La sentenza n. 46 del 3 aprile 2026 della Corte costituzionale interviene su una tematica che, negli ultimi anni, ha originato un contenzioso crescente e un debate vivace: la legittimità del contributo dovuto dalle società di capitali con fatturato superiore a 50 milioni di euro per finanziare l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso avanzato di diritto del lavoro -Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni.
Indice
- 1. Il caso
- 2. Che cos’è il contributo AGCM e qual è la normativa di riferimento
- 3. Perché il fatturato è un indice legittimo di capacità contributiva
- 4. Indipendenza dell’Autorità, perché il finanziamento privato non la compromette
- 5. Nessuna discriminazione, perché la platea dei contribuenti è legittima
- 6. Implicazioni operative per imprese e professionisti
- Formazione in materia per professionisti
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1. Il caso
Il giudizio prende le mosse da un’ordinanza della Corte di giustizia tributaria di Udine, che ha rimesso alla Consulta alcuni dubbi di costituzionalità con riferimento agli artt. 3, 53 e 117 Cost., anche alla luce della direttiva (UE) 2019/1 nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia. La decisione offre l’occasione per chiarire tre profili:
- perché il fatturato è un indice legittimo di capacità contributiva, anche se non misura il reddito;
- come si concilia il finanziamento privato con l’indipendenza dell’Autorità, alla luce del diritto UE;
- perché non esiste una discriminazione tra imprese “sopra soglia”, “sotto soglia” e imprese estere, e perché la platea dei contribuenti è coerente con la logica antitrust.
La Corte dichiara le questioni non fondate, ribadendo la perdurante validità della sentenza n. 269 del 2017, e affronta per la prima volta in modo sistematico i profili eurounitari sollevati dal rimettente, in particolare quelli relativi alla direttiva ECN+ e al principio di leale cooperazione ex art. 4, par. 3, TUE.
2. Che cos’è il contributo AGCM e qual è la normativa di riferimento
Il contributo è una prestazione patrimoniale imposta alle società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di euro, pari allo 0,08 per mille del fatturato, con un tetto massimo pari a cento volte la misura minima. È disciplinato dall’art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287/1990, introdotti dall’art. 5-bis del d.l. n. 1/2012. La Consulta rammenta che:
- il contributo non è una tassa di scopo né un corrispettivo per un servizio individuale;
non è un’imposta sul reddito; - è un contributo speciale, basato sul vantaggio sistemico che le imprese traggono da un
- mercato concorrenziale e sulla loro capacità di incidere sugli equilibri competitivi.
La Consulta richiama la propria giurisprudenza: la capacità contributiva può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, a condizione che non sia arbitrario. Il fatturato, in questo senso, è un indicatore “strutturale” della dimensione economica dell’impresa.
3. Perché il fatturato è un indice legittimo di capacità contributiva
Il rimettente contestava che il fatturato fosse un parametro idoneo, in quanto non misura il reddito e può essere elevato anche in presenza di margini ridotti. La Corte replica con un ragionamento articolato:
1. Il fatturato misura la “massa critica” dell’impresa
Non occorre misurare il reddito, ciò che rileva è la dimensione economica complessiva, che determina:
- la capacità di influire sul mercato;
- la probabilità di essere coinvolti in procedimenti antitrust;
- il grado di impegno richiesto all’Autorità.
2. La soglia dei 50 milioni non è arbitraria
risulta coerente con:
- la logica delle concentrazioni;
- la prassi antitrust, che si concentra su operatori in grado di alterare gli equilibri competitivi;
- la necessità di evitare un contributo “di massa” che graverebbe su micro e piccole imprese.
3. Il contributo non è regressivo
Il tetto massimo non origina regressività, in quanto:
- evita che poche imprese finanzino quasi integralmente l’Autorità;
- preserva l’indipendenza dell’AGCM;
- mantiene un equilibrio tra proporzionalità e sostenibilità.
La Corte afferma che l’assenza di progressione e il tetto massimo sono coerenti con la finalità del tributo e con l’ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore.
4. Indipendenza dell’Autorità, perché il finanziamento privato non la compromette
Tra i punti più delicati c’è il rischio che l’AGCM potesse dipendere finanziariamente proprio dai soggetti che controlla. La Corte affronta la tematica su due piani:
1. Il diritto UE non impone un modello unico di finanziamento. La direttiva (UE) 2019/1 richiede che le Autorità dispongano di:
- risorse adeguate;
- personale qualificato;
- mezzi tecnici e tecnologici.
Bensì non prescrive:
- che il finanziamento provenga dal bilancio dello Stato;
- che sia generalizzato;
- che non possa provenire dalle imprese.
Anzi, il considerando 26 ammette esplicitamente fonti alternative.
2. Il finanziamento privato può rafforzare l’indipendenza. La Corte richiama la propria sentenza n. 269/2017; il sistema precedente, basato su fondi pubblici e proventi delle sanzioni, esponeva l’Autorità a:
- condizionamenti politici;
- oscillazioni di bilancio;
- incentivi distorti legati all’irrogazione delle sanzioni.
Il contributo “a monte”, invece:
- è stabile;
- è predeterminato;
- non dipende dall’attività sanzionatoria;
- non è modificabile dal Governo.
È un modello che molte Autorità europee già utilizzano.
5. Nessuna discriminazione, perché la platea dei contribuenti è legittima
La Corte respinge tutte le censure di disparità di trattamento.
Imprese sotto soglia
Non sono comparabili, non hanno la stessa capacità di incidere sul mercato né lo stesso impatto sull’attività dell’AGCM.
Pubbliche amministrazioni
Non svolgono attività d’impresa e non sono destinatarie dei poteri antitrust, salvo casi marginali.
Imprese estere senza stabile organizzazione
La Corte richiama l’ordinanza C‑560/22 della Corte di giustizia, secondo cui uno Stato può imporre il contributo solo a soggetti stabiliti nel suo territorio, senza violare il principio di non discriminazione.
Intensità del controllo
Il rimettente sosteneva che l’AGCM controlla anche imprese sotto soglia. La Corte replica che l’intensità del controllo non è un criterio costituzionalmente necessario per definire la platea dei contribuenti. Conta la potenzialità di incidenza sul mercato, non il numero di procedimenti.
Principio di diritto ricavabile
Il contributo per il finanziamento dell’AGCM è conforme agli artt. 3, 53 e 117 Cost. in quanto:
- il fatturato è un indice ragionevole di capacità contributiva;
- la soglia dei 50 milioni è coerente con la logica antitrust;
- il sistema garantisce l’indipendenza dell’Autorità;
- non vi è discriminazione tra categorie di imprese;
- il diritto UE non impone modelli alternativi né vieta contributi selettivi.
6. Implicazioni operative per imprese e professionisti
Per le imprese “sopra soglia”
- il contributo resta pienamente dovuto;
- non è sostenibile una difesa fondata su presunta discriminazione o sproporzione;
- eventuali contestazioni devono concentrarsi su aspetti procedurali, non sulla norma.
Per chi litiga sul contributo
- non è utile riproporre argomenti già respinti nel 2017 e nel 2026;
- occorre valutare attentamente la posizione fiscale e la presenza di stabile organizzazione;
- la giurisprudenza UE risulta ormai consolidata nel senso della piena discrezionalità degli Stati.
Per chi redige ricorsi tributari
- la sentenza richiama l’importanza di motivare in modo specifico e non meramente reiterativo;
- occorre confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale e con l’ordinanza C‑560/22;
- la prospettiva di un rinvio pregiudiziale appare nell’attualità molto ridotta.
Per il sistema delle Autorità indipendenti
La decisione ha un impatto che si posiziona oltre l’AGCM:
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