si estingue qualora, entro cinque anni dalla data di deposito dell’istanza di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non sia intervenuta la decisione del tribunale di sorveglianza” (ibidem, p. 2 e p. 3).
Ciò posto, si deve infine fare presente che la decisione di fare decorrere il termine quinquennale dal giorno del deposito dell’istanza di applicazione della misura alternativa “risponde all’esigenza di garantire un equilibrio tra l’interesse pubblico all’esecuzione della pena e il diritto del condannato a non rimanere indefinitamente in una condizione di incertezza giuridica” (Relazione di accompagnamento del disegno di legge riguardante il disegno di legge AC 2812 (“Introduzione dell’articolo 173-bis del codice penale, in materia di estinzione della pena detentiva in casi particolari”), in camera.it, p. 3).

3. Quando il termine quinquennale si sospende per responsabilità del condannato


Il comma secondo sempre di questo art. 173-bis, a sua volta, nel disporre che il “termine previsto dal primo comma non decorre durante il periodo in cui il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza è sospeso o rinviato per causa imputabile al condannato”, fa sì che la decorrenza “quinquennale” prevista dal primo comma (appena esaminata in precedenza) non ricorra durante la sospensione o il rinvio per causa imputabile al condannato (e non quindi per altre circostanze) del procedimento pendente innanzi al Tribunale di sorveglianza.

4. Recidivi e delinquenti abituali: chi resta escluso dall’estinzione della pena


Al terzo comma è invece enunciato che si “applica la disposizione di cui all’articolo 172, settimo comma”, cod. pen., il quale, com’è noto, stabilisce quanto sussegue: “L’estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole”.
Ebbene, la scelta di rendere applicabile quanto previsto da tale comma, anche in relazione alla disposizione codicistica qui in rassegna, è stata fatta dipendere dalla necessità di assicurare una “coerenza sistematica con l’istituto dell’estinzione della pena” (Relazione di accompagnamento del disegno di legge riguardante il disegno di legge AC 2812 (“Introduzione dell’articolo 173-bis del codice penale, in materia di estinzione della pena detentiva in casi particolari”), in camera.it, p. 3).

5. Nuova condanna entro cinque anni: quando l’estinzione viene revocata


Al quarto comma, infine, è enunciato che l’“estinzione della pena è revocata di diritto qualora il condannato riporti un’altra condanna alla reclusione per un delitto non colposo commesso nei cinque anni successivi al decorso del termine di cui al primo comma”.
Ordunque, si è voluta introdurre una revoca di questo genere al “fine di evitare effetti premiali ingiustificati e di salvaguardare le esigenze di tutela della collettività” (Relazione di accompagnamento del disegno di legge riguardante il disegno di legge AC 2812 (“Introduzione dell’articolo 173-bis del codice penale, in materia di estinzione della pena detentiva in casi particolari”), in camera.it, p. 3), essendo stato ritenuto che, operandosi in tal guisa, si “coniuga l’obiettivo di razionalizzare e rendere effettivo il sistema dell’esecuzione penale con il rispetto dei princìpi di responsabilità individuale, prevenzione e sicurezza, nel pieno rispetto dei valori costituzionali” (ibidem, p. 3).

6. Stop alle attese indefinite: ora la parola passa al Parlamento

 
Queste sono in sostanza le novità che connotano il disegno di legge qui in esame.
Non resta quindi di “vedere” se tale progetto normativo verrà approvato, così com’è, da ambedue i rami del Parlamento.

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Note


[1] Ai sensi del quale: “Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall’articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 dello stesso testo unico. L’avviso informa altresì che, ove non sia presentata l’istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l’esecuzione della pena avrà corso immediato. Con l’avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento