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Indice
- 1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione per omessa risposta ai motivi di appello
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: dissesto: squilibrio economico-patrimoniale progressivo e aggravamento irreversibile dell’esposizione debitoria a danno dei creditori
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1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione per omessa risposta ai motivi di appello
La Corte di Appello di Roma, in riforma di una sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale della medesima città, assolveva l’imputato dal delitto bancarotta fraudolenta documentale contestatole al capo A dell’imputazione provvisoria, e confermata la penale responsabilità per il delitto di cui all’art. 223 legge fall., contestatole per aver cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società attraverso operazioni dolose, rideterminava la pena, inflitta dal giudice di prime cure, nella misura ritenuta di giustizia.
Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per omessa risposta ai motivi di appello, con riferimento alla situazione contabile che, a suo avviso, non avrebbe potuto consentire di ritenere che la società versasse in stato di dissesto. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il “dissesto” è altro rispetto allo “stato di insolvenza” e ne rappresenta un “quid minus” che si sostanzia in una “situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d’atto dell’impossibilità di proseguire l’attività, può comportare l’aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l’inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori»” (Sez. 5, 25/05/2011 n. 32899); il “dissesto” può preludere all’”insolvenza”, di cui costituisce una componente come in ambito di cerchi concentrici, e si traduce in essa nel momento in cui la crisi economico-finanziaria e patrimoniale della società diviene irreversibile.
3. Conclusioni: dissesto: squilibrio economico-patrimoniale progressivo e aggravamento irreversibile dell’esposizione debitoria a danno dei creditori
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come vada interpretato il dissesto in materia di reati fallimentari.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che il dissesto, distinto e concettualmente antecedente allo stato di insolvenza, costituisce un quid minus rispetto a quest’ultimo e si configura come una situazione di squilibrio economico-patrimoniale progressivo e ingravescente che, ove non adeguatamente fronteggiata o arrestata mediante la cessazione dell’attività, può preludere all’insolvenza, identificandosi con quest’ultima, quando la crisi economico-finanziaria e patrimoniale dell’impresa diviene irreversibile, con conseguente aggravamento del danno per la massa dei creditori.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba comprendere cosa significhi siffatto termine.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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