Presentato un disegno di legge recante modifiche al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice e alla legge 14 novembre 2012, n. 203, in materia di ricerca delle persone scomparse: vediamo in cosa consiste. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Persone scomparse, perché serve una nuova disciplina
- 2. Denuncia di scomparsa: trasmissione immediata alla Procura e video entro 48 ore
- 3. Nasce il fascicolo per le persone scomparse: cos’è e come funziona
- 4. Ricerche urgenti, dati digitali e ruolo dei familiari: le nuove regole operative
- 5. Nessun nuovo costo per lo Stato: la clausola di invarianza finanziaria
- 6. Una riforma attesa, ma l’iter parlamentare è ancora aperto
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1. Persone scomparse, perché serve una nuova disciplina
È stato recentemente presentato innanzi alla Camera un disegno di legge recante modifiche al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice e alla legge 14 novembre 2012, n. 203, in materia di ricerca delle persone scomparse, vale a dire il progetto normativo A.C. 2909.
Orbene, va prima di tutto rilevato come sia stato concepito un disegno di legge di questo genere, stante il fatto che “molte denunce di scomparsa finiscono nel registro degli atti non costituenti reato (modello 45), privo di effettivi poteri investigativi, mentre altre vengono forzatamente inquadrate come reati al solo fine di attivare strumenti d’indagine non altrimenti disponibili” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge A.C. 2909, recante modifiche al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice e alla legge 14 novembre 2012, n. 203, in materia di ricerca delle persone scomparse, in camera.it, p. 1).
Difatti, nell’obiettivo dei presentatori di siffatto disegno di legge, vi è proprio quello “di colmare questo vuoto normativo” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge A.C. 2909, recante modifiche al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice e alla legge 14 novembre 2012, n. 203, in materia di ricerca delle persone scomparse, in camera.it, p. 1), nel senso di “non prevede[re] nuove fattispecie di reato, non irrigidi[re] i procedimenti penali, non determina[re] nuovi oneri a carico della finanza pubblica, ma (…) introdu[cendosi] [unicamente] uno strumento semplice e razionale, già adottato da altri Paesi europei, quale il fascicolo per le persone scomparse, ossia un fascicolo autonomo, distinto dal registro delle notizie di reato, che consente di avviare ricerche tempestive e strutturate anche in assenza di una notizia di reato” (Ibidem, p. 1 e p. 2).
Ebbene, in tale ottica, si pone tale progetto di legge, che consta di quattro articoli.
Scopo del presente scritto è pertanto quello di “vedere” cosa prevedono codeste disposizioni legislative. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Denuncia di scomparsa: trasmissione immediata alla Procura e video entro 48 ore
L’art. 1, co. 1, disegno di legge A.C. 2909, nel disporre che all’“articolo 1 della legge 14 novembre 2012, n. 203, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4–bis. L’ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia ne trasmette immediatamente copia alla procura della Repubblica competente per territorio per l’apertura del fascicolo per le persone scomparse ai sensi dell’articolo 335-sexies del codice di procedura penale e per gli ulteriori adempimenti di competenza. 4–ter. All’atto della ricezione della denuncia l’ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia stessa procede, quale accertamento urgente ai sensi dell’articolo 354 del codice di procedura penale, all’acquisizione, senza ritardo e, comunque entro quarantotto ore, delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati pertinenti ai luoghi e agli orari dell’allontanamento. L’attività di accertamento di cui al primo periodo è obbligatoria ed è eseguita anche in assenza di specifici indizi di reato. Dell’avvenuta acquisizione delle registrazioni di cui al primo periodo è data immediata comunicazione al prefetto e alla procura della Repubblica competente per territorio»”, fa sì che sia modificato siffatto articolo, attraverso il concepimento di “due innovazioni: da un lato, l’obbligo per l’ufficio di polizia di trasmettere immediatamente la denuncia di scomparsa alla procura della Repubblica, affinché possa aprire il nuovo fascicolo per le persone scomparse; dall’altro lato, l’obbligo di acquisire entro quarantotto ore le immagini degli impianti di videosorveglianza utili, trattandolo come atto urgente e non più facoltativo” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge A.C. 2909, recante modifiche al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice e alla legge 14 novembre 2012, n. 203, in materia di ricerca delle persone scomparse, in camera.it, p. 3).
3. Nasce il fascicolo per le persone scomparse: cos’è e come funziona
L’art. 2, co. 1, disegno di legge A.C. 2909 statuisce quanto segue: “1. Nel titolo II del libro V della parte seconda del codice di procedura penale, dopo l’articolo 335-quinquies è aggiunto il seguente: «Art. 335-sexies. – (Fascicolo per le persone scomparse) – 1. Ai fini del presente codice, si intendono:
a) per “persona scomparsa”, chiunque risulti essersi allontanato dalla propria abitazione o dal luogo di dimora abituale, in circostanze tali da far ritenere che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la sua vita, incolumità o libertà personale ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 novembre 2012, n. 203; b) per “familiari della persona scomparsa”, il coniuge o la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i discendenti, gli ascendenti e i fratelli nonché le altre persone legate alla stessa da comprovati legami affettivi o di convivenza risultanti dagli atti. 2. Ricevuta la denuncia di scomparsa, la procura della Repubblica provvede, senza ritardo, alla formazione di un fascicolo, denominato “fascicolo per le persone scomparse”, distinto dal registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335. 3. Il fascicolo per persone le scomparse è finalizzato esclusivamente allo svolgimento
di attività urgenti di ricerca della persona scomparsa e di conservazione delle fonti di prova, anche in assenza di una notizia di reato, secondo le modalità di cui all’articolo 113-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice. 4. Nel fascicolo per le persone scomparse sono annotate tutte le attività di ricerca e di indagine compiute dalle forze di polizia, dalla prefettura e dagli altri soggetti istituzionali coinvolti, con aggiornamento costante delle operazioni. 5. Nell’ambito del fascicolo per le persone scomparse il pubblico ministero può autorizzare e delegare l’acquisizione urgente di prove e dati utili alla localizzazione della persona scomparsa, compresi le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, i tabulati telefonici, i dati telematici e informatici nonché le testimonianze e le sommarie informazioni. 6. L’attività di acquisizione di cui al comma 5 comprende: a) gli atti urgenti e obbligatori finalizzati alla conservazione delle fonti di prova soggette a rischio di alterazione o dispersione, cui provvede senza ritardo l’ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia, anche ai sensi dell’articolo 354 del presente codice, dandone immediata comunicazione al pubblico ministero e senza necessità di autorizzazione del giudice; b) gli atti di acquisizione di dati personali a carattere riservato, compresi i dati concernenti il traffico telefonico e telematico non ancora conservati da parte dei fornitori, l’accesso ai contenuti digitali, i dati di geolocalizzazione in tempo reale e ogni trattamento idoneo a incidere significativamente sui diritti fondamentali della persona, che sono eseguiti previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero con atto motivato, nel rispetto dei princìpi di necessità, proporzionalità e adeguatezza. 7. Qualora emergano elementi integranti una notizia di reato, il pubblico ministero iscrive immediatamente gli atti e gli elementi inseriti nel fascicolo per le persone scomparse nel registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335. 8. Il fascicolo per le persone scomparse è chiuso solo in caso di ritrovamento della persona scomparsa o di accertamento del decesso della stessa, con obbligo di comunicazione al prefetto, al Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e ai familiari. Il pubblico ministero procede, almeno ogni due anni, alla verifica della persistenza delle esigenze di conservazione degli atti contenuti nel fascicolo per le persone scomparse, disponendo, ove necessario, la limitazione o l’oscuramento dei dati personali ivi contenuti non più indispensabili ai fini della ricerca».”.
Tal che, per effetto di siffatto innesto normativo, si “introduce il nuovo articolo 335-sexies del codice di procedura penale, che istituisce il fascicolo per le persone scomparse, distinto dal registro delle notizie di reato, finalizzato a consentire alla procura della Repubblica di coordinare e dirigere da subito le attività di ricerca e di conservazione delle prove anche quando non vi sono ancora elementi
che integrano un’ipotesi di reato” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge A.C. 2909, recante modifiche al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice e alla legge 14 novembre 2012, n. 203, in materia di ricerca delle persone scomparse, in camera.it, p. 3).
Dal canto suo, invece, il comma secondo di questo articolo 2 interviene sull’art. 335 cod. proc. pen., che, com’è noto, regolamenta il registro delle notizie di reato, nei seguenti termini: “«3-quater. La formazione del fascicolo per le persone scomparse di cui all’articolo 335-sexies non costituisce di per sé iscrizione nel registro delle notizie di reato, salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo 335-sexies».”.
Quindi, alla luce di codesta aggiunta normativa, si verrebbe a precisare che la formazione del fascicolo per le persone scomparse di cui all’articolo appena citato non costituisce, di per sé, elemento in grado di determinare l’iscrizione nel registro delle notizie di reato, ad eccezione di quanto statuito dall’art. 335-sexies, co. 7, cod. proc. pen. che, come appena visto, stabilisce che, qualora emergano elementi integranti una notizia di reato, il pubblico ministero iscrive immediatamente gli atti e gli elementi inseriti nel fascicolo per le persone scomparse nel registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335 cod. proc. pen..
4. Ricerche urgenti, dati digitali e ruolo dei familiari: le nuove regole operative
L’art. 3 del disegno di legge A.C. 2909, nel disporre che, dopo “l’articolo 113 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: «Art. 113-bis. – (Fascicolo per le persone scomparse) – 1. Nel fascicolo per le persone scomparse istituito ai sensi dell’articolo 335-sexies del codice sono raccolti gli atti relativi alle attività urgenti di ricerca e di ricostruzione degli ultimi movimenti della persona scomparsa nonché gli elementi acquisiti dalla polizia giudiziaria ai fini della tutela dell’incolumità e della localizzazione della stessa. 2. Le attività previste dal presente articolo sono svolte ai soli fini della ricerca della persona scomparsa e non costituiscono indagini preliminari ai sensi del codice, ferme restando le disposizioni che impongono l’immediata iscrizione della notizia di reato quando ne ricorrono i presupposti. 3. La polizia giudiziaria, su disposizione del pubblico ministero o di propria iniziativa nei casi di urgenza, procede senza ritardo agli accertamenti necessari alla localizzazione della persona scomparsa, ivi comprese, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, l’acquisizione di registrazioni degli impianti di videosorveglianza, di dati e informazioni digitali e l’assunzione di sommarie informazioni da persone informate sui fatti. Degli atti compiuti è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero per l’inserimento nel fascicolo per le persone scomparse. 4. I familiari della persona scomparsa o il loro difensore possono presentare me morie e segnalazioni, fornire elementi utili alle ricerche e chiedere l’esecuzione di specifiche attività di ricerca. Essi possono altresì ottenere informazioni sullo stato delle operazioni, nei limiti della compatibilità con la riservatezza delle attività svolte e con l’eventuale pendenza di procedimenti penali connessi. 5. Il fascicolo per le persone scomparse rimane aperto fino alla localizzazione della
persona scomparsa ovvero fino all’apertura di un procedimento penale per reati connessi alla scomparsa della stessa. In tale ipotesi, gli atti utili sono acquisiti nel procedimento penale, ferma restando, comunque, la possibilità di proseguire le attività di ricerca nell’ambito del fascicolo medesimo fino al ritrovamento della persona o all’accertamento del suo decesso»”, fa sì che sia introdotta siffatta norma codicistica attuativa “che regola nel concreto il funzionamento del fascicolo per le persone scomparse, specificando gli atti di ricerca che possono essere svolti, il ruolo della polizia giudiziaria e il diritto dei familiari di fornire informazioni e ricevere aggiornamenti compatibili con gli eventuali procedimenti penali in corso” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge A.C. 2909, recante modifiche al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice e alla legge 14 novembre 2012, n. 203, in materia di ricerca delle persone scomparse, in camera.it, p. 3).
5. Nessun nuovo costo per lo Stato: la clausola di invarianza finanziaria
L’art. 4, co. 1, disegno di legge A.C. 2909, infine, “reca la clausola di invarianza finanziaria” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge A.C. 2909, recante modifiche al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice e alla legge 14 novembre 2012, n. 203, in materia di ricerca delle persone scomparse, in camera.it, p. 3), essendo ivi sancito quanto segue: “Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
6. Una riforma attesa, ma l’iter parlamentare è ancora aperto
Questa sono quindi le novità che connotano il disegno di legge qui in commento.
Non resta dunque che attendere di verificare se siffatto progetto normativo verrà approvato, così com’è, da ambedue i rami del Parlamento.
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