Con il provvedimento prot. n. 171016/2026 dell’8 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole procedurali per la presentazione delle istanze di consulenza giuridica previste dall’articolo 10-octies dello Statuto dei diritti del contribuente. Si tratta di un passaggio applicativo rilevante, perché consente di dare concreta operatività al nuovo istituto introdotto nel quadro della riforma fiscale e destinato a fornire chiarimenti interpretativi su questioni tributarie di interesse generale.
Il provvedimento disciplina, in particolare, i soggetti legittimati, gli uffici competenti, le modalità di presentazione, l’istruttoria, i termini procedimentali e la pubblicazione delle risposte. L’obiettivo è rendere uniforme la gestione delle istanze e garantire maggiore certezza nei rapporti tra amministrazione finanziaria e categorie di contribuenti rappresentate da enti, associazioni e ordini professionali. Per approfondire questa materia, abbiamo preparato il corso “Processo tributario – Tecniche difensive, vizi della sentenza e impugnazioni”.
Indice
- 1. Chi può chiedere la consulenza giuridica
- 2. La mappa degli uffici competenti
- 3. Presentazione solo telematica e niente bollo
- 4. La dichiarazione sui controlli in corso
- 5. Istruttoria, integrazioni e rinuncia
- 6. Risposta motivata e pubblicazione online
- Formazione per i professionisti
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1. Chi può chiedere la consulenza giuridica
Una delle principali precisazioni riguarda il perimetro soggettivo dell’istituto. L’istanza può essere presentata esclusivamente dai soggetti indicati dall’articolo 10-octies dello Statuto del contribuente, anche se non residenti.
Il provvedimento chiarisce che, per “enti pubblici”, devono intendersi i soggetti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, con esclusione dei soggetti di diritto privato diversi da quelli espressamente previsti dalla norma. La precisazione assume rilievo perché delimita l’accesso alla consulenza giuridica, distinguendola dagli strumenti ordinari utilizzabili dal singolo contribuente.
Nelle motivazioni viene richiamato anche il decreto legislativo n. 192/2025, che ha eliminato il generico riferimento agli enti privati, confermando una lettura restrittiva della legittimazione.
2. La mappa degli uffici competenti
Il provvedimento individua con precisione gli uffici destinatari delle istanze. Le Direzioni regionali sono competenti per le istanze presentate da associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici territoriali, enti locali e organi periferici delle amministrazioni statali operanti nell’ambito regionale.
La competenza è determinata in base al domicilio fiscale del soggetto istante. Sono invece indirizzate alla Divisione Contribuenti le istanze presentate da soggetti non residenti, amministrazioni centrali dello Stato, enti pubblici di rilevanza nazionale, rappresentanze nazionali di associazioni sindacali e di categoria e organi istituzionali nazionali degli ordini professionali.
Se l’istanza viene inviata a un ufficio non competente, l’ufficio ricevente la trasmette a quello corretto. In questo caso, però, il termine per la risposta decorre dalla data di ricezione da parte dell’ufficio competente, che deve essere comunicata all’istante.
3. Presentazione solo telematica e niente bollo
L’istanza di consulenza giuridica deve essere redatta in forma libera, è esente da bollo e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante o da un procuratore generale o speciale.
Quanto alle modalità di presentazione, il provvedimento ammette soltanto canali telematici. L’invio può avvenire tramite posta elettronica certificata oppure mediante un servizio telematico reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Per i soli soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario in Italia, è ammessa anche la posta elettronica ordinaria all’indirizzo indicato nell’Allegato A.
Questa impostazione rafforza la tracciabilità del procedimento e consente di individuare con certezza la data di ricezione dell’istanza e degli eventuali documenti successivi.
4. La dichiarazione sui controlli in corso
Elemento centrale dell’istanza è la dichiarazione del legale rappresentante circa l’assenza, alla data di presentazione, di attività di controllo in corso o non ancora definite sulla medesima questione interpretativa.
Il provvedimento specifica che rientrano in questa categoria, ad esempio, verifiche fiscali dell’Agenzia o della Guardia di finanza, avvisi di accertamento, accertamenti con adesione non perfezionati, questionari, controlli formali, richieste di rimborso e istanze di autotutela.
La previsione mira a evitare che la consulenza giuridica venga utilizzata per interferire con procedimenti già avviati o per ottenere un pronunciamento su questioni già oggetto di attività amministrativa.
5. Istruttoria, integrazioni e rinuncia
Sul piano procedimentale, l’Agenzia può invitare l’istante a regolarizzare l’istanza quando mancano requisiti sanabili. L’invito deve essere comunicato entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente, mentre l’istante ha trenta giorni per provvedere.
Se la documentazione allegata non consente di fornire risposta, l’ufficio può chiedere una sola volta un’integrazione documentale. In questo caso, l’istante deve trasmettere i documenti entro sessanta giorni oppure spiegare le ragioni della mancata produzione.
La mancata regolarizzazione o integrazione nei termini comporta la presa d’atto della rinuncia all’istanza. Resta comunque possibile, per l’istante, rinunciare espressamente durante la pendenza dell’istruttoria.
6. Risposta motivata e pubblicazione online
La risposta dell’Agenzia deve essere scritta e motivata. I termini procedimentali sono sospesi dal 1° al 31 agosto e, se scadono di sabato o in giorno festivo, slittano al primo giorno successivo non festivo.
Le risposte alle istanze ammissibili saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate secondo i criteri già previsti per interpelli e consulenze giuridiche. La Divisione Contribuenti, inoltre, assicura il monitoraggio delle risposte rese dalle Direzioni regionali, con l’obiettivo di garantire uniformità applicativa.
Il provvedimento, quindi, non introduce soltanto regole formali, ma costruisce una procedura destinata a incidere sulla qualità del dialogo interpretativo tra amministrazione finanziaria e soggetti rappresentativi degli interessi collettivi.
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