Rapina impropria e omicidio: le Sezioni Unite sull’aggravante

Le Sezioni Unite chiariscono quando, nella rapina impropria con morte della vittima, si applica l’aggravante del nesso consequenziale.

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Le Sezioni unite chiariscono se, in caso di rapina impropria, tentata o consumata, con violenza che abbia causato la morte della persona offesa, è configurabile, rispetto all’omicidio volontario, l’aggravante del nesso teleologico: vediamo in che modo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -SS. UU.pen.- sentenza n. 16114 del 27-11-2025 (dep. 4-05-2026)

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Indice

1. La vicenda processuale e i ricorsi in Cassazione


La Corte di Assise di Torino aveva dichiarato gli imputati responsabili dei reati di cui ai capi 1), riqualificato come tentata rapina impropria ugualmente aggravata, 2), 3), riqualificato come riferito ad arma comune da sparo, nonché 4) e 5), unificati dal vincolo della continuazione, condannandoli alla pena dell’ergastolo, con isolamento diurno per la durata di anni uno, assolvendolo dal reato sub 6), perché il fatto non sussiste, e dal reato sub 7), per non aver commesso il fatto, nonché aveva, inoltre, dichiarato costoro responsabili dei reati di cui ai capi 1), riqualificato come sopra, e 2), unificati dal vincolo della continuazione, e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod. pen. in regime di prevalenza sulle circostanze aggravanti concorrenti, li aveva condannati alla pena di anni sedici di reclusione, assolvendoli dal reato di cui al capo 3), perché il fatto non costituisce reato, fermo restando che, oltre ad adottare le statuizioni conseguenziali, siffatta Corte aveva condannato entrambi gli imputati anche al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, assegnando a ciascuna una provvisionale quantificata in Euro 300.000,00.
Ciò posto, a seguito degli appelli del Pubblico ministero e degli accusati, la Corte di Assise di Appello, in parziale accoglimento degli appelli prospettati da quest’ultimi, aveva escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 576, primo comma, n. 1, cod. pen. con riferimento al reato di omicidio volontario aggravato, rideterminando la pena irrogata ad uno di essi, per i reati di cui ai capi 1), 2) 3), 4) e 5), in anni trenta di reclusione, eliminando la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna; nel resto (e, quindi, anche quanto alla condanna dell’altro alla pena di anni sedici di reclusione) la prima decisione era stata confermata.
Ebbene, avverso codesta decisione proponevano ricorso per Cassazione, sia il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino, che gli imputati.
In particolare, la pubblica accusa prospettava i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 576, primo comma, n. 1, in relazione all’art. 628, secondo comma, cod. pen.; 2) l’erronea applicazione dell’art. 116 cod. pen..
Precisato ciò, a sua volta, una delle difese adduceva le susseguenti doglianze: 1) violazione degli artt. 438, comma 6-ter, e 442 cod. proc. pen., nonché 24 Cost.; 2) l’apparenza della motivazione in ordine al rigetto del motivo riguardante l’omesso deposito di una consulenza medico legale; 3) erronea applicazione degli artt. 628, secondo comma, nn. 1 e 3-bis, 575, 576, primo comma, n. 1, cod. pen., e il vizio della motivazione, anche per travisamento della prova, quanto all’affermazione di responsabilità dell’imputato; 4) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta credibilità di un testimone e ai riscontri alla sua deposizione; 5) violazione dell’art. 575 cod. pen. e manifesta contraddittorietà della motivazione in merito alla prova dell’elemento soggettivo del reato di omicidio; 6) violazione dell’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. e la mancanza o apparenza della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della c.d. “minorata difesa“.
Ciò posto, l’altro accusato, per il tramite del suo difensore, formulava i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 192e 530 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione circa la valutazione degli elementi posti a base della conferma dell’accertamento della responsabilità dell’imputato; 2) violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché vizio della motivazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Il contrasto giurisprudenziale sul nesso consequenziale


La Prima sezione penale, assegnataria dei suddetti ricorsi, rilevava come essi ponessero una questione oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità, quanto all’applicazione della circostanza aggravante del nesso teleologico o consequenziale con riferimento al delitto di omicidio, nel caso in cui esso concorra con quello di rapina impropria, tentata o consumata, e ne rimetteva, ai sensi dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen., la decisione alle Sezioni Unite.
Nel dettaglio, codesta Sezione osservava come su siffatta questione vi fossero degli orientamenti in contrasto.
Più nel particolare, secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza prevalente, è configurabile la circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. nel concorso fra rapina impropria e omicidio volontario, non può essere letto in senso meramente meccanicistico dal momento che, proprio perché individua i confini della violenza esercitata per la configurazione del reato di rapina impropria rispetto a quella ulteriore (la sola idonea a realizzare il delitto contro la persona), questa circostanza aggravante evidenzia la maggior riprovevolezza etica e la più alta pericolosità sociale di chi agisca in rapporto finalistico con l’ulteriore reato di rapina impropria; per tale ragione, sollecita l’adesione alla tesi secondo cui la predetta circostanza aggravante, essendo esterna al reato, non è assimilabile al rapporto, tutto interno alla fattispecie (in questo caso) di rapina, tra gli elementi costitutivi della stessa con riferimento alla violenza adoperata immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità, evidenziando che ciò non comporta alcuna duplicazione sanzionatoria.
Sarebbe quindi inapplicabile, per tale filone interpretativo, il principio di specialità, giacché esso viene in rilievo soltanto in presenza di un rapporto di continenza tra le fattispecie previste dalle norme concorrenti, con verifica da effettuarsi attraverso il confronto strutturale tra le fattispecie astratte rispettivamente configurate: pertanto, la differenza dell’elemento materiale che consente di configurare il concorso dei reati in esame determina anche quel quid pluris di elemento finalistico che non può essere contenuto nel reato-fine e che risulta, invece, idoneo a collegare il reato-mezzo al reato-fine.
L’applicazione del principio di specialità al caso in esame, secondo la declinazione adottata dall’orientamento contrastato, comporterebbe invece un effetto definito “anomalo”, poiché si determinerebbe l’assorbimento dell’elemento accidentale del reato di omicidio, tale da comportare conseguenze sanzionatorie più severe, da parte di un altro elemento della fattispecie di rapina, sanzionata con minore gravità, in contrasto con il principio generale secondo cui il principio di specialità comporta l’applicazione della disciplina più grave.

3. La decisione delle Sezioni Unite: aggravante configurabile


Le Sezioni unite, dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (ossia se, in caso di rapina impropria tentata o consumata, in cui la violenza abbia cagionato la morte della persona offesa, rispetto al delitto di omicidio volontario sia configurabile l’aggravante del nesso teleologico, ai sensi degli artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen., deducendosi al contempo che la medesima questione si pone anche con riguardo ai delitti di rapina impropria, tentata o consumata, e lesioni personali volontarie aggravate ex artt. 585, primo comma, 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen.), esaminato talune doglianze enunciate nei ricorsi suesposti, enunciava gli orientamenti nomofilattici formartisi in subiecta materia.
In particolare, si osservava a tal riguardo prima di tutto che l’orientamento, che appariva essere numericamente prevalente, ritiene, in riferimento al delitto di omicidio volontario, la configurabilità della circostanza aggravante del nesso teleologico o consequenziale, ex artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen., con il delitto di rapina impropria ex art. 628, secondo comma cod. pen., consumata o tentata, quando la violenza che integra quest’ultima abbia cagionato la morte della persona offesa, dovendo escludersi la configurabilità di un concorso apparente di norme in ipotesi da risolvere applicando il criterio di specialità posto dall’art. 15 cod. pen., essendo stato, in proposito, affermato che, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni oggetto dell’impossessamento, abbia cagionato la morte della persona offesa, la circostanza aggravante prevista dall’art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., contestata in relazione al reato di omicidio, non può ritenersi assorbita nel reato di rapina, non sussistendo incompatibilità giuridica tra il reato di rapina impropria e la predetta aggravante quante volte la violenza esercitata dall’agente risulti esorbitante rispetto a quella idonea a configurare la rapina (Sez. 1, n. 18116 del 21/03/2017).
Secondo questo orientamento, pertanto, il dolo specifico del delitto di rapina impropria esaurirebbe la sua funzione nell’ambito di tale fattispecie, contenendo l’estensione della rilevanza penale dell’esercizio della violenza, mentre la circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. svolgerebbe la funzione di collegare le due autonome fattispecie di reato, tra di loro non sovrapponibili, di rapina impropria ed omicidio, fermo restando come sia dedotto come tale conclusione sarebbe ineludibile, atteso che oggetto del dolo specifico della rapina impropria non è la violenza in quanto tale, ma solo quella strumentale alla commissione del reato; qualora, invece, l’azione violenta ecceda, per livello massimo di intensità, il limite necessario ad integrare la rapina impropria, la condotta criminosa genera conseguenze ulteriori, non contenibili nella fattispecie della rapina impropria, ed autonomamente rilevati per la legge penale: “in altri termini, mentre la modalità violenta della condotta rapinosa non spiega autonoma rilevanza processuale quando non supera la soglia di intensità indispensabile a concretizzare tale azione criminosa, laddove trasmoda nell’omicidio e concretizza una figura di reato coesistente con quella della rapina impropria…, determina un’autonoma rilevanza del nesso di collegamento teleologico tra i due delitti, in alcun modo assimilabile al rapporto esistente tra gli elementi costitutivi della fattispecie della rapina” (Sez. 1, n. 18116 del 21/03/2017)
Sempre alla stregua di siffatto approdo ermeneutico, l’affermazione che, quando la rapina impropria (consumata o tentata) per un verso, e l’omicidio (consumato o tentato) per l’altro, risultano collegati dal nesso teleologico o consequenziale, essendo stato perpetrato il delitto contro la persona “per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato”, la configurazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. non produce una duplicazione suscettibile di generare un fenomeno di concorso apparente di norme coesistenti, regolato dall’art. 15 cod. pen., in quanto il dolo specifico del delitto di rapina impropria esaurisce la sua funzione all’interno di tale fattispecie, mentre il nesso consequenziale opera al di fuori di essa, poiché aggrava il reato contro la persona a causa del suo collegamento funzionale con il delitto contro il patrimonio, è stata condivisa, tra le altre, da Sez. 1, n. 46869 del 25/05/2022; Sez. 1, n. 13012 del 18/12/2019; Sez. 1, n. 21730 del 05/02/2019”, fermo restando che, nel solco del medesimo orientamento, era reputata meritevole di menzione Sez. 1, n. 21411 del 27/03/2019, riguardante una fattispecie peculiare (il concorso di reati si era verificato tra una rapina impropria ed un omicidio preterintenzionale), in relazione alla quale si è, peraltro, ribadito che l’esistenza del corrispondente nesso tra reato-fine e reato-mezzo impone di ritenere applicabile la corrispondente circostanza aggravante, non emergendo alcuna duplicazione della “valutazione della finalità di conseguire il profitto del reato o la sua impunità attraverso la violenza, trasmodata nell’omicidio preterintenzionale, integrante sia l’elemento psicologico del delitto di rapina impropria sia il contenuto dell’aggravante teleologica”, poiché la funzione della circostanza aggravante de qua consiste nel collegare “due autonome fattispecie, tra loro non sovrapponibili, rappresentate dalla rapina impropria e dall’omicidio preterintenzionale”.
Chiarito ciò, dopo essere ribadito come la medesima questione si sia posta anche con riguardo al rapporto fra il delitto di rapina impropria, tentata o consumata, e quello di lesioni personali volontarie aggravate ex artt. 585, primo comma, 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen., si faceva presente che una disamina particolarmente approfondita e puntuale di essa si rinviene in Sez. 2, n. 36901 del 22/09/2011, per la quale, qualora si determini la compresenza delle due fattispecie di reato, risulta evidente che il delitto di lesioni risulta strumentale alla commissione del delitto di rapina impropria, e ciò determina la rilevanza della citata circostanza aggravante, non potendo prospettarsi la duplicazione della valutazione del fatto che la violenza posta in essere sarebbe animata dal fine dì conseguire, da un lato, il risultato del reato, dall’altro, l’impunità, ed integrerebbe, ad un tempo, l’elemento psicologico del delitto di rapina impropria e dell’aggravante teleologica, in quanto “oggetto del dolo specifico della rapina impropria è la violenza non purché sia, ma nei limiti di efficienza delle percosse; qualora l’azione trasmodi quel livello legale massimo di intensità (segnalato dall’assorbimento del reato di percosse a fronte della persistenza del reato di lesioni) genera conseguenze ulteriori, non contenibili nella fattispecie “rapina impropria”, e perciò in tesi autonomamente rilevanti per la legge penale”.
Nel dettaglio, la decisione precisa che “l’intenzione rilevante nella prima figura (rapina impropria) non può essere assimilata alla ragione per cui insieme al primo reato se ne commette un secondo, quando tale ragione sia specificamente considerata dalla legge nella sua penale offensività”. Per tale ragione, si conclude che la modalità violenta della condotta non spiega autonoma rilevanza quando non supera la soglia delle percosse; tuttavia, quando essa trasmoda nelle lesioni personali, e concretizza, pertanto, una figura di reato autonoma e coesistente con quella della rapina impropria, si determina, con la sussistenza del secondo reato, l’autonoma rilevanza del nesso di collegamento teleologico tra i due delitti, che non può in alcun modo essere assimilato al collegamento tra gli elementi della fattispecie “rapina impropria” che ne integrano il dolo specifico, dall’altro, chiarisce che tali elementi giuridici integrino qualificazioni desunte da una unica condotta materiale non può ritenersi determinare una duplicazione di valutazione dello stesso fatto: “A questa conclusione osta un limite sistematico, evidenziato nella regola sull’assorbimento della violenza nella più ampia fattispecie della rapina impropria con assorbimento del delitto di percosse da un lato, e sulla opposta regola nel caso di lesioni dall’altro: la considerazione di insieme delle due regole evidenzia infatti come lo stesso fatto possa determinare l’autonomo apprezzamento di più figure di reato; a tal punto, nulla si oppone a che si consideri anche il nesso teleologico tra tali autonomi reati. In altre parole, è dalla sussistenza del reato-mezzo e del reato-fine per come integrati dall’unico fatto materiale che deve trarsi la logica conseguenza derivante da quel rapporto quando sussunta in una specifica norma di legge: come l’art. 61, primo comma, n. 2 cod. pen. Come la coesistenza dei due reati non si pone in contrasto con l’art. 15 cod. pen., allo stesso modo non può ritenersi tale contrasto quando i due reati sono apprezzati nell’oggettivo rapporto finalistico che li connette”.
Chiarito ciò, si notava oltre tutto che, in seguito, Sez. 2, n. 9865 del 22/01/2021, nell’aderire all’orientamento appena menzionato, ha osservato che, per ritenere integrata la violenza richiesta dall’art. 628, secondo comma, cod. pen., la condotta deve essersi concretata nelle percosse di cui all’art. 581 cod. pen., il cui secondo comma stabilisce che la norma incriminatrice prevista dal primo comma non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato; quando, al contrario, la violenza esercitata dall’agente presenti un quid pluris rispetto alle percosse, avendo cagionato alla persona offesa una malattia nel corpo o nella mente, si configura, accanto al delitto di rapina impropria, l’ipotesi di delitto di cui all’art. 582 cod. pen. fermo restando che, in adesione a tale orientamento, dopo aver ribadito che i delitti di rapina e lesioni personali sono legati da un nesso teleologico o consequenziale quando il secondo sia realizzato per portare a compimento od occultare il primo, o per conseguire o assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di esso oppure l’impunità in ordine ad esso (non essendo di ostacolo alla configurazione di tale nesso la considerazione che si realizzerebbe una duplicazione di valutazione della sussistenza del fine di conseguire il risultato del reato o l’impunità, integrando tale fine sia l’elemento psicologico del delitto di rapina impropria che quello della predetta aggravante), si è osservato che il dolo specifico del delitto di rapina esaurisce la sua funzione entro i confini di tale fattispecie e consiste nello scopo di assicurare per sé o per altri il possesso della cosa sottratta o l’impunità mediante la realizzazione di una violenza circoscritta alle percosse, mentre la circostanza aggravante del nesso teleologico o consequenziale lega due autonome fattispecie di reato, non sovrapponibili: commesso il delitto di rapina impropria, se la violenza trasmoda nelle lesioni personali, si configurano due fattispecie di reato, eventualmente legate dall’aggravante teleologica secondo lo schema del mezzo e del fine, sicché l’intenzione rilevante ai fini della configurazione della rapina impropria non può essere sovrapposta alla ragione per la quale, commesso un reato, se ne realizzi un altro (in tal senso, con espressioni analoghe o, comunque, non dissimili fra loro, Sez. 2, n. 27040 del 17/06/2025; Sez. 2, n. 10965 del 08/01/2025; Sez. 2, n. 37048 del 15/09/2022).
Ordunque, oltre a quanto sin qui esposto, le Sezioni unite rilevavano come, nell’ambito dell’orientamento, andassero altresì segnalate decisioni emesse, anche in epoca meno recente, con riferimento al concorso di condotte antigiuridiche che si determina quando la violenza sia stata esercitata, per assicurarsi il possesso della cosa oggetto del reato di rapina o l’impunità, nei confronti di un pubblico ufficiale, al fine di opporglisi mentre compie un atto di ufficio, oppure di costringerlo ad omettere un atto del proprio ufficio anteriormente all’inizio della sua esecuzione, ed abbia ecceduto le percosse, cagionandogli lesioni personali, il che veniva compiuto nei seguenti termini: “È stato, ad esempio, configurato il concorso tra rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, quest’ultime aggravate dalla connessione teleologica, ritenendosi privo di rilievo il fatto che reato-mezzo e reato-fine fossero integrati dalla stessa condotta materiale (Sez. 2, n. 26435 del 31/05/2005, omissis, Rv. 232004 – 01); si è poi osservato che la resistenza a pubblico ufficiale assorbe solo quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, ma non gli atti che, esorbitando da tali limiti, cagionino lesioni personali in danno dell’interessato, sicché le lesioni personali volontarie concorrerebbero con la resistenza a pubblico ufficiale e, se l’atto di violenza, con cui l’agente abbia consapevolmente prodotto le lesioni, non risulta fine a sé stesso, ma è stato posto in essere per resistere al pubblico ufficiale, si realizza il presupposto dell’aggravante della connessione teleologica ex art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. (Sez. 6, n. 27703 del 15/04/2008, omissis, Rv. 240880 – 01; conforme, più recentemente, Sez. 5, n. 3117 del 29/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285846 – 02). Successivamente, Sez. 6, n. 32703 del 17/04/2014, omissis, Rv. 260321 – 01 ha ritenuto che, quando la violenza esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale per costringerlo ad omettere un atto del proprio ufficio anteriormente all’inizio della sua esecuzione, integrante il reato di cui all’art. 336 cod. pen., ecceda il fatto di percosse e volontariamente provochi lesioni personali in danno dell’interessato, sussiste il concorso tra la violenza o minaccia a pubblico ufficiale e le lesioni, queste ultime aggravate della connessione teleologica, non rilevando il fatto che reato-mezzo e reato-fine siano integrati dalla stessa condotta materiale; da ultimo, Sez. 2, n. 14376 del 06/02/2025, omissis, Rv. 287822 -01 ha ribadito che il delitto di rapina impropria concorre con quello di resistenza nel caso in cui la violenza esercitata nei confronti del pubblico ufficiale, onde opporglisi nel mentre compie un atto dell’ufficio, ecceda la soglia delle percosse funzionali alla realizzazione dell’azione predatoria, configurandosi altresì, con riguardo al delitto contro la pubblica amministrazione, l’aggravante della connessione teleologica, atteso che non assume rilievo la circostanza che il delitto-fine e il delitto-mezzo siano integrati dalla stessa condotta materiale”.
Precisato pure tale aspetto di ordine ermeneutico, per quanto invece riguarda l’orientamento contrario, emerso – in assoluta prevalenza – con riferimento ai rapporti tra rapina impropria, tentata o consumata, ed omicidio volontario, tentato o consumato, ed in origine espresso da Sez. 1, n. 10708 del 18/05/1982, risultando poi compiutamente enunciato da Sez. 1, n. 12359 del 01/06/1990, Rv. 185315 – 01 e Sez. 1, n. 5189 del 18/03/1996, con esso si postula che, “in applicazione della regola generale stabilita dall’art. 15 cod. pen. e del principio per cui lo stesso fatto non può essere valutato a carico del medesimo soggetto più volte, la violenza o minaccia adoperata dopo la sottrazione di una cosa mobile altrui, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità, è elemento costitutivo della rapina impropria, di cui all’art. 628, secondo comma, cod. pen., valutato dal legislatore per configurare tale fattispecie di reato e pertanto, non può essere valutata una seconda volta a titolo di circostanza aggravante del nesso teleologico prevista dall’art. 576, primo comma, n. 1, in relazione all’art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen.”.
In effetti, per tale indirizzo ermeneutico, ferma la configurabilità del concorso formale di reati – essendo evidente che l’omicidio tentato o consumato non è assorbito dalla rapina impropria, e viceversa -, il principio di specialità imporrebbe di ritenere assorbita nel delitto di rapina impropria la circostanza del nesso consequenziale che aggrava il delitto contro la persona, in quanto la volontà dell’agente di assicurarsi il bene sottratto o di garantirsi l’impunità usando violenza rientrerebbe, di per sé, quale elemento costitutivo, nella struttura del delitto di rapina impropria: le due disposizioni coinciderebbero sia quanto alle modalità commissive, sia quanto al finalismo della condotta, e detta coincidenza andrebbe necessariamente valorizzata, posta la natura soggettiva dell’aggravante, che, se applicata, duplicherebbe l’effetto sanzionatorio già compreso nella rapina impropria, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, facendosene conseguire da ciò come sussisterebbe, quindi, un rapporto di genere a specie tra la fattispecie circostanziale e l’art. 628, secondo comma, cod. pen., in virtù del quale quest’ultima incorporerebbe l’elemento intenzionale in cui si sostanzia l’art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., poiché la finalità di assicurarsi il provento criminoso o l’impunità si esaurisce nel dolo specifico che integra la rapina impropria.
Oltre a ciò, si faceva per di più presente che, nel medesimo senso, si sono pronunciate Sez. 1, n. 42371 del 16/11/2006, e Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, che hanno ribadito l’operatività, in termini di inapplicabilità per assorbimento dello stesso fatto, del principio di specialità, pervenendo all’affermazione che, una volta accertata la volontà del soggetto (di assicurarsi l’impunità con violenza sulla persona), così da assumerla come elemento costitutivo della rapina impropria, tale volontà non potrebbe essere nuovamente valutata nella previsione sanzionatoria per il delitto di violenza contestualmente commesso, fermo restando che, anche più recentemente, l’orientamento è stato ribadito da Sez. 1, n. 33117 del 11/05/2022, (in fattispecie di rapina impropria in abitazione sfociata nell’omicidio, perpetrato al fine di garantirsi l’impunità) e Sez. 1, n. 37070 del 04/04/2023 (in fattispecie di tentata rapina impropria, commessa mediante attacco con esplosivo al sistema bancomat di un istituto bancario, e tentato omicidio, aggravato dal nesso consequenziale).
Orbene, come rilevato nella decisione qui in commento, le citate decisioni hanno concordemente ritenuto che, in tema di rapina impropria, ove la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, determini la morte della persona offesa, la circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all’art. 61, primo comma, n. 2), cod. pen., è assorbita nel delitto per il principio di specialità, attesa la coincidenza, tra le fattispecie, sia quanto alla modalità commissiva dell’uso della violenza che quanto all’elemento finalistico dell’aver agito allo scopo di assicurarsi il profitto del reato o l’impunità.
In particolare, la prima ha evidenziato che “l’aggravante del nesso finalistico tra omicidio e rapina va mantenuta in ipotesi di rapina “propria”, commessa immediatamente dopo l’omicidio, posto che in tal caso il delitto di omicidio si configura come reato-mezzo e viene commesso “per eseguire” la rapina ad esso posteriore fermo restando che, in ina simile evenienza, l’unico profilo di potenziale “assorbimento” riguarda una delle modalità commissive (la violenza, ricorrente nel caso concreto in modo ambivalente), ma ciò che rileva ai fini dell’aggravante è essenzialmente il profilo soggettivo (l’aver previamente deliberato l’omicidio a scopo di rapina) e la coincidenza di modalità commissive non è di tale entità da determinare un reale fenomeno di assorbimento dell’aggravante; ben diverso sarebbe il caso dell’omicidio (consumato o tentato) commesso “immediatamente dopo” l’impossessamento (rapina impropria) ed al fine di assicurarsi l’impunità: “in detta seconda ipotesi, ad essere in parte coincidenti (tra il reato concorrente e l’aggravante dell’omicidio) non sono solo le modalità commissive (la violenza) ma soprattutto il finalismo dell’azione (violenza per assicurarsi l’impunità), aspetto che finisce con essere incriminato – illegittimamente – due volte, la prima quale elemento costitutivo della rapina impropria, la seconda come elemento che caratterizza l’aggravante del delitto di omicidio”.
Ferma restando la configurabilità di entrambi i delitti, per tale approdo interpretativo, non potrebbe quindi ritenersi configurabile, quanto all’omicidio, l’aggravante finalistica, poiché detto elemento sarebbe già ricompreso nella struttura del reato di rapina; andrebbe, pertanto, preferita “l’interpretazione che valorizza la coincidenza – tra le due disposizioni in rilievo – tanto della modalità commissiva (uso di violenza) che soprattutto del finalismo (assicurarsi l’impunità), posta la natura soggettiva dell’aggravante, che andrebbe, ove applicata, a duplicare un effetto sanzionatorio – già compreso nel delitto di rapina impropria – in modo non consentito (con bis in idem sostanziale)”.
Oltre a ciò, si è, infine, osservato che il parametro della “esorbitanza della violenza” introdurrebbe un requisito non previsto dall’art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., che aggrava l’omicidio se quest’ultimo sia finalizzato alla commissione di altro delitto, e che tale nesso, nel caso in esame, assume rilievo già quale “elemento costitutivo di un diverso e autonomo reato contestualmente commesso”.
Terminato siffatto excursus giurisprudenziale, le Sezioni unite ritenevano condivisibile l’orientamento maggioritario.
Nel dettaglio, i giudici di legittimità ordinaria osservavano a tal riguardo innanzitutto che, come, anche di recente, evidenziato dalle Sezioni Unite (n. 42124 del 27/06/2024), il reato di rapina, previsto e punito dall’art. 628 cod. pen., “ancorché incluso nel titolo XIII del secondo libro del codice penale, relativo ai delitti contro il patrimonio, ha in genere natura plurioffensiva, in quanto il danno che ne deriva non incide soltanto sulla sfera patrimoniale, ma comprende anche gli aspetti lesivi della libertà fisica o psichica della persona offesa aggredita per la realizzazione del profitto” (conforme, in precedenza, Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, in motivazione).
In effetti, sotto la comune denominazione di rapina, l’art. 628 cod. pen. disciplina due ipotesi, distinte non solo dalla diversa successione delle condotte che integrano il delitto, ma anche dalla differente direzione finalistica del comportamento violento o minaccioso (in argomento, cfr. Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012).
In particolare, nella fattispecie descritta dal primo comma, la c.d. “rapina propria”, la violenza o la minaccia vengono utilizzate dall’agente per sottrarre il bene al detentore ed impossessarsene, sicché esse rappresentano il mezzo, precedente o concomitante rispetto alla spoliazione, utilizzato per perseguire l’offesa al patrimonio: si configura, pertanto, un rapporto di strumentalità tra violenza o minaccia, da un lato, e sottrazione, dall’altro.
Nella fattispecie descritta dal secondo comma, viceversa, la c.d. “rapina impropria”, la sequenza fra la violenza o minaccia, da un lato, e la sottrazione, dall’altro, risulta invertita dal punto di vista cronologico, ed il nesso che deve intercorrere tra le une e l’altra è caratterizzato dal requisito dell’immediatezza, peraltro ordinariamente interpretato (non nel senso che debba mancare un intervallo di tempo tra l’una e l’altra, bensì) nel senso che non occorre la contestualità temporale tra la sottrazione della res e l’uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà della condotta volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l’impunità (Sez. 2, n. 30775 del 10/05/2023).
Oltre a ciò, si evidenziava tra l’altro che, se la rapina propria si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pure se il soggetto agente sia immediatamente costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l’intervento dell’avente diritto o della forza pubblica (Sez. 2, n. 33725 del 24/06/2025; Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017), invece, per la rapina impropria, ai fini della consumazione è sufficiente che l’agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res, o l’impunità, mentre non è necessario che ne consegua l’impossessamento, non costituendo quest’ultimo l’evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017).
Ebbene, per le Sezioni unite, questo disallineamento (come evidenziato anche da Corte cost., sent. n. 190 del 2020) deriva dalla formulazione letterale dell’art. 628 cod. pen., che opera la distinzione tra “sottrazione” ed “impossessamento”, includendo nel primo comma entrambi i fattori come elementi costitutivi della materialità del reato ed, al contrario, indicando, nel secondo comma, l’impossessamento quale obiettivo rilevante per l’integrazione dell’elemento psicologico, da assicurare mediante la condotta violenta (o minacciosa) posta in essere immediatamente dopo la sottrazione, facendosene conseguire da ciò, quanto all’elemento soggettivo, che la rapina propria è integrata dal dolo generico consistente nella coscienza e volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola al detentore, accompagnato dal dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di adoperare, al predetto fine, la violenza o minaccia, per trarne un ingiusto profitto per sé o per altri, che può essere anche concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la coscienza e volontà della violenza o della minaccia preesistano rispetto al primo atto della condotta (Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023), fermo restando che, nella rapina impropria, l’impossessamento non costituisce evento del reato, ma elemento che rientra nel fuoco del dolo specifico (Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017).
Del resto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 84 cod. pen., la rapina, in entrambe le sue connotazioni, è un reato complesso, risultante dalla “commistione del reato di furto con il corrispondente reato relativo al tipo di violenza di volta in volta esercitata (percosse, minacce)” (Sez. U, n. 34592 del 19/04/2012), considerato per giunta che la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 190 del 2020) ha ritenuto la non manifesta irragionevolezza dell’equiparazione sanzionatoria che connota le due indicate forme del delitto di rapina.
Si è, in particolare, evidenziato che anche la rapina impropria è caratterizzata dal ricorso ad una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto di tempo e di luogo di una aggressione patrimoniale, e che essa non si distingue necessariamente dalla rapina propria quanto alla capacità criminale del soggetto agente, poiché in entrambi i casi le condotte criminose sono consapevoli e volontarie ed hanno luogo nel contesto unitario di una medesima aggressione patrimoniale; inoltre, in entrambi i casi possono rilevarsi situazioni variabili in punto di dolo e, più in generale, di capacità criminale desumibile dal fatto, tenuto conto altresì del fatto che l’ordinamento, rispetto alla struttura del reato complesso in esame, stabilisce, peraltro, che, fino a quando il delitto-componente che aggredisce la libertà morale o la persona (che può variamente atteggiarsi rispetto all’aggressione contro il patrimonio, intervenendo contestualmente ad essa o comunque nel medesimo contesto spazio-temporale) si arresta allo stadio della minaccia, della violenza privata o delle percosse, è configurabile unicamente il delitto di rapina, poiché i singoli illeciti che la compongono rimangono in essa assorbiti, perdendo la loro individualità; tale effetto di assorbimento, con riferimento ai delitti contro la persona, non può, al contrario, verificarsi nei casi in cui la condotta ecceda la soglia di tipicità desumibile dal testo dell’art. 628 cod. pen. (che, per indicare ciò che fa trasmodare un furto in una rapina, evoca le condotte di “minaccia” o “violenza”), deponendo, in tal senso, con chiarezza quanto disposto dall’art. 581, secondo comma, cod. pen., per il quale il delitto di percosse non è configurabile quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
Oltre a ciò, si prendeva altresì atto di come nessuno degli orientamenti in contrasto dubitasse che sia configurabile il concorso materiale tra il delitto di rapina (propria od impropria) ed il delitto contro la persona integrato dalla condotta violenta eccedente il reato di percosse (lesioni personali, omicidio).
Chiarito ciò, a questo punto della disamina, i giudici di piazza Cavour osservavano che la circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. aggrava il reato nei casi in cui esso sia stato commesso “per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato”.
In particolare, tale circostanza, quando viene in rilievo come circostanza aggravante comune, comporta l’inasprimento della pena-base nella misura ordinaria indicata dall’art. 64, primo comma, cod. pen., ovvero fino ad un terzo, tenuto conto altresì del fatto che, in riferimento a taluni reati, peraltro, il legislatore ha ricollegato ad essa effetti di maggiore portata, e non soltanto sotto il profilo sanzionatorio: ad esempio, proprio con riferimento al caso in esame, la circostanza è richiamata dall’art. 576, primo comma, n. 1, cod. pen. e comporta che all’autore dell’omicidio volontario così aggravato sia comminata la pena dell’ergastolo, nonché, conseguentemente, ai sensi dell’art. 438, comma 1 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a, legge 12 aprile 2019, n. 33), l’impossibilità di procedere con giudizio abbreviato; essa è, inoltre, richiamata dall’art. 585, primo comma, cod. pen. (attraverso il rinvio all’art. 576 cod. pen.), e comporta che all’autore delle lesioni volontarie così aggravate sia comminato un aumento di pena da un terzo alla metà, nonché, ai sensi dell’art. 582, secondo comma, cod. pen., la procedibilità di ufficio, in ogni caso, del reato, trattandosi di circostanza aggravante di natura soggettiva (Sez. 5, n. 11497 del 26/09/2000) che, ai sensi dell’art. 118 cod. pen., può comunicarsi al concorrente nel reato qualora i motivi a delinquere dell’autore della condotta rientrino nella rappresentazione e volizione, anche sotto il profilo del dolo eventuale, del concorrente medesimo (Sez. 1, n. 20756 del 02/02/2018): essa concerne, infatti, l’elemento intenzionale del reato, essendo tradizionalmente fondata sulla maggiore capacità a delinquere dell’agente il quale, per attuare il suo intento criminoso, si avvale di un ulteriore mezzo illecito.
Sebbene quindi la connessione cui la norma attribuisce rilevanza venga abitualmente definita, in modo indifferenziato, “teleologica”, l’art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. prevede, in realtà, due distinte ipotesi di connessione: – la prima, teleologica in senso stretto, ricorre quando un reato costituisce il mezzo per commettere un altro reato o comunque per occultare un reato ancora da commettere; – l’altra, meglio definibile “consequenziale” (che assume rilievo nel caso in esame), ricorre quando l’ulteriore reato costituisce il mezzo al quale l’agente ricorre per occultarne un altro già commesso, ovvero per garantirsi l’impunità dall’altro reato già commesso, o per assicurare e sé o ad altri il prodotto, il profitto o il prezzo dell’altro reato già commesso.
Nel dettaglio, nella prima ipotesi, il reato-mezzo è commesso prima dell’eventuale commissione del reato-fine; nella seconda, la perpetrazione del reato-mezzo segue, sotto il profilo logico, quella del reato-fine, nel senso che la connessione “consequenziale” trova la sua ratio nella maggiore insensibilità etica e nella più pronunciata pericolosità sociale dimostrata dall’agente, il quale non esita a compiere un altro reato per volgere in suo favore la situazione determinata dalla commissione del primo reato, tentato o consumato, o per occultarlo, oppure per garantirsi l’impunità dagli effetti sanzionatori determinati dall’averlo commesso, ovvero, infine, per assicurarsene il prodotto, il profitto o il prezzo; in tali casi, affinché ricorra l’aggravante, è necessario che il reato principale sia stato commesso o tentato e che il reato-mezzo sia ad esso finalisticamente collegato in uno dei modi appena indicati.
Del resto, osserva sempre la Suprema Corte nella decisione qui in commento, sin da epoca risalente, la giurisprudenza (cfr. Sez. U, n. 19 del 29/11/1958) ritiene che la circostanza aggravante della connessione teleologica sia applicabile anche nel caso in cui il reato-mezzo ed il reato-fine siano commessi con unica condotta (nel caso dei cc.dd. reati contestuali), essendo irrilevante qualsiasi considerazione di ordine cronologico tra un reato e l’altro, posto il fondamento essenzialmente soggettivo di essa; per tale ragione, che svincola la struttura dell’aggravante da qualunque elemento di carattere temporale, può anche accadere che l’esecuzione del reato che realizza lo scopo finale preceda l’altro reato che si è previsto di dover necessariamente compiere in relazione al primo, fermo restando che, anche più recentemente, la giurisprudenza ha ribadito che la predetta circostanza aggravante è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, giacché essa non postula un’alterità di condotte, ma esige la specifica finalizzazione di un reato alla realizzazione dell’altro, non potendo escludersi in radice la configurabilità di essa nell’ipotesi della contestualità delle condotte criminose: risulta, quindi, essenziale, ai fini della sua configurabilità, l’accertamento del relativo coefficiente psicologico, ovvero la sussistenza, nel caso concreto, della specifica volontà dell’agente di finalizzare il compimento del reato-mezzo alla realizzazione del reato-fine (Sez. 3, n. 28491 del 26/06/2025; Sez. 2, n. 27743 del 13/06/2024), così come, del pari, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere la compatibilità tra la circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. e l’istituto della continuazione (art. 81, secondo comma, cod. pen.), giacché quest’ultimo si riferisce alla riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso, mentre la prima attiene al distinto piano di valutazione relativo alla strumentalità di un reato rispetto ad un altro (Sez. 1, n. 16881 del 11/10/2017; Sez. 2, n. 46638 del 09/11/2012).
La questione controversa, quindi, per la Corte di legittimità, si è posta soltanto con riferimento alla rapina impropria, tentata o consumata: nei casi di concorso tra omicidio aggravato dalla connessione teleologica o consequenziale e rapina propria si ammette pacificamente, al contrario, che la coincidenza delle modalità commissive violente non determina l’assorbimento dell’aggravante de qua negli elementi costitutivi della rapina, poiché l’omicidio si configura come reato-mezzo, precede logicamente la rapina e viene commesso per eseguire la stessa, e netta è, inoltre, la distinzione degli elementi soggettivi afferenti a ciascuno dei delitti teleologicamente connessi.
Ciò posto, sempre la suddetta questione, per la Suprema Corte, non coinvolge immediatamente il principio di proporzionalità della pena, poiché, quale che ne sia la soluzione, l’art. 576, primo comma, n. 1, cod. pen., continuerebbe a comminare, per l’omicidio aggravato dalla connessione teleologica con altro reato, la pena dell’ergastolo, ma con previsione non inderogabile (in quanto la predetta circostanza aggravante andrebbe ordinariamente posta in comparazione con qualsiasi circostanza attenuante eventualmente concorrente) che appare, quindi, conforme al principio di proporzionalità della pena: peraltro, la Corte costituzionale (sent. n. 2 del 2025), nell’escludere la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., dell’art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha, proprio con riferimento al delitto di omicidio, ammesso che esso possa essere connotato, in concreto, da livelli di gravità notevolmente differenziati, sia con riguardo al profilo oggettivo che a quello soggettivo, con la conseguente necessità di una graduazione quoad poenam, che legittima costituzionalmente financo la comminatoria, per le ipotesi più gravi, della pena dell’ergastolo, giustificata dal giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale, ritenga di formulare, ponendo essa, in realtà, un problema di possibile concorso apparente di norme, che si configura quando il confluire di più disposizioni – incriminatrici o circostanziali, ma anche giustificanti, esimenti o estintive – regolatrici di un medesimo fatto, ovvero della “stessa materia” (cfr. art. 15 cod. pen.), risulta meramente apparente, perché in realtà è una soltanto la norma che in concreto disciplina il caso di specie.
Detto questo, si notava oltre tutto che, nel diritto positivo, il fenomeno del concorso apparente di norme è disciplinato da tre disposizioni: – l’art. 15 cod. pen. stabilisce che, quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, opera, salvo che sia diversamente stabilito, il principio di specialità, in applicazione del quale la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale; – l’art. 84, primo comma, cod. pen. stabilisce che le disposizioni in tema di concorso di reati (artt. 71 – 83 cod. pen.) non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato; -l’art. 68 cod. pen. riguarda i rapporti tra elementi integranti unicamente circostanze del reato ed è quindi palesemente privo di rilievo ai fini della risoluzione dell’odierna questione controversa.
Tal che se ne faceva conseguire da ciò come non risultino normativamente previsti ulteriori criteri atti a disciplinare il predetto fenomeno, né i contrastanti orientamenti ne propongono altri in tal senso.
Chiarito ciò, con riferimento alla concreta operatività del principio di specialità ex art. 15 cod. pen., si evidenziava come la giurisprudenza nomofilattica abbia raggiunto approdi consolidati ritenuti da doversi condividere e ribadire anche in questa occasione.
In particolare, si notava a tal riguardo prima di tutto che la specialità “è una relazione tra norme astratte, non già tra fatti concreti e norme, e dunque o esiste già in astratto o non esiste neppure in concreto” (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010), notandosi al contempo come siffatto criterio della specialità sia il solo normativamente previsto per regolare i fenomeni di concorso apparente di norme, atteso che gli ulteriori criteri di assorbimento e di consunzione (enucleati nel tempo dalla dottrina) risultano privi di fondamento normativo, “perché l’inciso finale dell’art. 15 cod. pen. allude evidentemente alle clausole di riserva previste dalle singole norme incriminatrici che, in deroga al principio di specialità, prevedono, si, talora l’applicazione della norma generale, anziché di quella speciale, considerata sussidiaria; ma si riferiscono appunto solo a casi determinati, non generalizzabili… i giudizi di valore che i criteri di assorbimento e di consunzione richiederebbero sono tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l’applicazione di una norma penale” (Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005; nel medesimo senso, in seguito, Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017; Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017; Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007), tenuto conto altresì del fatto che la sentenza emessa dalle Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005. ha, inoltre, chiarito che, “in realtà, un’esigenza di determinatezza e tassatività si pone anche con riferimento “all’ordinamento penale complessivamente considerato”, perché un’incertezza incompatibile con il principio di legalità deriva anche dalla mancanza di criteri sicuri per stabilire quali e quante fra più fattispecie, pur ben determinate, siano applicabili. È vero che anche il criterio di specialità, in particolare nei casi di specialità per aggiunta, presuppone talora una discrezionalità nella selezione degli elementi da considerare rilevanti per la comparazione tra le fattispecie. Ma questa operazione di selezione rimane pur sempre nei limiti di un’attività interpretativa, che costringe nell’ambito degli elementi strutturali delle fattispecie la inevitabile componente valutativa del raffronto, anziché rimuoverla o lasciarla priva di criteri davvero controllabili; mentre i criteri di assorbimento e di consunzione esigono scelte prive di riferimenti normativi certi, appunto perché dichiaratamente prescindono dalla struttura delle fattispecie”.
Nel solco di tale elaborazione giurisprudenziale, tra l’altro, Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, e Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, hanno poi ribadito “la eccentricità dei criteri di “sussidiarietà”, “assorbimento” e “consunzione”, suscettibili di opposte valutazioni da parte degli interpreti, e la loro estraneità all’unico criterio legale previsto, ovvero quello di specialità positivizzato dall’art. 15 cod. pen.”, tanto più se si considera che le Sez. U, nella sentenza n. 38402 del 15/07/2021, ha, inoltre, evidenziato che “la sussistenza dell’identità della materia regolata da più disposizioni della legge penale, che costituisce il presupposto normativo dell’operatività dell’istituto del concorso apparente, non può essere valutata alla luce di criteri diversi dal principio di astratta specialità fra le norme”.
Il principio di specialità definito dall’art. 15 cod. pen., per gli Ermellini, consente, dunque, alla legge speciale di derogare a quella generale, ma soltanto nel caso in cui le diverse disposizioni penali regolino la “stessa materia”, laddove l’espressione “stessa materia” evoca la medesimezza delle fattispecie astratte, ovvero del fatto tipico che integra le ipotesi di reato (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017; Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007).
Orbene, in tale prospettiva, per la Corte, “norma speciale” è quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale, presentando altresì uno o più requisiti propri e caratteristici, in funzione specializzante, con una struttura tale che l’ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell’ambito operativo della norma generale (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010), chiarendosi al contempo che il criterio di specialità va inteso ed applicato in senso logico-formale: il presupposto della convergenza di norme, necessario perché risulti applicabile la regola riguardante l’individuazione della disposizione prevalente, stabilita dall’art. 15 cod. pen, può ritenersi integrato soltanto in presenza di un rapporto di continenza tra fattispecie, “alla cui verifica deve procedersi attraverso il confronto strutturale tra le norme incriminatrici astrattamente configurate, mediante la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie di reato” (Sez. U, n. 16153 del 18/01/2024; nei medesimi termini, Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024; Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017; Sez. U. n. 20664 del 23/02/2017, cit.; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010), fermo restando che, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza costituzionale nel delineare la nozione di “idem factum” (osservando che l’idem storico “è l’accadimento materiale frutto di un’addizione di elementi, la cui selezione è condotta secondo criteri normativi”, e non può essere “ristretto alla sola azione od omissione senza comprendere anche l’oggetto fisico su cui cade il gesto, o l’evento naturalistico che ne è conseguito, o ancora la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell’agente”: così Corte cost., n. 200 del 2016), ai fini dell’applicazione del principio di specialità ex art. 15 cod. pen., l’interesse tutelato dalle norme incriminatrici non ha immediata rilevanza (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017; Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007).
Ordunque, per i giudici di piazza Cavour, in rapporto sinergico con l’applicazione del principio di specialità ex art. 15 cod. pen. opera la verifica della sussistenza della configurabilità del reato complesso ex art. 84 cod. pen., caratterizzato, “oltre che dagli elementi strutturali esplicitamente indicati dalla norma, anche da un ulteriore elemento sostanziale, costituito dall’unitarietà del fatto che complessivamente integra il reato riconducibile a questa fattispecie” (Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021), considerato oltre tutto che, come chiarito da Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, sul rapporto di specialità si fonda anche la comparazione, e quindi l’applicazione, delle componenti accessorie del reato, posto che la disposizione di cui all’art. 84 cod. pen. informa la correlazione tra gli elementi eventuali del reato nei medesimi termini previsti dall’art. 15, “i cui principi sono volti ad evitare l’addebito plurimo di un accadimento, ove unitariamente valutato dal punto di vista normativo: condizione che si porrebbe in contrasto col principio del ne bis in idem sostanziale”.
Dunque, alla stregua di siffatte coordinate ermeneutiche, per le Sezioni unite, può immediatamente concludersi che la disciplina del reato complesso non è all’evidenza applicabile ai fini della soluzione della questione controversa, poiché nessuna delle due fattispecie di reato in oggetto risulta configurabile come fattispecie integralmente “contenente” l’altra, e nessuna, per converso, lo è come fattispecie integralmente “contenuta” (cfr., in proposito, Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021, che ha conclusivamente ritenuto assorbito il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. in quello di cui agli artt. 575 e 576, primo comma, n. 5.1, cod. pen.), così come, per la medesima ragione, non è, peraltro, possibile ritenere l’applicazione di una soltanto delle fattispecie concorrenti, in quanto in ipotesi speciale rispetto all’altra.
In particolare, per il Supremo Consesso, se l’orientamento minoritario propone l’assorbimento dell’elemento finalistico integrante la sola circostanza, che aggrava il più grave delitto di omicidio volontario, di cui all’art. 61, primo comma n. 2, cod. pen. (specificamente richiamata, con disciplina sanzionatoria ad hoc, dall’art. 576, primo comma, n. 1, cod. pen.), nel meno grave delitto di cui all’art. 628, secondo comma, cod. pen., in ossequio al principio di specialità ex art. 15 c.p., tuttavia, il principio di specialità postula che più norme si riferiscano, in astratto, alla “stessa materia”, ovvero alla medesima fattispecie astratta, al medesimo fatto tipico che integra l’ipotesi di reato, e comporta che la norma “speciale” (ovvero quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma “generale”, presentando altresì uno o più requisiti propri e caratteristici, in funzione specializzante, con una struttura tale che l’ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell’ambito operativo della norma generale) deroga a quella generale.
Del resto, per la Suprema Corte, nel caso in esame non è però individuabile – dal confronto strutturale tra gli elementi costitutivi e circostanziali che concorrono a definire le fattispecie astratte de quibus – una norma che, oltre a tutti gli elementi costitutivi e circostanziali dell’altra, contenga uno o più requisiti propri e caratteristici, in funzione specializzante, e non è, quindi, enucleabile un rapporto di specialità, perché nessuna di esse è speciale rispetto all’altra, essendo l’evento-morte elemento costitutivo di una soltanto di esse, e l’aggressione al patrimonio della vittima elemento costitutivo unicamente dell’altra.
Anzi, a ben vedere, proprio in considerazione di tali connotazioni, tra le fattispecie de quibus risulta, al contrario, configurabile un rapporto di c.d. “specialità reciproca bilaterale per aggiunta”, che è caratterizzata dal fatto che ciascuna delle fattispecie concorrenti presenta, rispetto all’altra, un elemento aggiuntivo eterogeneo (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023; in argomento, cfr. anche Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, che propone l’esempio del rapporto tra violenza sessuale, con gli elementi specializzanti della violenza e minaccia, ed incesto, con l’elemento specializzante del rapporto di parentela o affinità).
D’altronde, come già affermato dalla stessa Cassazione (Sez. U, n. 16153 del 18/01/2024; Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023), in tema di concorso apparente di norme, l’art. 15 cod. pen. si riferisce alla sola “specialità unilaterale”, giacché le altre tipologie di relazioni tra norme, quali la “specialità reciproca” o “bilaterale”, non evidenziano alcun rapporto di genus ad speciem, pacifico essendo che deve essere individuata come “norma speciale” “quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, che hanno appunto funzione specializzante, sicché l’ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell’ambito operativo della norma generale” (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023).
Il rapporto di c.d. “specialità reciproca bilaterale per aggiunta”, per le Sezioni unite, non è, quindi, regolato da alcuna disposizione, con la conseguenza che, quando esso ricorra, risulta configurabile unicamente, ricorrendone i presupposti ulteriori, un concorso di reati, a seconda dei casi ai sensi del primo o del secondo comma dell’art. 81 cod. pen., fermo restando che alla medesima conclusione dovrebbe, peraltro, giungersi anche nel caso in cui si intendesse aderire all’orientamento (meno recente ed ormai superato) per il quale si avrebbe identità di materia anche nel caso di specialità reciproca per specificazione (per una completa ricostruzione dei vari orientamenti, cfr. Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, che riconduce alla predetta forma di specialità reciproca il rapporto tra gli artt. 581e 572 cod. pen.), e ciò proprio in quanto la questione controversa riguarda il diverso rapporto di c.d. “specialità reciproca bilaterale per aggiunta”.
Oltre a ciò, si notava inoltre che il rilievo – ripetutamente opposto dalle pronunce espressive dell’orientamento minoritario all’opposto indirizzo – secondo cui la valorizzazione della “esorbitanza” della violenza che integra il delitto di omicidio volontario aggravato ex art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. rispetto a quella sufficiente ad integrare la rapina impropria (anche solo tentata), quale elemento che impedirebbe l’assorbimento in quest’ultima della suddetta aggravante, non fonderebbe su alcuna base legale, non considera l’esistenza del solido riferimento normativo di cui all’art. 581, secondo comma, cod. pen., che tale assorbimento legittima unicamente nei casi in cui la violenza si sia arrestata allo stadio delle percosse, dato che, proprio l’esorbitanza o eccedenza – rispetto al predetto limite, non generico o indistinto, ma ancorato ad uno specifico parametro normativo – della condotta violenta che superi la soglia di intensità richiesta perché si realizzi, attraverso le mere percosse, la fattispecie di cui all’art. 628, secondo comma, cod. pen., oltre ad assumere intrinseca valenza quale connotato della condotta del delitto susseguente (nel caso di specie l’omicidio), corrobora l’assunto della autonoma rilevanza del nesso di collegamento teleologico tra i due delitti che, pertanto, devono essere valutati autonomamente, anche quanto alla loro configurazione circostanziale.
Questo rilievo, del resto, per il Supremo Consesso, dimostra la (diversa) materialità delle due fattispecie, ma produce conseguenze anche sotto il profilo psicologico, nel senso che l’accertamento degli elementi che integrano la circostanza aggravante de qua, costituente elemento accidentale del delitto contro la persona (nel caso di specie, del delitto di omicidio), richiede la verifica dell’avvenuta commissione del reato susseguente e della sua proiezione finalistica, declinata (per quanto in questa sede rileva) nel senso di procurarsi l’impunità rispetto alla pregressa condotta volta all’illecita sottrazione.
Ciò premesso, per verificare se l’elemento finalistico delle due fattispecie in oggetto (rapina impropria ed omicidio volontario aggravato ex art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen.) sia, come argomentato dalle pronunce che aderiscono all’indirizzo minoritario, integralmente coincidente, ad avviso delle Sezioni unite, è necessario comparare l’elemento connotante la rapina impropria, ossia l’aver agito allo scopo di assicurarsi (nella specie) l’impunità, con il corrispondente elemento finalistico che ha determinato l’evenienza della circostanza aggravante dell’omicidio.
In particolare, in ambedue i reati, astrattamente considerati, la suindicata finalità ha riguardo al medesimo obiettivo, ma, per quanto concerne la rapina impropria (tentata o consumata), detta finalità, proprio in virtù di quanto stabilito dall’art. 581, secondo comma, cod. pen., può riferirsi esclusivamente alla condotta violenta non eccedente le percosse, non a quella porzione di essa che eventualmente ne esorbiti; la condotta violenta che abbia ecceduto tale limite, pur se sorretta dalla finalità di conseguire l’impunità per la commissione del reato predatorio (tentato o consumato), afferisce necessariamente al solo delitto contro la persona e ben può concorrere a determinare l’integrazione dell’aggravante del nesso consequenziale.
È vero, dunque, per la Suprema Corte, che in entrambe le situazioni il legislatore si riferisce a un reato e ad una violenza che l’agente pone in essere al fine di garantirsi, per quanto in questa sede rileva, l’impunità dal reato antecedente; ma ciò non intacca il rilievo che non sussiste l’addotta integrale coincidenza (non soltanto, come premesso, tra le modalità commissive, ma anche) tra le finalità dell’azione violenta, descritte nelle due norme, facendosene conseguire da ciò come la finalità della condotta tesa al conseguimento dell’impunità resti, quindi, distinta, poiché, per la parte che accede alla condotta costitutiva della rapina impropria, concorre, nel relativo ambito, a sostanziare l’elemento soggettivo di quel reato, e, per la sua ulteriore parte, inerente al solo delitto contro la persona, concorre ad integrare il profilo soggettivo della circostanza aggravante; ciò in quanto il rilievo che la volontà di conseguire l’impunità accede a un comportamento ordinariamente unitario o comunque a un’azione antigiuridica compiuta senza soluzione di continuità che – caratterizzandosi per l’erogazione di una violenza eccedente le percosse – perviene alla consumazione dell’omicidio (o delle lesioni personali) in funzione strumentale al raggiungimento del medesimo risultato, non esclude affatto che, sotto il profilo logico e ontologico, il dolo si sviluppi in modo distinto, in riferimento alle due fattispecie.
Da quanto sin qui enunciato, pertanto, le Sezioni unite giungevano alla conclusione secondo la quale
la circostanza aggravante del nesso consequenziale accedente all’omicidio non resta assorbita nella rapina impropria: il dolo specifico del delitto di rapina impropria esaurisce la sua funzione entro i confini di tale fattispecie, identificandosi nello scopo di assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o l’impunità mediante la realizzazione di una violenza non eccedente le percosse, mentre la circostanza aggravante, afferendo al delitto di omicidio, è sorretta dal dolo proprio di tale delitto, in relazione alla condotta ulteriore, a sua volta necessaria per la commissione del delitto violento, e, quindi, si colloca al di fuori della fattispecie predatoria, rilevandosi al contempo che questa conclusione non trova ostacolo nella disposizione di cui alla parte iniziale dell’art. 61, primo comma, cod. pen., la quale esclude che possa essere contestata una circostanza aggravante comune quando l’elemento che la integra sia già valorizzato quale elemento costitutivo del reato che dovrebbe aggravare: tale disposizione non può, infatti, applicarsi al rapporto fra rapina impropria (tentata o consumata) ed omicidio aggravato dal nesso consequenziale, a cagione dell’evidenziata eterogeneità delle condotte violente caratterizzanti, rispettivamente, l’uno e l’altro reato e, di conseguenza, del corrispondentemente diverso oggetto del dolo che anima le distinte condotte.
D’altro canto, per la Corte di legittimità, l’opzione interpretativa proposta dall’orientamento minoritario, oltre a risultare, per le ragioni appena esposte, priva di base legale (impropriamente individuata nell’art. 15 cod. pen., come in precedenza illustrato), perviene ad un risultato per più ragioni eccentrico dal punto di vista sistematico, proponendo l’assorbimento (non di una intera fattispecie astratta, bensì) di un segmento asseritamente comune della fattispecie più grave in quella meno grave (con conclusiva configurabilità, in concorso, dei reati di omicidio non aggravato ex art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen. e rapina impropria), senza, peraltro, spiegare perché non sarebbe esplorabile l’opzione contraria, ovvero l’assorbimento del segmento comune della fattispecie meno grave in quella più grave (con conseguente configurabilità, in concorso, dei reati di omicidio aggravato ex art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen. e furto), tenuto conto altresì del fatto che, in riferimento a tale ultimo rilievo, non può, d’altro canto, essere accolta l’ulteriore tesi (emersa per lo più in dottrina) che, muovendo dall’assunto della non configurabilità, in riferimento alla condotta antecedente alla sottrazione, del tentativo di rapina impropria, coniugato con il delitto contro la persona, perviene a considerare integrato il delitto contro la persona contrassegnato dalla violenza eccedente, aggravato ai sensi dell’art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., e, quindi, nel caso di specie, dell’art. 576, primo comma, n. 1, cod. pen., ma, per altro verso, ritiene conseguentemente “depurato” dalle finalità ulteriori di cui all’art. 628, secondo comma, cod. pen., il delitto contro il patrimonio (considerando estranea ad esso l’aggressione alla persona) e, pertanto, lo qualifica come furto tentato: osta, infatti, alla possibilità di accedere a tale costruzione il già richiamato – e qui condiviso – approdo ermeneutico che, sulla base del diritto positivo, e muovendo dall’inscindibilità del reato complesso, ha ritenuto la configurabilità del tentativo di rapina impropria quando l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, abbia usato violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità (Sez. U, n. 34592 del 19/04/2012), poiché la predetta ricostruzione determinerebbe una segmentazione della struttura del reato predatorio, rimuovendo dal reato di tentata rapina impropria la parte di condotta violenta, fino al limite fissato dall’art. 581, secondo comma, cod. pen., ed il corrispondente elemento finalistico: operazione, questa, non consentita dalla corretta applicazione del principio di specialità, se declinato in conformità dei consolidati orientamenti giurisprudenziali innanzi riepilogati, trattandosi, in entrambi i casi, di operazioni interpretative improponibili, in assenza di una base legale che le legittimi, atteso che, come chiarito, si è in presenza di un caso di specialità bilaterale o reciproca per aggiunta, inidonea a determinare la deroga di una delle disposizioni astratte in oggetto ad opera dell’altra.
Del resto, sempre ad avviso delle Sezioni unite, la soluzione accolta non si pone in contrasto con il divieto di bis in idem sostanziale (la cui nozione concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico: Sez. 5, n. 663 del 28/09/2021), non coincidenti essendo, come fin qui argomentato, la materialità, l’evento ed il finalismo psicologico delle condotte concorrenti (cfr. Corte cost., n. 200 del 2016), tenuto conto altresì del fatto che, se anche si intendesse valorizzare la potenziale coincidenza parziale dei predetti elementi limitatamente alla mera violenza non eccedente le percosse (di per sé idonea ad integrare la rapina impropria, tentata o consumata, ma rispetto alla quale risulta esorbitante – nei sensi e per gli effetti premessi – quella integrante la condotta omicidiaria), ciò potrebbe, in ipotesi, indurre a ritenere che il giudice, all’atto dell’irrogazione in concreto della pena, valorizzando gli indici di cui all’art. 133 cod. pen., debba considerare il fatto che la condotta violenta non eccedente le mere percosse, e poi degenerata nella violenza esorbitante che abbia cagionato l’evento-morte della vittima, rischierebbe di essere sanzionata due volte, e contenere, di conseguenza, l’aumento di pena da operare ex art. 81 cod. pen. per il reato meno grave, ma non potrebbe in alcun modo incidere sulla soluzione della questione controversa, non potendo certo legittimare ex art. 15 cod. pen. (in difetto – pacificamente – di una possibile, diversa base legale) la deroga di una norma incriminatrice astratta, non generale (artt. 575 e 576, primo comma, n. 1, in riferimento all’art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen.) ad opera di una norma incriminatrice astratta, non speciale (art. 628, secondo comma, cod. pen.).
Per le ragioni fin qui esposte, i giudici di legittimità ordinaria, nel ritenere di dovere condividere l’orientamento in atto maggioritario, formulavano il seguente principio di diritto: Nel caso in cui la violenza che integra il reato di rapina c.d. “impropria”, tentata o consumata, abbia cagionato la morte della persona offesa, è configurabile, in riferimento al reato di omicidio volontario, la circostanza aggravante del nesso consequenziale di cui agli artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen.”.

4. Il principio di diritto e gli effetti sull’omicidio in rapina impropria


Con la decisione in esame, le Sezioni unite dirimono il seguente contrasto giurisprudenziale: “Se in caso di rapina impropria tentata o consumata, in cui la violenza abbia cagionato la morte della persona offesa, rispetto al delitto di omicidio volontario sia configurabile l’aggravante del nesso teleologico, ai sensi degli artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen.”.
Si fornisce difatti una risposta positiva a siffatto quesito, essendo stato formulato, come appena visto, il principio di diritto secondo il quale per l’appunto, nel caso in cui la violenza che integra il reato di rapina c.d. “impropria”, tentata o consumata, abbia cagionato la morte della persona offesa, è configurabile, in riferimento al reato di omicidio volontario, la circostanza aggravante del nesso consequenziale di cui agli artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen..
Di conseguenza, per effetto di questo arresto giurisprudenziale, ricorre siffatta aggravante allorché si verifichi una situazione di questo genere.
Questa è in sostanza la novità che connota il provvedimento qui in esame.
Ad ogni modo, la valutazione in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché fa chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante ermeneutico, non può che essere positiva.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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